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Parere

Parere del Garante n. 744 del 09/12/2025

Parere su istanza di accesso civico - 9 dicembre 2025

Garante Privacy744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una richiesta del RPCT del Comune di Sarroch relativa a documenti chiesti in accesso civico concernenti eventi nella raffineria e scambi di e-mail, PEC e report tecnici. Il tema centrale è se l’oscuramento di nominativi, contatti e firme autografe di soggetti esterni sia compatibile con la disciplina privacy nell’ambito dell’accesso civico generalizzato. Il Garante ritiene legittimo mantenere l’oscuramento di tali dati, perché la loro ostensione determinerebbe un trattamento sproporzionato e ingiustificato, e invita il Comune a motivare meglio le ragioni dell’oscuramento. Restano ferme, però, le valutazioni autonome dell’amministrazione su accesso ambientale e accesso documentale ex l. 241/1990.

Parere su accesso civico generalizzato del Comune di Sarroch con oscuramento di dati personali in documenti relativi a eventi nella raffineria

Parere su istanza di accesso civico del Comune di Sarroch

Il Garante per la protezione dei dati personali rende parere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sarroch. Il quesito riguarda la comunicazione, in regime di accesso civico generalizzato, di documenti e informazioni relativi a eventi occorsi presso impianti di raffineria, con particolare attenzione all’oscuramento di alcuni dati personali contenuti negli atti.

Contesto dell’istanza e documenti richiesti

Dagli atti emerge che l’istanza di accesso era stata formulata a seguito di eventi che avevano interessato gli impianti della raffineria, con emissioni in torcia, rumori e disagi per i residenti. Il richiedente chiedeva, tra l’altro, copia della richiesta formale trasmessa dal Comune a una società in data 26/09/2025, delle eventuali risposte, report o documenti tecnici ricevuti, oltre a informazioni sulla durata dell’evento, sulle sostanze e prodotti inviati in torcia e sulle quantità di catalizzatore perse e reintegrate.

Successivamente, lo stesso soggetto aveva richiamato più discipline, tra cui l’accesso ambientale ex d.lgs. 195/2005, l’accesso civico del d.lgs. 33/2013 e l’accesso documentale ex l. 241/1990. Il Comune ha riscontrato l’istanza qualificandola come accesso civico generalizzato e trasmettendo i documenti richiesti, ma con oscuramento di diversi dati personali.

Dati personali presenti nei documenti e motivi dell’oscuramento

Il RPCT rappresenta che i documenti comprendevano e-mail, PEC e report con dati personali, in particolare:

  • nominativi dei firmatari;
  • nominativi dei destinatari diretti;
  • nominativi dei soggetti inseriti solo per conoscenza (Cc), non coinvolti nel contenuto degli atti.

Dall’istruttoria risulta che i dati oscurati riguardavano soprattutto nominativi di soggetti esterni, indirizzi e-mail personali riferibili al dominio societario, la firma autografa di un amministratore delegato di una società esterna, il nome del gestore di una società che controlla l’impianto, le generalità e il numero di telefono del compilatore di un rapporto, nonché i nominativi di un direttore generale e di un funzionario, pur con indicazione della relativa qualifica.

Il RPCT aggiunge che, per alcuni soggetti il cui nome è già pubblico in quanto ricavabile da pubblici registri o collegato a funzioni pubbliche, la comunicazione del dato non inciderebbe sulla tutela della privacy; per altri, invece, l’oscuramento è stato ritenuto necessario, poiché ai fini dell’accesso sarebbe sufficiente la conoscenza della qualifica e non del nominativo. È stato inoltre segnalato che, per errore, in un primo invio erano state oscurate anche qualifiche di alcuni soggetti, poi ripristinate nel riesame.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis. In particolare, il diniego è necessario quando serve a evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla normativa di settore.

Vengono inoltre richiamati:

  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo cui i dati e documenti acquisiti tramite accesso civico divengono pubblici;
  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, per la nozione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, in particolare il par. 8.1.

Valutazione del Garante sulla richiesta di ostensione

Il Garante osserva che, nell’accesso civico, il bilanciamento deve essere particolarmente attento perché i documenti rilasciati assumono un regime di ampia pubblicità e possono essere conosciuti e riutilizzati da chiunque. Per questo, la possibile divulgazione di dati personali deve essere valutata considerando il concreto rischio di pregiudizio per gli interessati e le loro ragionevoli aspettative di confidenzialità.

Nel caso esaminato, non emergono motivi per discostarsi dall’assetto già adottato dal Comune, che ha accolto l’accesso con oscuramento di alcuni dati personali. L’ostensione dei nominativi, dei dati di contatto e delle firme autografe oscurati comporterebbe infatti un trattamento non necessario e sproporzionato, privo di adeguata giustificazione rispetto alla finalità conoscitiva dell’istanza.

Indicazioni operative e conclusioni

Il parere è sostanzialmente favorevole all’impostazione del Comune, ma conferma la necessità di mantenere l’oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto allo scopo dell’accesso civico. Il Garante invita l’amministrazione a integrare i provvedimenti di riscontro, esplicitando nella motivazione le valutazioni che giustificano l’oscuramento di alcuni dati personali presenti nei documenti rilasciati.

Il Garante precisa anche che l’istruttoria svolta riguarda soltanto l’accesso civico generalizzato. Restano quindi ferme le valutazioni autonome del Comune circa eventuali diverse forme di accesso:

  • accesso ambientale, ai sensi del d.lgs. 195/2005 e dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013;
  • accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, subordinato alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale.

In conclusione, il parere conferma la legittimità dell’accoglimento dell’accesso civico con oscuramento dei dati personali la cui ostensione sarebbe incompatibile con il principio di minimizzazione e con la tutela dei diritti dei controinteressati.

Punti principali

Oggetto della richiesta e contesto procedurale

Il RPCT del Comune di Sarroch chiede il parere del Garante su una istanza di accesso relativa a documenti connessi a eventi occorsi presso gli impianti della raffineria, inclusi emissioni in torcia, rumori e altri disagi. Il richiedente aveva domandato copia di comunicazioni, report e ulteriori informazioni tecniche, richiamando anche la disciplina sull’accesso ambientale, sulla trasparenza e sull’accesso documentale.

Documenti coinvolti e dati personali oscurati

L’amministrazione ha trasmesso i documenti qualificando l’istanza come accesso civico generalizzato, ma oscurando alcuni dati personali. I dati interessati riguardano soprattutto nominativi di soggetti esterni, indirizzi e-mail personali del dominio societario, firma autografa di un amministratore delegato, nome del gestore di una società, generalità e numero di telefono del compilatore di un rapporto, nonché nominativi di dirigenti e funzionari con qualifica.

Criteri applicati dal Garante

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, oltre agli artt. 4 e 5 del GDPR, sottolineando che l’accesso civico rende i documenti "pubblici" e quindi suscettibili di ulteriore conoscibilità. Per questo, quando i documenti contengono dati personali non necessari allo scopo conoscitivo, l’amministrazione deve privilegiare l’accesso parziale e adottare la soluzione meno pregiudizievole per gli interessati.

Valutazione sul bilanciamento tra trasparenza e privacy

Secondo il Garante, la comunicazione dei dati oscurati comporterebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati, in violazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Pertanto non emergono elementi per discostarsi dall’accoglimento dell’accesso civico già disposto dal Comune, purché con oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti.

Indicazioni operative per il Comune

Il Garante invita l’amministrazione a integrare i provvedimenti di riscontro, motivando espressamente le ragioni dell’oscuramento di alcuni dati personali nella documentazione rilasciata. Viene inoltre osservato che la mancata convocazione dei controinteressati, pur rilevante sul piano procedurale, non muta l’esito privacy del bilanciamento nel caso esaminato.

Rapporto con accesso ambientale e accesso documentale

Il Garante precisa che l’accesso civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale sono istituti distinti, con presupposti e limiti diversi. Resta quindi ferma la valutazione autonoma dell’amministrazione sulla possibile ostensione delle informazioni ai sensi del d.lgs. 195/2005, dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013 e degli artt. 22 ss. della l. 241/1990.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativabasi giuridiche del trattamento

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