Cassazione Civile, Ordinanza n. 41702/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla proroga di trenta giorni del trattenimento di una persona straniera presso il CPR di Torino, disposta dal giudice di pace su richiesta della Questura, in pendenza della procedura di identificazione avviata presso la rappresentanza diplomatica del Paese di origine. Il ricorrente ha proposto cinque motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU, oltre all'omessa pronuncia, sostenendo che il trattenimento fosse illegittimo sin dall'origine perché preceduto da un periodo di 'quarantena' sanitaria eseguito in assenza di base legale e con modalità sostanzialmente restrittive della libertà personale. Con il terzo e quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 4 della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111 Cost., nonché omessa pronuncia, assumendo che il decreto di espulsione posto a base del trattenimento fosse nullo perché fondato sull'erroneo presupposto dell'ingresso irregolare elusivo dei controlli di frontiera, mentre egli sarebbe stato soccorso in mare, sbarcato a Pantelleria, identificato e temporaneamente ammesso per necessità di pubblico soccorso, con conseguente inapplicabilità dell'espulsione ex art. 13, co. 2, lett. a), e riconducibilità del caso all'art. 10, co. 2, lett. b). Con il quinto motivo ha infine denunciato la nullità del decreto per motivazione apparente, poiché il giudice di pace si era limitato a richiamare le ragioni della Questura sulla pendenza della procedura di identificazione senza confrontarsi con le eccezioni difensive e con i presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbendo ogni altra censura. Ha osservato che, nel giudizio davanti al giudice di pace, il ricorrente aveva espressamente richiamato le eccezioni formulate nella memoria difensiva, tra cui quella di illegittimità del decreto di espulsione per erronea ricostruzione dei fatti e per inquadramento normativo non corretto. Secondo la Corte, il giudice di pace non aveva in alcun modo esaminato la dedotta divergenza tra la concreta modalità di ingresso nel territorio nazionale e la fattispecie di ingresso elusivo dei controlli di frontiera richiamata nel decreto espulsivo; non aveva inoltre valutato gli elementi documentali relativi al soccorso in mare, allo sbarco e all'identificazione. Tale omissione aveva impedito il controllo sulla validità del presupposto del trattenimento. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio, nei limiti dei motivi accolti, per nuovo esame da parte del giudice di merito competente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È il parametro di legittimità evocato per denunciare violazione di legge, nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L'omessa considerazione delle eccezioni difensive integra il vizio di omessa pronuncia.
artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998
Il trattenimento e la sua proroga devono poggiare su un valido provvedimento espulsivo e sui relativi presupposti di legge.
art. 13 Cost.
La libertà personale non può essere compressa se non nei casi e modi previsti dalla legge.
art. 5 CEDU
La restrizione della libertà deve essere sorretta da base legale e da controllo giurisdizionale effettivo.
art. 10 d.lgs. 286/1998
La temporanea ammissione per necessità di pubblico soccorso e il respingimento differito costituiscono un diverso inquadramento fattuale e giuridico rispetto all'espulsione per ingresso elusivo dei controlli.
art. 4 direttiva 2008/115/CE
Richiamato in funzione del corretto inquadramento dei presupposti del rimpatrio e del trattenimento.
art. 111 Cost.
Impone un adeguato standard motivazionale e il controllo del provvedimento giudiziale.
Massime di principio
- Quando il trattenimento amministrativo dello straniero è impugnato, il giudice deve verificare in modo effettivo la sussistenza e la legittimità del provvedimento espulsivo presupposto, non potendo limitarsi a richiamare in modo apodittico la pendenza della procedura di identificazione.
- Se la difesa contesta specificamente la ricostruzione dei fatti posta a base del decreto espulsivo, il giudice deve confrontarsi con tali allegazioni e con gli elementi documentali prodotti, perché la verifica della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie normativa è decisiva per la legittimità del trattenimento.
- L'omessa pronuncia sulle eccezioni difensive che incidono sui presupposti del trattenimento integra un vizio rilevante in cassazione.
- Una motivazione meramente adesiva o di stile non è sufficiente quando il provvedimento incide sulla libertà personale e deve dar conto dei presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l'adozione.
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