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Parere

Parere del Garante n. 750 del 18/12/2025

Parere sullo schema di decreto dell’IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati - 18 dicembre 2025

Garante Privacy750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento IVASS che dà attuazione alla disciplina dell’oblio oncologico nella distribuzione e gestione dei contratti assicurativi. Lo schema modifica i Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e 41/2018, introduce definizioni e obblighi informativi nei MUP e nei DIP aggiuntivi, vieta la raccolta e l’utilizzo delle informazioni sulle pregresse patologie oncologiche ai fini contrattuali e disciplina la cancellazione dei dati già acquisiti entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio. Il Garante ritiene correttamente individuati gli adempimenti necessari per garantire trasparenza, esercizio del diritto e conformità alla disciplina privacy, e condivide la scelta IVASS di non introdurre deroghe all’obbligo di cancellazione, in assenza di previsioni espresse nella legge primaria.

Parere favorevole sullo schema di decreto IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7, l. n. 193/2023 in materia di oblio oncologico e sui relativi allegati

Parere favorevole sullo schema IVASS in materia di oblio oncologico

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’IVASS attuativo dell’art. 2, comma 7, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone affette da malattie oncologiche. Il parere riguarda anche i relativi allegati e si colloca nel quadro degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 193/2023 riconosce il diritto all’oblio oncologico come diritto della persona guarita da una patologia oncologica a non fornire informazioni, né subire indagini, sulla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti. La disciplina è finalizzata a prevenire forme di pregiudizio o disparità di trattamento ed è richiamata come attuativa dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di dignità, uguaglianza, salute, vita privata e non discriminazione.

La legge demanda al Garante il compito di vigilare sull’applicazione delle disposizioni e attribuisce all’IVASS, sentito il Garante, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Sono richiamati anche i decreti del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, come modificato il 28 novembre 2024, e del 5 luglio 2024, che disciplinano rispettivamente l’elenco delle patologie oncologiche e le modalità di certificazione dei requisiti per l’oblio oncologico.

Oggetto dello schema di provvedimento IVASS

Lo schema di decreto interviene sui Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018, che disciplinano rispettivamente la distribuzione assicurativa e l’informativa precontrattuale e in corso di contratto. L’intervento è volto ad allineare la modulistica e gli obblighi informativi del settore assicurativo alla legge sull’oblio oncologico.

L’IVASS ha svolto una consultazione pubblica e ha trasmesso lo schema definitivo al Garante il 3 dicembre 2025, dopo interlocuzioni tecniche con l’Ufficio dell’Autorità.

Informativa sul diritto all’oblio oncologico

Lo schema introduce, nel Regolamento n. 40/2018, nuove definizioni di “conclusione del trattamento attivo della patologia” e di “diritto all’oblio oncologico”, e inserisce gli articoli 56-bis e 56-ter.

L’art. 56-bis prevede che i distributori debbano fornire ai clienti l’informativa sul diritto all’oblio oncologico all’interno dei Moduli unici precontrattuali (MUP), sia in sede di stipula sia, nei casi previsti, in occasione del rinnovo del contratto. L’obbligo vale quando l’informativa non sia già stata fornita o quando siano richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.

Nel Regolamento n. 41/2018 l’informativa viene inserita nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi), con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, per i quali l’anamnesi oncologica non è significativa. La modulistica viene quindi coordinata per garantire che il cliente riceva in un unico documento le informazioni rilevanti.

Divieto di raccolta e di utilizzo delle informazioni oncologiche pregresse

Il provvedimento chiarisce che le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente né da altre fonti. Il divieto riguarda anche domande sul rischio di patologia oncologica del contraente o dell’assicurato e sullo stato di salute dei familiari, in quanto tali richieste sarebbero incompatibili con la finalità della legge, diretta a impedire qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento.

Per i casi previsti dall’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 193/2023, lo schema conferma inoltre che non si applicano limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità della clientela.

Se tali informazioni siano state già acquisite, esse non possono essere utilizzate né in fase precontrattuale per determinare condizioni contrattuali, premi, limitazioni o esclusioni, né in corso di esecuzione del contratto per la valutazione del rischio o della solvibilità.

Cancellazione delle informazioni già possedute

L’art. 56-ter del Regolamento n. 40/2018 e la corrispondente disposizione del Regolamento n. 41/2018 disciplinano la cancellazione delle informazioni relative alla patologia oncologica pregressa. Quando il cliente esibisce la certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, i distributori e le imprese devono cancellare i dati posseduti entro trenta giorni, in coerenza con l’art. 2, comma 5, della legge n. 193/2023.

Il Garante condivide la posizione dell’IVASS secondo cui non è possibile introdurre deroghe all’obbligo di cancellazione, neppure in ragione di esigenze prospettate dalle imprese per eventuali contenziosi. La legge, infatti, non prevede eccezioni espresse e utilizza in modo inequivoco la formula della “cancellazione delle informazioni”, senza lasciare spazio a soluzioni alternative come la mera limitazione del trattamento.

Modifiche ai moduli precontrattuali e ai DIP aggiuntivi

Lo schema modifica i Moduli unici precontrattuali per i prodotti assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, integrando una nuova sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico. Nei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni viene inserita l’informativa corrispondente, con rinvio dai MUP ai contenuti già presenti nei DIP per evitare ripetizioni.

È inoltre previsto che la versione stampata dei DIP aggiuntivi possa occupare una pagina ulteriore per consentire l’inserimento dell’informativa sull’oblio oncologico e su Arbitro Assicurativo, coordinando così il nuovo adempimento con le modifiche già introdotte dal Provvedimento IVASS n. 163/2025.

Disciplina transitoria e adeguamento operativo

Lo schema stabilisce che imprese e distributori si adeguino entro il 14 gennaio 2026. Il termine è coordinato con quello previsto per l’adeguamento alle modifiche in materia di Arbitro Assicurativo e consente l’aggiornamento contestuale della modulistica e delle procedure interne.

Valutazione del Garante

Il Garante osserva che, a seguito delle interlocuzioni con IVASS, lo schema e i relativi allegati individuano correttamente gli adempimenti necessari per:

  • integrare l’informativa sull’oblio oncologico nei documenti precontrattuali, a fini di trasparenza e agevolazione dell’esercizio del diritto;
  • vietare la raccolta e l’utilizzo delle informazioni sulle pregresse patologie oncologiche ai fini della determinazione del premio e delle altre condizioni contrattuali;
  • definire le modalità di cancellazione delle informazioni già detenute.

Il Garante sottolinea che la disciplina primaria non lascia margini per soluzioni alternative rispetto alla cancellazione e che la rilevanza della finalità legislativa giustifica l’assetto regolatorio proposto. Per tali ragioni, esprime parere favorevole sullo schema di decreto IVASS e sui relativi allegati.

Punti principali

Contesto normativo e finalità della legge sull’oblio oncologico

La legge 7 dicembre 2023, n. 193 tutela il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica a non fornire informazioni né subire indagini sulla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla legge. La finalità è evitare pregiudizi e disparità di trattamento, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., degli artt. 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 8 CEDU. La legge demanda all’IVASS, sentito il Garante, la disciplina attuativa del diritto all’oblio oncologico nel settore assicurativo.

Oggetto dello schema IVASS e modifiche ai regolamenti assicurativi

Lo schema di provvedimento IVASS, sottoposto il 3 dicembre 2025 al parere del Garante, modifica i Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e 41/2018 per coordinare la disciplina di settore con la legge n. 193/2023 e con i decreti ministeriali attuativi. Le modifiche introducono nuove definizioni, nuove disposizioni sul diritto all’oblio oncologico, obblighi di informativa nei Moduli unici precontrattuali (MUP) e nei Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi), nonché la disciplina della cancellazione delle informazioni già possedute.

Informativa precontrattuale e ruolo dei distributori e delle imprese

Nel Regolamento IVASS n. 40/2018 viene introdotto l’obbligo per i distributori di fornire ai clienti l’informativa sul diritto all’oblio oncologico tramite i MUP, sia in stipula sia, se necessario, in rinnovo. Nel Regolamento IVASS n. 41/2018 l’informativa viene inserita nei DIP aggiuntivi, con eccezione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, per i quali l’anamnesi oncologica non è ritenuta significativa. Il Garante ritiene corretto usare MUP e DIP per assicurare trasparenza e agevolare l’esercizio del diritto da parte dell’interessato.

Divieti di raccolta e di utilizzo delle informazioni oncologiche pregresse

Lo schema chiarisce che le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente né da altre fonti, né utilizzate per determinare premio, condizioni contrattuali, limitazioni, esclusioni o valutazioni del rischio e della solvibilità. Il Garante condivide la previsione di divieti espressi di raccolta e di uso dei dati, coerenti con la legge primaria, che mira a impedire qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento.

Cancellazione dei dati già acquisiti e assenza di deroghe

L’articolato prevede che, una volta attestato l’avvenuto oblio oncologico mediante certificazione, i distributori e le imprese debbano cancellare le informazioni possedute sulla patologia oncologica pregressa entro trenta giorni. Il Garante accoglie la posizione IVASS secondo cui non vi sono margini per deroghe all’obbligo di cancellazione, neppure in ragione di esigenze prospettate dalle imprese per eventuali contenziosi, poiché la legge non prevede eccezioni espresse e parla in modo univoco di "cancellazione delle informazioni".

Adeguamento dei documenti e disciplina transitoria

Lo schema modifica i modelli dei MUP e dei DIP aggiuntivi per inserire l’informativa sul diritto all’oblio oncologico e prevede una disciplina transitoria con adeguamento entro il 14 gennaio 2026. Tale termine è coordinato con quello già fissato per le modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n. 163/2025 in materia di Arbitro Assicurativo.

Esito del parere

Il Garante, anche alla luce delle interlocuzioni con IVASS e della verifica di conformità alla disciplina privacy, ritiene correttamente individuati gli adempimenti relativi a informativa, divieto di raccolta e utilizzo, e cancellazione dei dati, ed esprime parere favorevole sullo schema di decreto IVASS e sui relativi allegati ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Come è indicizzato

Materieassicurazionidati sanitarioblio oncologicobasi giuridiche del trattamentoprotezione dei dati personali

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