Parere del Garante n. 748 del 18/12/2025
Parere sullo schema di decreto direttoriale concernente la formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestici - 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto direttoriale del Ministero della giustizia che disciplina il trattamento dei dati personali connesso alla formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero per autori di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il parere è favorevole e prende atto che lo schema è stato aggiornato in coerenza con le precedenti osservazioni dell'Autorità, soprattutto su identificazione delle amministrazioni coinvolte nei controlli, corretta disciplina dei requisiti di onorabilità, ruoli privacy e coordinamento con il sub-allegato tecnico. Il Garante ritiene idonea la base giuridica risultante dalla legge n. 168/2023 e dal decreto ministeriale 22 gennaio 2025, e valorizza le misure di sicurezza e le garanzie organizzative previste per i trattamenti, compresi i dati giudiziari.
Parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale per la formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei CUAV accreditati per percorsi di recupero dei condannati per violenza contro le donne e violenza domestica
Parere sullo schema di decreto direttoriale relativo all'elenco degli enti e delle associazioni abilitati ai percorsi di recupero per reati di violenza contro le donne e violenza domestica
Il Garante per la protezione dei dati personali rende parere, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di decreto direttoriale del Ministero della giustizia volto a disciplinare la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.
Il parere si inserisce nel quadro della legge 24 novembre 2023, n. 168, e del decreto ministeriale 22 gennaio 2025 che ha definito criteri e modalità per il riconoscimento e l'accreditamento dei soggetti abilitati, rinviando a un decreto direttoriale la disciplina del trattamento dei dati personali strettamente necessario alla gestione dell'elenco CUAV.
Quadro normativo e finalità del trattamento
L'Autorità richiama innanzitutto le disposizioni che fondano l'intervento amministrativo: l'art. 165, quinto comma, c.p., che subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazione e al superamento di specifici percorsi di recupero; l'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, c.p.p., relativo ai programmi di prevenzione per imputati e indagati; e l'art. 18 della legge n. 168/2023, che ha previsto criteri di riconoscimento e accreditamento degli enti e delle associazioni e linee guida per la loro attività.
Il decreto ministeriale 22 gennaio 2025 stabilisce che i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione possano essere svolti esclusivamente presso i C.U.A.V. inseriti nell'elenco ministeriale e accreditati secondo le regole fissate dal Ministero della giustizia.
Oggetto del decreto direttoriale e dati trattati
Lo schema esaminato disciplina i trattamenti effettuati dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nell'ambito del procedimento di accreditamento dei CUAV e della gestione del relativo elenco.
Il Garante evidenzia che i dati interessati comprendono:
- dati personali comuni riferiti agli enti e alle associazioni richiedenti;
- dati relativi ai soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili;
- dati relativi a condanne penali, reati, misure di prevenzione e altri elementi rilevanti ai fini dei requisiti di onorabilità.
Le operazioni previste includono acquisizione, verifica, interconnessione, raffronto con altre informazioni detenute da amministrazioni pubbliche, registrazione nell'elenco, pubblicazione della parte accessibile al pubblico, sospensione e cancellazione dall'elenco.
Valutazione sulla base giuridica e sulla qualificazione del trattamento
Il Garante precisa che la tenuta del registro dei CUAV e il trattamento dei dati effettuato dagli uffici amministrativi del Ministero non costituiscono direttamente attività di law enforcement e ricadono pertanto nella disciplina del GDPR.
Per i dati relativi a condanne penali e reati, l'Autorità richiama l'art. 2-octies, comma 5, del Codice privacy, che rinvia all'art. 2-sexies per i trattamenti effettuati sotto il controllo dell'autorità pubblica e per motivi di interesse pubblico rilevante. Secondo il Garante, il combinato disposto della legge n. 168/2023 e del decreto ministeriale 22 gennaio 2025 costituisce base giuridica idonea, perché individua finalità, tipi di dati, operazioni eseguibili e misure appropriate di garanzia.
Recepimento delle precedenti osservazioni dell'Ufficio del Garante
Il parere dà atto che lo schema trasmesso nel novembre 2025 è una versione aggiornata di precedenti bozze sulle quali l'Ufficio aveva segnalato criticità.
Le principali correzioni intervenute riguardano:
- l'indicazione puntuale delle amministrazioni e delle banche dati da interrogare per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- la chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento;
- il coordinamento espresso tra il decreto direttoriale e il sub-allegato tecnico;
- la riscrittura delle disposizioni sulla verifica dei requisiti di onorabilità, ora ricondotta correttamente agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Disciplina dei requisiti di onorabilità e superamento dell'impropria "liberatoria"
Un rilievo centrale della precedente interlocuzione con il Garante riguardava il trattamento dei dati giudiziari necessari a verificare i requisiti di onorabilità dei soggetti dell'ente o dell'associazione.
L'Autorità aveva evidenziato che la precedente formulazione era impropria nella parte in cui evocava una "liberatoria" ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, termini che attengono agli obblighi informativi e non al consenso. La nuova stesura viene considerata conforme perché prevede che il possesso dei requisiti sia attestato dagli interessati con documentazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, limitatamente alle informazioni rilevanti, e chiarisce gli obblighi di informativa verso gli interessati.
Misure tecnico-organizzative e sicurezza dei dati
Lo schema e il sub-allegato tecnico descrivono un impianto di trattamento impostato su modalità informatiche non automatizzate, con uso della PEC integrata al sistema di protocollazione Calliope. Ogni CUAV dispone di un fascicolo riservato e di un corrispondente riferimento in un database ad accesso ristretto, realizzato ad hoc e contenente i dati necessari ai fini identificativi e gestionali.
Sono previste misure organizzative e di sicurezza che includono:
- definizione di ruoli e responsabilità;
- formazione e sensibilizzazione del personale;
- minimizzazione ed esattezza dei dati;
- riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi;
- capacità di ripristino in caso di incidente;
- procedure di autenticazione e autorizzazione degli utenti;
- protezione fisica e registrazione delle operazioni.
Il sub-allegato segnala anche il rischio di errori di trascrizione nei passaggi manuali di estrazione e trasferimento dei dati. Per questo sono previste verifiche incrociate prima dell'avvio della procedura e prima della pubblicazione sul sito del Ministero, con controlli successivi da parte di ulteriori unità autorizzate.
Conclusioni
Alla luce delle modifiche apportate e delle garanzie previste, il Garante ritiene che lo schema di decreto direttoriale sia ormai allineato alle precedenti osservazioni e conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Il parere è quindi favorevole sullo schema di decreto direttoriale concernente la formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo di riferimento
Il Ministero della giustizia ha sottoposto al Garante uno schema di decreto direttoriale, previsto dall'art. 15 del decreto 22 gennaio 2025, per disciplinare il trattamento dei dati personali strettamente necessari alla tenuta dell'elenco dei CUAV. Il contesto normativo è quello introdotto dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, che ha modificato l'art. 165, quinto comma, c.p. e l'art. 282-quater c.p.p., prevedendo percorsi di recupero e programmi di prevenzione per autori o potenziali autori di violenza domestica e di genere.
Tipologie di dati e operazioni previste
Lo schema riguarda il trattamento di dati personali comuni e di dati relativi a condanne penali e reati riferiti a soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli enti o associazioni che chiedono l'accreditamento come CUAV o che sono già accreditati. Sono previste attività di raccolta, verifica, confronto con altre banche dati, gestione dell'elenco, aggiornamenti periodici, sospensioni e cancellazioni, con pubblicazione sul sito istituzionale limitata ai soli dati identificativi dei CUAV previsti dal decreto.
Superamento delle criticità segnalate in precedenza
Il Garante rileva che la nuova versione dello schema recepisce le osservazioni già formulate dall'Ufficio: sono ora indicate puntualmente le amministrazioni e le banche dati oggetto di controllo; sono stati chiariti i ruoli e le responsabilità privacy; il coordinamento con il sub-allegato tecnico è espresso in modo diretto nell'articolato; la disciplina dei requisiti di onorabilità è stata allineata agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con correzione della precedente e impropria menzione di una "liberatoria".
Base giuridica e legittimità del trattamento
L'Autorità qualifica la tenuta del registro CUAV e i relativi trattamenti come attività non riconducibile direttamente al law enforcement e quindi soggetta al GDPR. Quanto ai dati relativi a condanne e reati, il trattamento ricade nell'ambito degli artt. 2-octies, comma 5, e 2-sexies del Codice privacy. Il Garante ritiene che il combinato disposto della legge n. 168/2023 e del decreto ministeriale 22 gennaio 2025 costituisca base giuridica idonea, in quanto individua finalità di interesse pubblico rilevante, tipi di dati, operazioni eseguibili e misure di garanzia.
Misure di sicurezza e garanzie organizzative
Lo schema e il sub-allegato tecnico descrivono una procedura gestita con modalità informatiche non automatizzate, tramite PEC e sistema di protocollazione Calliope, con accessi profilati e fascicoli riservati. Sono previste misure tecniche e organizzative su ruoli, formazione del personale, minimizzazione, esattezza, riservatezza, integrità, disponibilità, resilienza, ripristino, autenticazione, autorizzazione, sicurezza fisica e registrazione delle operazioni. È inoltre prevista una verifica incrociata dei dati, anche per compensare i rischi di errore derivanti dalle estrazioni manuali e dai trasferimenti tra documentazione e database.
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