Sentenza n. 1002/2026 - Cagliari, Sezione 2
per la condanna del Comune di Olbia al risarcimento dei danni cagionati a “S.O.A. S.r.l.” seguito dell’omissione delle attività necessarie al ripristino della viabilità pubblica del prolungamento di via Del Moro in Olbia, in spregio del principio dell’affidamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Comune di Olbia, consistente nel mancato ripristino della viabilità pubblica del prolungamento di via Del Moro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. sostenendo che il Comune, dopo aver rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio il cui accesso era previsto dal prolungamento di via Del Moro e un'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico, avrebbe omesso di esercitare i poteri necessari a ripristinare la transitabilità della strada, chiusa da una catena apposta da una privata. La ricorrente ha dedotto la lesione dell'affidamento riposto nel rilascio del titolo edilizio e nell'aspettativa di poter utilizzare la strada per completare i lavori, nonché il nesso causale tra l'inerzia comunale e la mancata ultimazione dell'edificio, con richiesta di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, l'irricevibilità per tardività ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e la prescrizione quinquennale, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il giudizio era stato riassunto davanti al giudice amministrativo dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato la giurisdizione amministrativa. La società sosteneva inoltre che il danno fosse tuttora prodotto dalla persistente impossibilità di accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo superfluo esaminare le eccezioni processuali del Comune in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha ricordato che la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la condotta antigiuridica, l'evento lesivo, il nesso causale e il dolo o la colpa dell'apparato, gravando sul danneggiato l'onere di provare tali elementi. Nel caso concreto ha escluso la colpa del Comune. Il rilascio del titolo edilizio richiedeva la verifica dell'esistenza materiale dell'accesso alla strada pubblica, ma non imponeva all'amministrazione complessi accertamenti civilistici sulla titolarità della strada o sull'esistenza di diritti reali e personali, anche perché la concessione edilizia era rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi. La società aveva inoltre rappresentato negli elaborati una situazione difforme dalla realtà, dichiarando la titolarità di una servitù di passaggio, ed era consapevole della controversia con la proprietaria privata già dall'inizio dei lavori; pertanto non poteva invocare un affidamento incolpevole. È stata altresì esclusa l'inerzia colpevole del Comune, poiché la società non aveva comunicato l'ostruzione della strada né sollecitato l'esercizio dei poteri pubblicistici, mentre l'amministrazione aveva appreso della controversia soltanto nel 2013 tramite la privata. Il Comune non era tenuto a controllare d'ufficio la transitabilità di tutte le strade, in particolare di una strada a fondo chiuso, senza una segnalazione degli interessati. La decadenza della concessione edilizia nel 2005, non prorogata, è stata considerata il momento in relazione al quale valutare il danno dedotto; la persistente ostruzione della strada non rendeva il danno risarcitorio relativo alla mancata edificazione un danno necessariamente continuativo. Un eventuale futuro ripristino della viabilità avrebbe richiesto una nuova domanda di titolo edilizio e sarebbe rimasto estraneo alla pretesa risarcitoria esaminata. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
«sia per l’omissione delle necessarie attività di ripristino della viabilità pubblica, sia per la violazione del principio dell’affidamento del consociato»
La responsabilità aquiliana richiede la prova della condotta antigiuridica, dell'evento lesivo, del nesso causale e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'apparato amministrativo.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Il Comune ne aveva invocato l'applicazione per sostenere la tardività dell'azione risarcitoria; il TAR non ha esaminato l'eccezione, avendo respinto il ricorso nel merito.
art. 2947 c.c.
Il Comune ne aveva invocato l'applicazione per dedurre la prescrizione quinquennale; il TAR non ha esaminato l'eccezione per ragioni di economia decisoria.
art. 1145 c.c.
È richiamato in relazione al giudizio possessorio civile instaurato dalla società contro la proprietaria privata; la relativa controversia è rimasta estranea al Comune.
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per attività o omissioni illegittime richiede la prova della condotta antigiuridica, dell'evento lesivo, del nesso causale e del dolo o della colpa dell'apparato; l'onere della prova grava sul soggetto che pretende il risarcimento.
- Il rilascio di un titolo edilizio impone al Comune la verifica dei requisiti urbanistici ed edilizi, compresa l'esistenza materiale dell'accesso dell'immobile alla strada pubblica, ma non comporta l'obbligo di svolgere complessi accertamenti civilistici sulla titolarità del bene o sull'esistenza di diritti reali e personali di godimento, quando tali questioni sono rimesse alla giurisdizione civile e il titolo è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.
- Non può invocare un affidamento incolpevole sul corretto esercizio dei poteri amministrativi il soggetto che conosca una situazione di controversia o di incertezza relativa all'accesso al proprio immobile e abbia rappresentato all'amministrazione una situazione giuridica difforme dalla realtà.
- L'amministrazione non è tenuta a controllare d'ufficio la transitabilità di tutte le strade, in particolare delle strade a fondo chiuso; in assenza di comunicazione o sollecitazione da parte dell'interessato, la mancata attivazione dei poteri pubblicistici di ripristino della viabilità non integra, di per sé, colpa dell'amministrazione.
- Quando la domanda risarcitoria riguarda la mancata ultimazione di un intervento edilizio per la decadenza del titolo, il danno deve essere valutato con riferimento al momento in cui si è verificata la decadenza del titolo e si è cristallizzata la pretesa lesione; l'eventuale permanenza dell'ostruzione della strada non trasforma automaticamente tale danno in un danno continuativo.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice può respingere nel merito una domanda infondata senza esaminare previamente le eccezioni processuali che, anche se fondate, non condurrebbero a un risultato più favorevole per il ricorrente.
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