Sentenza del 14/10/2019 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Biella
Finanziamenti detenuti all'estero- D.L. n. 78/2009 e D.L. n. 167/1990 - Avviso di accertamento IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato l'omessa indicazione nel quadro RW di finanziamenti detenuti o collocati all'estero, effettuati negli anni 2009 e 2011. Il finanziamento del 2011 risultava inoltre iscritto in bilancio alla voce "correntisti". In assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva natura e provenienza delle somme, l'Agenzia ha applicato la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, secondo cui le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione. È stata inoltre ritenuta applicabile la disciplina sul raddoppio dei termini, qualificata dalla giurisprudenza come procedimentale con riferimento ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12.
La decisione
La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata, poiché il contribuente non ha superato la presunzione legale mediante prova documentale certa dell'effettiva erogazione, restituzione o diversa origine dei finanziamenti. Le somme estere sono state quindi considerate redditi non dichiarati, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. È stata riconosciuta anche la natura retroattiva delle disposizioni sui termini di accertamento aventi carattere procedimentale, in quanto incidenti esclusivamente sui tempi di esercizio dei poteri di controllo e non sull'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
Art. 4 del D.L. n. 167/1990
Impone l'indicazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta.
Art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009
Prevede una presunzione legale secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009
Le disposizioni sui termini di accertamento e contestazione sono state qualificate come procedimentali; pertanto possono applicarsi retroattivamente anche a periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, ma nel caso esaminato l'Amministrazione ha fondato il raddoppio sulla disciplina speciale del D.L. n. 78/2009.
Art. 2729 del Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Consente al giudice di fondare la decisione su presunzioni semplici soltanto quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.
Cassazione, sentenza n. 30742 del 28 novembre 2018
Distingue la natura sostanziale del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 dalla natura procedimentale dei commi 2-bis e 2-ter, riconoscendo a questi ultimi efficacia retroattiva.
Massime di principio
- La mancata compilazione del quadro RW può comportare non solo una sanzione formale, ma anche l'applicazione della presunzione di evasione prevista per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
- Per superare la presunzione è necessario fornire documentazione oggettiva, con data certa e coerente con le scritture contabili, che dimostri l'effettiva origine, natura, movimentazione e restituzione delle somme.
- Una semplice promessa di finanziamento, una registrazione contabile isolata o una dichiarazione successiva non sono normalmente sufficienti a escludere la presunzione se non sono supportate da prove bancarie e contrattuali attendibili.
- Le disposizioni che incidono soltanto sui termini procedimentali dell'accertamento possono applicarsi retroattivamente, mentre le norme sostanziali che modificano l'obbligazione tributaria o la posizione del contribuente non possono essere applicate retroattivamente.
- In presenza di più elementi convergenti, come attività estere non dichiarate, scritture contabili e assenza di prova alternativa, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
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