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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29755/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che, in sede di opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di tre immobili. Marchi sosteneva che la confisca disposta dal Tribunale di Ravenna fosse stata una confisca per equivalente (beni nella disponibilità dell'imputato fino a concorrenza della somma indicata) e che la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, avesse illegittimamente riqualificato quella misura come confisca diretta del profitto del reato, violando il principio di intangibilità del giudicato; inoltre deduceva contrasto fra dispositivo e motivazione e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. (in relazione all'art. 111 Cost.) per l'assenza, tra le cause di incompatibilità, dell'aver concorso alla decisione oggetto dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. e, nel merito, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Ravenna aveva disposto inequivocabilmente la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità dell'imputato e che tale statuizione era divenuta irrevocabile (la successiva sentenza di appello che proscioglieva l'imputato per estinzione non aveva modificato la confisca e non era stata impugnata). Pertanto la Corte d'appello, come giudice dell'esecuzione, non poteva riqualificare la confisca in confisca diretta del profitto del reato, perché ciò avrebbe violato il giudicato. Inoltre la Cassazione ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina di cui all'art. 578-bis c.p.p. (e correlati) non può essere applicata retroattivamente per mantenere confische per fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando la confisca è stata disposta per equivalente. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la confisca dei tre immobili, ordinandone la restituzione all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura dell'opposizione contro il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione; consente che l'opposizione sia decisa dallo stesso giudice che ha adottato il provvedimento senza che ciò costituisca di per sé incompatibilità.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma che regola gli incidenti di esecuzione e le istanze attribuite al giudice dell'esecuzione, tra cui le questioni relative alla confisca e alla restituzione dei beni.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca per equivalente del profitto dei reati tributari; nella fattispecie era la norma di riferimento per la confisca disposta dal Tribunale e qualificata come confisca per equivalente.

  • legge n. 244 del 2007, art. 1, comma 143

    Rinvio normativo che, in combinato disposto con l'art. 322-ter, stabilisce l'obbligo di confisca per equivalente per specifiche ipotesi di evasione fiscale; qui giustificava l'ammontare e la natura della confisca disposta in primo grado.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Riguarda la confisca diretta del profitto del reato; la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile questa norma ai tre immobili, ma la Cassazione ha ritenuto che tale qualificazione contrastasse con il giudicato che aveva disposto confisca per equivalente.

  • art. 587-bis cod. proc. pen.

    Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato

    La Corte rileva che il richiamo a questa norma non può essere utilizzato per mantenere una confisca per equivalente relativa a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disciplina, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite; pertanto non era possibile appellarsi a questa norma per giustificare il mantenimento della confisca sugli immobili.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza delle Sezioni Unite: la sua portata non può essere applicata retroattivamente in modo da mantenere confische per equivalente relative a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma sulla incompatibilità del giudice: il ricorrente ne aveva dedotto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che esclude l'incompatibilità automatica del giudice che ha emesso il provvedimento de plano chiamato a decidere l'opposizione ex art. 667 co.4 c.p.p.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'art. 34 c.p.p. (garanzia del giusto processo); la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che ha già risolto il profilo.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può riformulare il contenuto sostanziale di una statuizione definitiva (cosa giudicata) in tema di confisca: se la sentenza di merito ha disposto una confisca per equivalente e quella pronuncia è divenuta irrevocabile, la qualifica della confisca non può essere mutata in confisca diretta dal giudice dell'esecuzione.
  • L'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. davanti allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento de plano non costituisce automaticamente causa di incompatibilità del giudice; la giurisprudenza ammette che il medesimo giudice decida l'opposizione nelle forme del contraddittorio.
  • Non è possibile utilizzare norme introdotte successivamente (o interpretazioni che ne estendono gli effetti) per mantenere una confisca per equivalente relativa a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina: attenzione alla non retroattività quando la norma ha natura sanzionatoria.
  • Quando la sentenza di merito è silente su aspetti (es. confisca) ma la pronuncia è divenuta irrevocabile e non è stata impugnata, l'interpretazione restrittiva del giudicato è necessaria; il giudice dell'esecuzione ha potere di interpretare ed esplicitare il giudicato, ma non di modificarlo sostanzialmente.
  • Se un difensore ritiene che il giudice dell'opposizione sia incompatibile perché ha concorso alla decisione oggetto dell'opposizione, la tutela corretta è la ricusazione (o le impugnazioni previste), e non la semplice deduzione in sede di cassazione; le questioni costituzionali su questo punto sono spesso ritenute non fondate alla luce della giurisprudenza consolidata.

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