Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/10/2019 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Biella

Finanziamenti detenuti all'estero- D.L. n. 78/2009 e D.L. n. 167/1990 - Avviso di accertamento IVA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato l'omessa indicazione nel quadro RW di finanziamenti detenuti o collocati all'estero, effettuati negli anni 2009 e 2011. Il finanziamento del 2011 risultava inoltre iscritto in bilancio alla voce "correntisti". In assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva natura e provenienza delle somme, l'Agenzia ha applicato la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, secondo cui le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione. È stata inoltre ritenuta applicabile la disciplina sul raddoppio dei termini, qualificata dalla giurisprudenza come procedimentale con riferimento ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12.

La decisione

La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata, poiché il contribuente non ha superato la presunzione legale mediante prova documentale certa dell'effettiva erogazione, restituzione o diversa origine dei finanziamenti. Le somme estere sono state quindi considerate redditi non dichiarati, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. È stata riconosciuta anche la natura retroattiva delle disposizioni sui termini di accertamento aventi carattere procedimentale, in quanto incidenti esclusivamente sui tempi di esercizio dei poteri di controllo e non sull'obbligazione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 4 del D.L. n. 167/1990

    Impone l'indicazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta.

  • Art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009

    Prevede una presunzione legale secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

  • Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009

    Le disposizioni sui termini di accertamento e contestazione sono state qualificate come procedimentali; pertanto possono applicarsi retroattivamente anche a periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.

  • Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, ma nel caso esaminato l'Amministrazione ha fondato il raddoppio sulla disciplina speciale del D.L. n. 78/2009.

  • Art. 2729 del Codice civile

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Consente al giudice di fondare la decisione su presunzioni semplici soltanto quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti.

  • Cassazione, sentenza n. 30742 del 28 novembre 2018

    Distingue la natura sostanziale del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 dalla natura procedimentale dei commi 2-bis e 2-ter, riconoscendo a questi ultimi efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • La mancata compilazione del quadro RW può comportare non solo una sanzione formale, ma anche l'applicazione della presunzione di evasione prevista per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
  • Per superare la presunzione è necessario fornire documentazione oggettiva, con data certa e coerente con le scritture contabili, che dimostri l'effettiva origine, natura, movimentazione e restituzione delle somme.
  • Una semplice promessa di finanziamento, una registrazione contabile isolata o una dichiarazione successiva non sono normalmente sufficienti a escludere la presunzione se non sono supportate da prove bancarie e contrattuali attendibili.
  • Le disposizioni che incidono soltanto sui termini procedimentali dell'accertamento possono applicarsi retroattivamente, mentre le norme sostanziali che modificano l'obbligazione tributaria o la posizione del contribuente non possono essere applicate retroattivamente.
  • In presenza di più elementi convergenti, come attività estere non dichiarate, scritture contabili e assenza di prova alternativa, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.