Sentenza n. 115/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Questore di L’Aquila -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di L’Aquila ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di L’Aquila con cui era stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e conseguente mancata partecipazione procedimentale; la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990; la violazione degli artt. 5, commi 5, 5-bis e 6, e 19, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998. La domanda cautelare era stata inizialmente respinta dal TAR, ma il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare ai fini della sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Nelle more, la Questura di L’Aquila ha rilasciato al ricorrente un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di soggiorno richiesto ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente e ha fatto venir meno l’oggetto attuale della controversia. Il Collegio ha richiamato la distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto e comporta un accertamento della piena soddisfazione della pretesa; la seconda ricorre quando l’eventuale accoglimento non arrecherebbe più alcuna utilità. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione dopo l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta da successive determinazioni dell’amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato per distinguere la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere; la prima ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione all’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato ai fini della sollecita definizione del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma dedotta dal ricorrente per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il TAR non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Norma dedotta dal ricorrente contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 5, commi 5, 5-bis e 6, d.lgs. 286/1998
Disposizioni dedotte dal ricorrente in relazione ai presupposti del permesso di soggiorno e ai limiti al diniego; il TAR non ha pronunciato sulla fondatezza delle censure.
art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998
Disposizioni dedotte dal ricorrente; il relativo motivo è rimasto assorbito dalla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, realizzando integralmente la pretesa sostanziale e rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione della pretesa mediante una successiva attività amministrativa, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale decisione favorevole non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente.
- Quando la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza dover esaminare nel merito i motivi di illegittimità dell’atto originariamente impugnato.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere accompagnata dalla compensazione delle spese, valutando anche il comportamento processuale e l’adempimento dell’amministrazione intervenuto nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →