Sentenza del 14/10/2019 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in caso di fatture relative a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare che l'operazione non è stata effettuata oppure che non è stata effettuata tra i soggetti indicati in fattura, nonché a evidenziare la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente. Il contribuente, a sua volta, deve provare la reale esistenza dell'operazione, la legittimità della detrazione o della deduzione e la propria estraneità, nonché la non conoscibilità, della frode. La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente, poiché tali elementi possono essere agevolmente predisposti o falsificati.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui l'onere probatorio è ripartito tra Amministrazione finanziaria e contribuente: l'Ufficio deve prima fornire elementi concreti, anche indiziari, sulla natura inesistente o fraudolenta delle operazioni e sulla consapevolezza o conoscibilità della frode; successivamente spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la legittimità delle operazioni e di non aver partecipato consapevolmente alla frode. Non è quindi sufficiente, per ottenere la detrazione IVA o la deduzione del costo, invocare soltanto la regolarità formale della documentazione contabile.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta
La detrazione non è riconoscibile quando le fatture si riferiscono a operazioni inesistenti o a operazioni inserite in una frode conosciuta o conoscibile dal contribuente.
Disciplina IRPEG sulla deducibilità dei costi
Un costo documentato da fatture relative a operazioni inesistenti non può essere dedotto dal reddito imponibile.
Principio generale sull'onere della prova nelle operazioni inesistenti
L'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione e gli elementi che rendono conosciuta o conoscibile la frode; il contribuente deve provare l'effettività dell'operazione e la propria buona fede.
Massime di principio
- In presenza di fatture sospette, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare genericamente che l'operazione è inesistente: deve indicare elementi concreti, anche presuntivi, a sostegno della contestazione.
- Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve dimostrare non solo di aver contabilizzato e pagato le fatture, ma anche che le prestazioni o le cessioni sono realmente avvenute e che non conosceva né poteva conoscere la frode.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti costituisce un elemento valutabile, ma da sola non prova l'effettività dell'operazione né la buona fede del contribuente.
- Per tutelare la detrazione IVA e la deducibilità dei costi è opportuno conservare documentazione sostanziale dell'operazione, come contratti, ordini, prove della consegna, corrispondenza commerciale, documenti di trasporto e riscontri sulla reale attività del fornitore.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti può essere negata la detrazione anche quando i beni o servizi sono stati effettivamente ricevuti, se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il fornitore indicato partecipava a una frode.
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