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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09533/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nell'ambito del quale la società correntista aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna della banca alla restituzione di somme ritenute indebitamente annotate sul conto, per un importo di euro 1.087.758,93. I giudici di merito avevano rilevato, in sintesi, la mancanza nel contratto di apertura di credito dell'indicazione dei tassi di interesse applicati al fido, almeno fino a una missiva del 7 maggio 2009, nonché della commissione sull'accordato, e avevano quindi ricalcolato le somme applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. dalla data di apertura del credito fino al 7 maggio 2009 e senza commissione fino alla lettera-contratto del 18 luglio 2014. In cassazione la banca ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1967 c.c., nonché degli artt. 115, comma 1, e 210 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti solo per mancanza di prova scritta, nonostante tale accordo non sarebbe stato contestato. Ha inoltre censurato il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione e il mancato riconoscimento di valore probatorio alla delibera bancaria del 29 agosto 2019, considerata dalla Corte territoriale un atto interno non idoneo a perfezionare la transazione. La controricorrente ha resistito, osservando che la stipula dell'accordo transattivo era stata specificamente contestata e che la questione dell'esibizione e delle prove orali era comunque infondata o non decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello sull'inesistenza della transazione, accertamento fondato sul fatto che la delibera del 29 agosto 2019 era un atto meramente interno e diverso da una proposta transattiva e che, nel corso del giudizio, la stessa controparte aveva ammesso l'esistenza di trattative ma negato il raggiungimento di un accordo. La Corte ha osservato che il giudizio di esistenza, oggetto e limiti della transazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di errores iuris, qui non dedotti in modo utile. Ha aggiunto che la mancata contestazione non era configurabile, poiché la conclusione dell'accordo era stata specificamente contestata; inoltre l'apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito. Quanto all'istanza di esibizione, la Corte ha rilevato la sua genericità, la non decisività e il carattere residuale dello strumento ex art. 210 c.p.c., che non può supplire all'onere della prova della parte istante. Ha infine ritenuto ininfluente il richiamo al principio di prova scritta, non essendo state dedotte prove testimoniali ammissibili né essendo la prova testimoniale utile in presenza di un contratto transattivo soggetto a forma scritta ad probationem. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della sanzione di cui all'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., nonché dell'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 t.u.b.

    Richiamato per l'applicazione dei tassi sostitutivi in mancanza dell'indicazione contrattuale dei tassi di interesse e della commissione sull'accordato.

  • art. 1326 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la conclusione del contratto transattivo.

  • art. 1967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul requisito probatorio della transazione; la Corte ribadisce che la transazione richiede forma scritta ad probationem salvo i casi di cui all'art. 1350 n. 12 c.c.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La mancata contestazione specifica produce relevatio ab onere probandi, ma l'esistenza e il valore della non contestazione sono apprezzati dal giudice di merito e censurabili solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale, discrezionale e non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina, insieme all'art. 119 c.p.c. e all'art. 94 disp. att. c.p.c., le condizioni di ammissibilità dell'ordine di esibizione.

  • art. 119 c.p.c.

    Richiamato come norma che, insieme all'art. 118 c.p.c. e all'art. 94 disp. att. c.p.c., delimita l'ambito dell'ordine di esibizione.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per le condizioni di ammissibilità dell'ordine di esibizione.

  • art. 2724, n. 1, c.c.

    Richiamato per evidenziare che la ricorrente non aveva indicato prove testimoniali ammissibili quali eccezioni al divieto probatorio.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato per affermare che, trattandosi di transazione soggetta a forma scritta ad probationem, il principio di prova per iscritto è ininfluente ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio è avvenuta in conformità alla proposta formulata ai sensi della norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Utilizzato per la condanna della ricorrente alla somma in favore della controparte, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto la veste dell'errore normativo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'esistenza e sul contenuto di una transazione.
  • La transazione è soggetta a forma scritta ad probationem, ma quando la sua conclusione e il suo contenuto siano pacifici tra le parti il giudice deve tenerne conto anche in mancanza della produzione dell'atto sottoscritto; se invece la conclusione dell'accordo è contestata, la prova resta a carico di chi lo allega.
  • L'apprezzamento della contestazione o non contestazione dei fatti allegati rientra nel giudizio di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio motivazionale, non automaticamente per violazione dell'art. 115 c.p.c.
  • L'ordine di esibizione documentale è un mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti e non per supplire alla mancata prova del fatto allegato dalla parte istante.
  • In presenza di un contratto soggetto a forma scritta ad probationem, il richiamo al principio di prova scritta non basta, da solo, a fondare l'ammissibilità della prova testimoniale se non siano allegati i presupposti specifici previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoTransazioneProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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