Cassazione Civile, Ordinanza n. 00905/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il proprietario di un terreno sito in località Mezzomonte ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione del fondo da parte del Comune, iniziata con occupazione temporanea disposta nel marzo 1989 e non seguita, secondo la prospettazione, da un valido provvedimento di acquisizione. La controversia ha avuto una lunga sequenza processuale: un primo giudizio davanti al Tribunale di Latina nel 2000, poi una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario; un successivo giudizio davanti al TAR Lazio, con declaratoria di inammissibilità per ritenuta giurisdizione ordinaria; infine il giudizio definito con la sentenza impugnata. In appello il Comune ha insistito sull'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria e ha contestato l'entità del danno liquidato. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., censurando la declaratoria di prescrizione e sostenendo che si trattasse di illecito permanente con decorrenza del termine non ancora spirata o comunque interrotta dalle precedenti iniziative giudiziarie; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo la genericità dei motivi di appello del Comune e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello del Comune fosse specifico e ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ma ha accolto il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, perché rivaluti la questione della prescrizione alla luce del principio secondo cui, nelle occupazioni illegittime di fondo privato da parte della pubblica amministrazione, la decorrenza della prescrizione va ricostruita secondo l'assetto delineato dalle Sezioni Unite e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, e tenendo conto delle interruzioni eventualmente verificatesi con le precedenti domande giudiziali. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello è sufficientemente specifico quando espone, anche sinteticamente, i punti della decisione censurati e le ragioni di fatto e di diritto della critica, senza richiedere particolari formalismi; la verifica della specificità va compiuta in modo coerente con la natura devolutiva piena dell'appello.
art. 2935 c.c.
La Corte richiama la norma sulla decorrenza della prescrizione per censurare l'impostazione della sentenza d'appello, ritenendo che la questione debba essere riesaminata alla luce della qualificazione dell'illecito da occupazione illegittima.
art. 2947 c.c.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima è valutata secondo il termine quinquennale, con decorrenza ricostruita in base alla natura permanente dell'illecito e alle singole voci di danno, nonché agli atti interruttivi.
Massime di principio
- Nelle controversie contro la pubblica amministrazione per occupazione illegittima di un fondo privato, la qualificazione della fattispecie come illecito permanente incide sul regime della prescrizione e impone di distinguere tra danno da perdita del godimento del bene e domanda di risarcimento per equivalente.
- Per il danno da occupazione illegittima del bene, la prescrizione quinquennale può decorrere dalle singole annualità quanto al pregiudizio da mancato godimento, e dalla domanda giudiziale quanto alla pretesa di reintegrazione per equivalente, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- La c.d. occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono entrambe ricondotte a un illecito permanente che non comporta acquisizione autoritativa del bene e cessa solo con la restituzione, con accordo transattivo, con usucapione o con rinuncia del proprietario desumibile dalla domanda risarcitoria per equivalente.
- L'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, letta la sentenza impugnata e l'atto di gravame, siano chiaramente individuabili i capi contestati e le ragioni della riforma richiesta, anche se esposte in forma sintetica o non rigidamente formale.
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