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Sentenza

Sentenza del 14/10/2019 n. 1087 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in caso di fatture relative a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare che l'operazione non è stata effettuata oppure che non è stata effettuata tra i soggetti indicati in fattura, nonché a evidenziare la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente. Il contribuente, a sua volta, deve provare la reale esistenza dell'operazione, la legittimità della detrazione o della deduzione e la propria estraneità, nonché la non conoscibilità, della frode. La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente, poiché tali elementi possono essere agevolmente predisposti o falsificati.

La decisione

La sentenza enuncia il principio secondo cui l'onere probatorio è ripartito tra Amministrazione finanziaria e contribuente: l'Ufficio deve prima fornire elementi concreti, anche indiziari, sulla natura inesistente o fraudolenta delle operazioni e sulla consapevolezza o conoscibilità della frode; successivamente spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la legittimità delle operazioni e di non aver partecipato consapevolmente alla frode. Non è quindi sufficiente, per ottenere la detrazione IVA o la deduzione del costo, invocare soltanto la regolarità formale della documentazione contabile.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta

    La detrazione non è riconoscibile quando le fatture si riferiscono a operazioni inesistenti o a operazioni inserite in una frode conosciuta o conoscibile dal contribuente.

  • Disciplina IRPEG sulla deducibilità dei costi

    Un costo documentato da fatture relative a operazioni inesistenti non può essere dedotto dal reddito imponibile.

  • Principio generale sull'onere della prova nelle operazioni inesistenti

    L'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione e gli elementi che rendono conosciuta o conoscibile la frode; il contribuente deve provare l'effettività dell'operazione e la propria buona fede.

Massime di principio

  • In presenza di fatture sospette, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare genericamente che l'operazione è inesistente: deve indicare elementi concreti, anche presuntivi, a sostegno della contestazione.
  • Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve dimostrare non solo di aver contabilizzato e pagato le fatture, ma anche che le prestazioni o le cessioni sono realmente avvenute e che non conosceva né poteva conoscere la frode.
  • La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti costituisce un elemento valutabile, ma da sola non prova l'effettività dell'operazione né la buona fede del contribuente.
  • Per tutelare la detrazione IVA e la deducibilità dei costi è opportuno conservare documentazione sostanziale dell'operazione, come contratti, ordini, prove della consegna, corrispondenza commerciale, documenti di trasporto e riscontri sulla reale attività del fornitore.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti può essere negata la detrazione anche quando i beni o servizi sono stati effettivamente ricevuti, se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il fornitore indicato partecipava a una frode.

Testo integrale

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