Cassazione Penale, Sentenza n. 12517/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il presunto rischio di recidiva fosse in realtà collegato alle sue condizioni di salute e necessità di cure, non a una pericolosità incompatibile con misure meno afflittive
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha fatto leva su elementi concreti: assenza di fissa dimora e stabile attività lavorativa, auto-riferita ossessione per le forze dell'ordine, aggressione grave al personale di Polizia in occasione della richiesta di indossare la mascherina, e precedenti per gravi reati contro il patrimonio. Tali elementi giustificano il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e la conferma della misura cautelare; le generiche deduzioni difensive circa lo stato di salute non sono sufficienti in sede di riesame e, se rilevanti, vanno trattate nel procedimento principale con adeguata prova medica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che regola il ricorso avverso le ordinanze del giudice per le indagini preliminari; qui rilevante per la legittimità dell'impugnazione al Tribunale
art. 274 cod. proc. pen.
criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la Cassazione verifica la congruità della motivazione rispetto a questi canoni
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ed estensioni successive)
dispone modalità di trattazione in camera di consiglio e procedure telematiche/semplificate correlate all'emergenza pandemica; qui indicata per motivare la modalità dell'udienza
art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (conversione e proroghe)
art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
ulteriore riferimento normativo alle proroghe/disposizioni emergenziali che hanno consentito le forme e modalità di trattazione adottate
art. 94, comma 1-ter (riferimento finale della sentenza)
norma richiamata per gli adempimenti comunicativi a seguito della sentenza; in contesto procedurale per la trasmissione degli atti/avvisi
Massime di principio
- In sede di ricorso avverso misure cautelari la Corte di legittimità controlla principalmente l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto alle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., non riesaminando liberamente i fatti
- Valutazioni del giudice di merito che si fondano su elementi concreti (assenza di fissa dimora, precedenti, modalità dell'aggressione, attitudini personali) possono giustificare la custodia cautelare e risultare insuscettibili di revoca in sede di legittimità se ben motivate
- Deduzioni generiche circa lo stato di salute dell'indagato non sono di per sé idonee a travolgere la decisione cautelare: le questioni mediche devono essere documentate e, se pertinenti, discusse nel procedimento principale o con specifiche istanze probatorie
- Per ottenere l'annullamento o il mutamento della misura cautelare è necessario contestare la motivazione con argomentazioni precise e, se possibile, prova documentale (es. residenza stabile, lavoro, perizia medica, elementi a favore della proporzionalità della misura alternativa)
- In contesti emergenziali (es. misure anti-COVID) le udienze possono essere trattate con modalità speciali telematiche o in camera di consiglio in base alle norme emergenziali prorogate, senza che ciò pregiudichi la regolarità del giudizio
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