Cassazione Civile, Ordinanza n. 10048/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite nasce da una controversia antitrust relativa alla gestione, negli aeroporti di Malpensa, Linate e Fiumicino, degli spazi destinati al servizio di avvolgimento bagagli con pellicola. Il Tribunale aveva accertato condotte di S.E.A. e Aeroporti di Roma, in intesa con Truestar Group, ritenute restrittive della concorrenza e abusive della posizione dominante, inibendo l’affidamento diretto in esclusiva a Truestar delle aree aeroportuali interessate, ma rigettando la domanda risarcitoria proposta da Safe Bag/Trawell. La Corte d’appello di Milano aveva respinto gli appelli, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione Trawell Co ha censurato: la valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.; il riparto dell’onere probatorio nel danno da perdita di chance ex artt. 2043 e 2697 c.c.; il riparto dell’onere probatorio nei giudizi antitrust stand alone, senza previo provvedimento dell’Autorità. Truestar ha impugnato la definizione del mercato rilevante, la qualificazione della condotta delle società aeroportuali come abuso di posizione dominante e la qualificazione degli accordi come intese restrittive. S.E.A. ha censurato a sua volta mercato rilevante, abuso di posizione dominante e intese verticali restrittive. Aeroporti di Roma ha proposto ricorso incidentale, ma tardivo. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi esaminati, salvo l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo di Aeroporti di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali e incidentali di Trawell Co S.p.A., S.E.A. S.p.A. e Truestar Group S.p.A.; ha dichiarato tardivo e quindi inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., il ricorso incidentale di Aeroporti di Roma S.p.A. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di tutti i ricorrenti principali e incidentali, eccetto Aeroporti di Roma S.p.A. La Corte ha ritenuto, in sintesi, che le doglianze sulla prova e sul danno mirassero in realtà a rivalutare il merito; che i motivi antitrust non colpissero la ratio decidendi; che alcuni motivi fossero generici o cumulativi in modo inammissibile; e che il ricorso incidentale di Aeroporti di Roma fosse tardivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non se si contesta la valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o ometta di applicare la regola di valutazione prevista; non se si critica il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2043 c.c.
Richiamato nei motivi sul danno da perdita di chance e sull’illecito antitrust, ma la Corte non entra nel merito del risarcimento perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2 l. n. 287 del 1990
Richiamato come norma antitrust per le intese restrittive; i motivi che la invocano sono dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza o per mescolanza di censure.
art. 3 l. n. 287 del 1990
Richiamato per l’abuso di posizione dominante; la Corte ribadisce che la definizione del mercato rilevante e la qualificazione della posizione dominante sono operazioni che, nel caso concreto, non sono state efficacemente censurate in sede di legittimità.
art. 101 TFUE
Norma richiamata in tema di intese restrittive; le censure sono ritenute inammissibili perché non colgono la ratio della decisione impugnata.
art. 102 TFUE
Norma richiamata in tema di abuso di posizione dominante; la Corte valorizza la nozione di essential facility e il mercato rilevante individuato dai giudici di merito, ma respinge i motivi per inammissibilità.
art. 103 TFUE
Richiamato nei motivi sul mercato rilevante, ma senza esito utile per i ricorrenti.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve essere specifico e pertinente alla ratio decidendi; non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame e del minimo costituzionale, non per una nuova valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale notificato oltre il termine utile è tardivo e quindi inefficace.
art. 101 TFUE e art. 102 TFUE
Le doglianze che li invocano devono essere ancorate a una corretta individuazione del mercato rilevante e a censure specifiche della ratio decidendi.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: le doglianze su prove e motivazione sono ammissibili solo nei rigorosi limiti previsti dagli artt. 115, 116 e 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la doglianza riguarda il mancato convincimento del giudice sulla prova offerta, si tratta di contestazione sul merito e non di violazione del riparto dell'onere.
- Nei giudizi antitrust, la definizione del mercato rilevante è un passaggio preliminare fondato su criteri di sostituibilità della domanda e dell'offerta e su una delimitazione geografica coerente con le condizioni concorrenziali; tuttavia, in cassazione la censura deve investire specificamente la contestualizzazione giuridica, non una mera rivalutazione del fatto.
- La censura di legittimità deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che non si confronti con la base decisoria della pronuncia è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza separare chiaramente i profili di critica, perché ciò impedisce il controllo di specificità del ricorso.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine utile è inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
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