Sentenza del 03/07/2018 n. 2752 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento analitico- induttivo - prova presuntiva- condotta commerciale anomala del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di fondare un accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla prova presuntiva di maggiori ricavi desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente. In particolare, l’anomalia del comportamento commerciale può costituire un elemento presuntivo idoneo a mettere in dubbio la veridicità dei ricavi dichiarati e a giustificare la ricostruzione induttiva del reddito.
La decisione
Il principio affermato è favorevole alla legittimità dell’accertamento: una condotta commerciale anomala può costituire prova presuntiva dei maggiori ricavi e può legittimare l’accertamento analitico-induttivo. Il contribuente può superare tale presunzione fornendo una spiegazione concreta, coerente e documentata dell’anomalia e dimostrando che essa non implica necessariamente ricavi non dichiarati. I riferimenti indicati sono Cass. n. 15038/2014 e Cass. n. 26167/2011.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"L’accertamento analitico-induttivo"
Consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La ricostruzione dei maggiori ricavi può derivare anche da una condotta commerciale anomala.
Cassazione civile, sentenza n. 15038/2014
Richiamata a sostegno del principio secondo cui elementi anomali della gestione commerciale possono concorrere a dimostrare presuntivamente maggiori ricavi.
Cassazione civile, sentenza n. 26167/2011
Richiamata quale precedente sulla possibilità di utilizzare presunzioni semplici, fondate su comportamenti commerciali anomali, nell’accertamento analitico-induttivo.
Massime di principio
- Un comportamento commerciale anomalo, valutato insieme agli altri elementi disponibili, può giustificare una presunzione di ricavi non dichiarati.
- L’accertamento analitico-induttivo non richiede necessariamente una prova diretta dell’evasione: possono essere sufficienti presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La sola anomalia non dovrebbe essere valutata in modo isolato o meramente astratto; l’Amministrazione deve collegarla concretamente alla ricostruzione dei maggiori ricavi.
- Il contribuente può contrastare l’accertamento dimostrando con documenti e spiegazioni attendibili le ragioni economiche o gestionali della condotta anomala.
- In situazioni analoghe, è essenziale esaminare sia la specifica anomalia rilevata sia la sua coerenza con gli ulteriori dati contabili, economici e finanziari utilizzati dall’Amministrazione.
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