Parere del Garante n. 742 del 04/12/2025
Parere su istanza di accesso civico - 4 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Ministero della Difesa in relazione a un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto provvedimenti di esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2026 di ufficiali delle Forze Armate nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitto non colposo. Il Ministero aveva negato l’accesso richiamando la tutela dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, anche in considerazione dei dati di cui all’art. 10 GDPR. Il Garante ricorda il quadro normativo sull’accesso civico e sulla protezione dei dati personali, osservando che le informazioni richieste potrebbero astrattamente rientrare tra i dati relativi a condanne penali o reati. Tuttavia, dalla documentazione trasmessa emerge che l’amministrazione non detiene i provvedimenti oggetto della domanda. Per questo motivo l’Autorità conclude che, nel caso concreto, non vi sono elementi per pronunciarsi nel merito della questione.
Parere su istanza di accesso civico generalizzato del Ministero della Difesa relativa a provvedimenti di esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2026 di ufficiali delle Forze Armate
Parere su istanza di accesso civico relativa a provvedimenti di esclusione dall’aliquota di avanzamento
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito di un procedimento di accesso civico generalizzato.
Istanza esaminata e posizione dell’amministrazione
L’istanza, presentata da un’organizzazione sindacale, riguardava la copia dei provvedimenti di esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2026 di ufficiali delle Forze Armate nei cui confronti fosse stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, per delitto non colposo. L’istante chiedeva l’ostensione anche con eventuale oscuramento dei nominativi e di ogni dato idoneo a identificare gli interessati.
Il Ministero della Difesa ha negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, ritenendo necessario evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, e ha rappresentato che la richiesta coinvolgeva dati riconducibili all’art. 10 GDPR.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato prevista dal d.lgs. 33/2013, che consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti della tutela di interessi giuridicamente rilevanti. In particolare, il diniego è ammesso quando necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina in materia.
L’Autorità richiama inoltre:
- l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale;
- l’art. 10 GDPR, relativo ai dati personali riguardanti condanne penali e reati;
- il Codice dell’ordinamento militare, con gli artt. 1030, 1050 e 1051, che disciplinano avanzamento, aliquote di ruolo e ipotesi di esclusione dalla valutazione per l’avanzamento in presenza di determinate sentenze o provvedimenti penali.
Valutazioni del Garante
Il Garante osserva che le informazioni contenute nei documenti richiesti potrebbero, in astratto, essere idonee a rivelare dati di cui all’art. 10 GDPR, in quanto connessi a condanne penali o reati. Tuttavia, dall’istruttoria svolta sulla base della documentazione trasmessa dal RPCT emerge un elemento decisivo: l’amministrazione non detiene i provvedimenti oggetto della domanda di accesso.
Conclusione
Per questo motivo il Garante conclude che, nel caso concreto, non emergono elementi per esprimersi nel merito della questione. Il parere è quindi reso nei termini sopra esposti, senza una valutazione sostanziale sull’ammissibilità o meno dell’accesso ai documenti richiesti, poiché manca la disponibilità dei provvedimenti presso l’amministrazione destinataria dell’istanza.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedimentale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato.
Contenuto dell’istanza di accesso civico
L’istanza riguardava copia dei provvedimenti di esclusione dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2026 di ufficiali delle Forze Armate nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitto non colposo, con possibilità di oscuramento dei nominativi e di ogni dato idoneo all’identificazione.
Rifiuto opposto dall’amministrazione
Il Ministero ha negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di terzi, evidenziando che l’istanza concerneva dati riconducibili all’art. 10 GDPR.
Quadro normativo richiamato dal Garante
L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato, l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, nonché la nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e il regime dei dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 GDPR. Viene richiamato anche il Codice dell’ordinamento militare, in particolare gli artt. 1030, 1050 e 1051.
Esito del parere
Pur osservando che le informazioni richieste potrebbero astrattamente implicare dati di cui all’art. 10 GDPR, il Garante rileva che l’amministrazione non detiene i provvedimenti oggetto dell’istanza. Ne consegue che non emergono elementi per esprimersi nel merito della questione e il parere resta nei termini indicati nel provvedimento.
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