Parere del Garante n. 747 del 18/12/2025
Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito attuativo dell’art. 1, comma 4, D.L. 9 settembre 2025 n. 127 e dell’art. 11, comma 4, D.M. 10 ottobre 2023, n. 192, concernente l’implementazione del modello di “Curriculum della studentessa e dello studente” - 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito che aggiorna il modello del "Curriculum della studentessa e dello studente" nell’ambito della Piattaforma Unica. Il parere è favorevole e prende atto delle modifiche già introdotte per rafforzare liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e privacy by design/by default. Il provvedimento disciplina anche l’accesso differenziato al Curriculum, la facoltà per lo studente di acquisirne solo alcune parti, l’uso di alert informativi sui rischi privacy e i ruoli dei soggetti coinvolti, inclusi i genitori per gli studenti minorenni. Restano richiamati, con specifico riferimento alle prove INVALSI, i principi di limitazione della finalità e di liceità dei trattamenti svolti dall’INVALSI.
Parere favorevole sullo schema di decreto MIM per l’implementazione del "Curriculum della studentessa e dello studente" nella Piattaforma Unica
Implementazione del Curriculum della studentessa e dello studente nella Piattaforma Unica
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito attuativo dell’art. 1, comma 4, del d.l. 9 settembre 2025, n. 127 e dell’art. 11, comma 4, del d.m. 10 ottobre 2023, n. 192. L’atto concerne l’implementazione del modello di "Curriculum della studentessa e dello studente" nell’ambito della Piattaforma Unica, ai sensi dell’art. 21, commi 4-quater e seguenti, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112.
Quadro normativo di riferimento
Nel parere sono richiamati il GDPR, il Codice privacy, la disciplina sull’istruzione e la normativa che ha introdotto e successivamente aggiornato il Curriculum dello studente. In particolare, vengono citati:
- l’art. 1, commi 28 e 30, della l. 13 luglio 2015, n. 107, che prevede la funzione del Curriculum anche ai fini dell’orientamento e del colloquio d’esame;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal d.l. 9 settembre 2025, n. 127;
- il d.m. 6 agosto 2020, n. 88, quale modello originario del Curriculum;
- il d.m. 10 ottobre 2023, n. 192, sulla disciplina del trattamento dei dati nella Piattaforma Unica;
- il d.m. 18 giugno 2024, n. 124, richiamato quale precedente intervento attuativo;
- il ruolo di INVALSI, anche alla luce del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286.
Contenuto dello schema di decreto
Lo schema modifica e implementa il Curriculum già esistente, integrandolo con una nuova sezione dedicata alle prove nazionali. Il Curriculum risulta articolato in quattro parti:
- Parte I, "Istruzione e formazione", con i dati della sezione "Percorso di studi" dell’E-Portfolio;
- Parte II, "Certificazioni", con le certificazioni presenti nella sezione "Sviluppo competenze";
- Parte III, "Attività extrascolastiche", con le attività svolte in ambito extrascolastico;
- Parte IV, "Prove Nazionali", con la descrizione dei livelli di apprendimento nelle prove scritte a carattere nazionale e la certificazione di inglese.
Lo schema prevede inoltre che il Curriculum sia associato al diploma tramite un numero identificativo, ma possa essere acquisito separatamente, in base a una scelta informata dello studente.
Modalità di alimentazione e disponibilità del Curriculum
Il decreto disciplina una progressiva alimentazione del Curriculum. Durante l’anno scolastico lo studente compila la Parte III; dopo lo scrutinio finale si aggiornano le Parti I, II e III; dopo l’esame di maturità viene inserita la Parte IV, con alimentazione da parte di INVALSI.
Prima dello svolgimento dell’esame, il Curriculum composto dalle sole Parti I, II e III è messo a disposizione delle commissioni, così da consentire un adeguato coinvolgimento dello studente nel colloquio. Dopo l’emissione del diploma, il Curriculum definitivo è reso disponibile agli studenti diplomati nell’E-Portfolio della Piattaforma Unica.
Scelta informata, accesso differenziato e alert privacy
Una parte rilevante del parere riguarda la possibilità per lo studente diplomato di acquisire il Curriculum in forme differenziate. Lo schema consente infatti di scaricare:
- il Curriculum integrale;
- la versione comprensiva delle Parti I e II;
- la versione comprensiva delle Parti I, II e III;
- la sola Parte IV, autonoma e separata.
Nel caso di acquisizione dell’intero Curriculum o della sola Parte IV, la Piattaforma mostra un alert specifico sui rischi in materia di protezione dei dati personali. Il Garante valorizza tale soluzione perché rafforza la consapevolezza dell’interessato e consente una scelta effettivamente informata.
Soggetti coinvolti e studenti minorenni
Lo schema individua i soggetti coinvolti nel trattamento e regola l’accesso al Curriculum attraverso l’E-Portfolio, previa identificazione e autenticazione informatica. L’accesso è garantito, in particolare:
- allo studente diplomando, ai docenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale, per la versione contenente le Parti I, II e III, se lo studente è minorenne;
- allo studente diplomato e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di studente diplomato minorenne, per la versione contenente le Parti I, II, III e IV.
Il Garante segnala come positiva la corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti, inclusi gli esercenti la responsabilità genitoriale quali autorizzati ad accedere ai dati del minore.
Valutazioni del Garante e conformità ai principi del GDPR
Il Garante evidenzia che la nuova versione dello schema tiene conto delle osservazioni già formulate in sede di interlocuzione informale, con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- privacy by design e by default.
In particolare, viene apprezzato che il Curriculum non sia qualificato come parte integrante del diploma e che, quindi, lo studente possa scegliere se allegarlo integralmente o solo in alcune sue parti. Sono inoltre ritenute coerenti con il GDPR le previsioni che limitano la disponibilità della Parte IV, introducono misure informative e alert e chiariscono i ruoli dei soggetti del trattamento.
Rilievo specifico sulle prove nazionali INVALSI
Il parere contiene un richiamo espresso, con riferimento all’inserimento nel Curriculum dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove nazionali INVALSI, al fatto che tale disciplina non è stata oggetto di consultazione specifica. Per questa parte, il Garante ribadisce che i trattamenti effettuati da INVALSI devono comunque rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR.
Viene inoltre precisato che le prove nazionali non hanno una finalità valutativa del singolo studente, ma servono alla valutazione complessiva della qualità dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e al miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.
Conclusione
Alla luce delle modifiche apportate e delle garanzie previste, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto. Il parere è quindi positivo e non subordina l’assenso a ulteriori condizioni formali, ferma restando la necessità di assicurare, nell’attuazione concreta, la conformità dei trattamenti ai principi del GDPR, in particolare per la componente INVALSI.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Garante rende parere, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 4, del d.l. 9 settembre 2025, n. 127 e dell’art. 11, comma 4, del d.m. 10 ottobre 2023, n. 192. Il decreto riguarda l’implementazione del modello di "Curriculum della studentessa e dello studente" nella Piattaforma Unica, in attuazione dell’art. 21, commi 4-quater e seguenti, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. dalla l. 10 agosto 2023, n. 112.
Struttura del Curriculum e contenuti informativi
Lo schema aggiorna il modello già adottato con d.m. 6 agosto 2020, n. 88 e prevede l’integrazione con una nuova sezione dedicata alle prove nazionali. Il Curriculum è articolato in quattro parti: Istruzione e formazione, Certificazioni, Attività extrascolastiche e Prove Nazionali. La Parte IV, curata da INVALSI, riporta in forma descrittiva i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina rilevata, nonché la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
Modalità di alimentazione e accesso
L’alimentazione del Curriculum avviene progressivamente: durante l’anno scolastico lo studente compila la Parte III; dopo lo scrutinio finale si aggiornano le Parti I, II e III; dopo l’esame di maturità viene alimentata la Parte IV da parte di INVALSI. Il Curriculum, comprensivo delle sole Parti I, II e III, è messo a disposizione delle commissioni d’esame prima del colloquio. Dopo il rilascio del diploma, il Curriculum definitivo è reso disponibile agli studenti diplomati nell’E-Portfolio della Piattaforma Unica.
Facoltà di acquisizione separata e tutele informative
Il decreto prevede che il Curriculum sia associato al diploma tramite un numero identificativo, ma possa essere acquisito separatamente sulla base di una scelta informata dello studente. Gli studenti diplomati possono scaricare l’intero Curriculum oppure solo alcune combinazioni di sezioni, inclusa la sola Parte IV in forma autonoma e separata. Nei casi di acquisizione dell’intero documento o della sola Parte IV, la Piattaforma mostra uno specifico alert sui rischi in materia di protezione dei dati personali.
Valutazioni del Garante e condizioni di conformità
Il Garante rileva che la versione finale dello schema recepisce le osservazioni formulate in via informale, con riferimento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e privacy by design/by default (art. 5, par. 1, lett. a) e c), e art. 25 GDPR). In particolare, apprezza che il Curriculum non sia parte integrante del diploma, che sia lasciata allo studente la facoltà di scegliere se allegarlo integralmente o per singole parti, che siano previste misure informative e alert in piattaforma e che siano correttamente individuati i ruoli dei soggetti coinvolti, inclusi gli esercenti la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni.
Richiamo alle prove nazionali INVALSI
Pur non essendo stata oggetto di consultazione la disciplina relativa all’inserimento dei livelli di apprendimento INVALSI nel Curriculum, il Garante richiama la necessità che i trattamenti dell’INVALSI rispettino i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. a) e b), GDPR). Viene ricordato che le prove nazionali non hanno finalità valutativa del singolo studente, ma mirano alla valutazione complessiva della qualità dell’offerta formativa e al miglioramento dell’efficacia didattica.
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