Sentenza del 14/10/2019 n. 3949 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di euro 149.040,60, trattenuti e versati nel 2011 a titolo di addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili corrisposti al proprio amministratore. Sosteneva che l'art. 33 del d.l. n. 78/2010 si applicasse esclusivamente ai dirigenti e collaboratori operanti nel settore finanziario in senso proprio, ossia banche, intermediari finanziari e soggetti sottoposti a vigilanza, e non alle holding industriali. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che nel settore finanziario dovessero rientrare anche le società holding, richiamando la normativa bancaria e la circolare n. 4/E del 2011.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso e ordinato il rimborso. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la decisione di primo grado. Ha stabilito che l'addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010, essendo una norma impositiva speciale, non può essere estesa mediante interpretazioni analogiche o estensive a soggetti estranei al settore finanziario. Le holding industriali, non essendo operatori finanziari autorizzati o sottoposti a controllo e vigilanza secondo la disciplina di settore, restano escluse dall'imposta. È stato quindi riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'importo richiesto, con compensazione delle spese di lite anche in appello.
Norme richiamate
Art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Sui compensi a titolo di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dirigenti nel settore finanziario e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento.
La norma introduce un prelievo speciale limitato ai compensi variabili percepiti da soggetti operanti nel settore finanziario. Il riferimento non può essere esteso alle holding industriali in assenza di una chiara previsione legislativa.
Art. 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario)
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'inclusione delle società che assumono partecipazioni tra i soggetti del settore finanziario. La Commissione ha però ritenuto non sufficiente il richiamo a disposizioni appartenenti a un diverso ambito normativo per ampliare una norma tributaria speciale.
Decreto legislativo n. 87/1992
L'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
L'Agenzia lo aveva invocato per ricomprendere le holding industriali nel settore finanziario. La Commissione ha escluso che tale definizione, riferita alla disciplina dei bilanci degli istituti finanziari, possa determinare automaticamente l'ambito applicativo dell'addizionale IRPEF.
Decreto legislativo n. 141/2010 e disciplina degli artt. 106 e 113 del Testo Unico Bancario
L'evoluzione normativa è stata valorizzata per distinguere gli operatori finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle holding industriali e dalle società che svolgono attività finanziarie esclusivamente all'interno del gruppo.
Corte costituzionale, sentenza 16 luglio 2014, n. 201
Intento coerente con il coevo atteggiamento manifestatosi a livello internazionale di scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria.
La limitazione dell'addizionale al settore finanziario è ragionevole perché i dirigenti di banche e intermediari possono incidere, attraverso politiche remunerative legate ai risultati, sulla stabilità dei mercati finanziari. Tale ratio esclude l'estensione a imprese industriali.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
La circolare, che includeva tra i soggetti interessati anche le società la cui attività principale o esclusiva fosse l'assunzione di partecipazioni, vincola gli uffici dell'Amministrazione ma non costituisce fonte del diritto e non vincola il giudice.
Massime di principio
- Le norme tributarie che introducono un'imposizione speciale devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile ampliare il loro ambito applicativo a categorie non espressamente previste.
- Il riferimento al settore finanziario deve essere valutato in base alla funzione e alla ratio della norma, non mediante il semplice richiamo a definizioni contenute in discipline diverse, come quella dei bilanci o della vigilanza bancaria.
- Una holding industriale non rientra automaticamente nel settore finanziario solo perché detiene partecipazioni o svolge attività infragruppo; occorre verificare se eserciti professionalmente attività finanziaria verso il pubblico e se sia soggetta ad autorizzazione o vigilanza.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria possono orientare l'attività degli uffici, ma non hanno forza normativa e possono essere disattese dal giudice se contrastano con il testo, la ratio e i principi di interpretazione della legge.
- Per applicare un'addizionale sui compensi variabili occorre verificare cumulativamente il tipo di compenso, il superamento della soglia prevista dalla legge e l'appartenenza effettiva del datore di lavoro o del percettore al settore finanziario individuato dalla norma.
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