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Parere

Parere del Garante n. 729 del 04/12/2025

Parere su istanza di accesso civico - 4 dicembre 2025

Garante Privacy729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina, su richiesta del RPCT del Ministero dell’Università e della Ricerca, il riesame di un diniego di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 a una nota ministeriale contenente osservazioni su un’istanza di trasferimento straordinario di uno studente. Pur riconoscendo l’interesse conoscitivo del richiedente sulla prassi ministeriale in materia di mobilità accademica, il Garante ritiene prevalente la tutela della riservatezza del controinteressato, anche in ragione della presenza nel documento di informazioni estremamente delicate sui motivi del trasferimento. Conferma quindi la legittimità del rifiuto integrale e osserva che non è praticabile neppure un accesso parziale mediante oscuramento dei dati identificativi, perché permane un rischio concreto di identificazione indiretta.

Parere sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a una nota del MUR relativa a un trasferimento straordinario di uno studente

Parere su istanza di accesso civico relativo a nota del MUR su trasferimento straordinario di uno studente

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a una nota ministeriale relativa a un’istanza di trasferimento straordinario di uno studente. Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nel quadro della disciplina sull’accesso civico e della tutela dei dati personali.

Normativa di riferimento

Il Garante richiama:

  • l’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, che riconosce il diritto di accesso civico generalizzato;
  • l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, che consente il rifiuto quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
  • l’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, sull’eventuale accesso parziale;
  • l’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, sul regime di pubblicità dei documenti ottenuti tramite accesso civico;
  • l’art. 4, par. 1, n. 1, RGPD, sulla nozione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), RGPD, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
  • l’art. 9 R.D. 1269/1938, che disciplina il trasferimento degli studenti per gravi motivi.

Contenuto dell’istanza e posizione del richiedente

L’istanza di accesso civico riguardava la copia integrale di una nota del MUR recante il parere sull’accoglimento di una domanda di trasferimento straordinario di uno studente. Il richiedente ha sostenuto che la conoscenza del documento sarebbe utile a comprendere la prassi ministeriale in materia di mobilità accademica straordinaria, in particolare i criteri applicativi relativi ai "gravi motivi" di salute o familiari, senza finalità speculative né richiesta di dati sensibili o giudiziari.

Valutazioni del Garante sul bilanciamento degli interessi

Pur riconoscendo l’interesse conoscitivo dichiarato, il Garante ritiene che esso non possa prevalere sulle esigenze di riservatezza del controinteressato. La nota oggetto di accesso contiene infatti informazioni estremamente delicate, tali da rendere necessaria la tutela non solo dell’identità dello studente ma anche dei motivi del trasferimento. La loro comunicazione a chiunque, in ragione del regime di pubblicità dell’accesso civico, determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, con possibili ricadute negative sul piano relazionale, sociale e familiare.

Esclusione dell’accesso parziale

Il Garante condivide la scelta del Ministero di non consentire neppure un accesso parziale tramite oscuramento del nominativo o di dati sensibili non pertinenti. Il contenuto del documento, anche se reso anonimo, consentirebbe verosimilmente l’identificazione indiretta dello studente, tenuto conto delle informazioni specifiche trattate e della possibilità di collegamento a posteriori da parte di terzi. Per questa ragione, l’oscuramento non sarebbe idoneo a eliminare il rischio di pregiudizio alla riservatezza.

Esito del parere

Alla luce della normativa applicabile e delle Linee guida ANAC in materia di accesso civico, il Garante conclude che il MUR ha correttamente respinto l’istanza di accesso civico. Il parere è quindi favorevole al diniego dell’accesso e ribadisce che le esigenze conoscitive dell’istante devono essere perseguite con modalità compatibili con la protezione dei dati personali dello studente controinteressato.

Punti principali

Oggetto del parere e quadro procedurale

Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nell’ambito della richiesta del RPCT del MUR di riesame del diniego opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato. Il documento richiesto è una nota della Direzione generale del Ministero contenente il parere su una domanda di trasferimento straordinario di uno studente ex art. 9 R.D. 1269/1938.

Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati

Il Garante richiama la finalità dell’accesso civico generalizzato, ma evidenzia che il rifiuto è legittimo quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Ricorda inoltre che i documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con un regime di diffusione più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990.

Rilievi sui dati contenuti nel documento

Dalla copia oscurata trasmessa dal Ministero emerge la presenza di informazioni estremamente delicate, non limitate all’identità dello studente ma anche ai motivi del trasferimento. La loro divulgazione a terzi, per finalità non prevedibili al momento della raccolta, comporterebbe un pregiudizio concreto alla riservatezza, alla dignità e alla sfera relazionale, sociale e familiare dell’interessato.

Esclusione dell’accesso parziale

Il Garante condivide l’impossibilità di consentire un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013 mediante oscuramento del nome o di dati sensibili non pertinenti. Anche con l’anonimizzazione, il contenuto del documento renderebbe comunque possibile l’identificazione indiretta dello studente, in contrasto con l’art. 4, par. 1, RGPD e con il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), RGPD.

Conclusione

Il Garante esprime parere favorevole al diniego adottato dal MUR: l’istanza di accesso civico è stata correttamente respinta e le esigenze conoscitive dell’istante devono essere soddisfatte con modalità compatibili con la protezione dei dati personali del controinteressato.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati personaliistruzionebasi giuridiche del trattamento

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