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Sentenza

Sentenza n. 950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 1962/2024, che aveva respinto le domande di riqualificazione dei rapporti di docenza a contratto e le conseguenti pretese economiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva svolto, dal 2002/2003 al 2017/2018, plurimi incarichi di insegnamento a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Milano. Aveva chiesto la stabilizzazione o trasformazione del rapporto, l’accertamento della natura subordinata dell’attività, la riqualificazione come rapporto assimilabile a quello di professore associato a tempo pieno o definito, il pagamento delle differenze retributive e previdenziali e, in subordine, un indennizzo per arricchimento senza causa. Il TAR aveva qualificato i contratti come prestazioni d’opera intellettuale autonome e aveva escluso sia la subordinazione sia la possibilità di conversione a tempo indeterminato. In appello sono stati dedotti: l’abuso della successione di 29 contratti protrattasi per circa 16 anni; la violazione dei limiti di durata e delle esigenze temporanee ed eccezionali previste per i contratti a termine; l’erronea valorizzazione del nomen iuris contrattuale senza istruttoria sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto; la sussistenza di indici di subordinazione, quali orari predeterminati, coordinamento didattico, registri delle lezioni, partecipazione a commissioni, assistenza agli studenti, presenza continuativa in Ateneo e attività accademiche; l’omessa valutazione delle domande patrimoniali e la violazione del preavviso di rigetto; l’erroneità del mancato riconoscimento del risarcimento forfettario previsto per l’abuso dei contratti a termine; la legittimazione passiva dei Ministeri.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha premesso che la riqualificazione di un rapporto autonomo in rapporto subordinato richiede una rigorosa istruttoria, ma che questa può essere avviata soltanto se l’interessato allega specificamente sia gli elementi tipici dell’attività istituzionale del professore associato sia gli indici della subordinazione. Nel caso concreto tali allegazioni sono state ritenute mancanti o insufficienti. La docenza a contratto è stata qualificata come rapporto di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando riguarda insegnamenti ufficiali e comprende esami, assistenza alle tesi, partecipazione a riunioni e tutoraggio. Le attività dedotte dall’appellante sono state ritenute compatibili con il coordinamento proprio della collaborazione autonoma e non indicative, di per sé, di un potere direttivo, gerarchico o disciplinare. È stata esclusa l’assimilabilità ai professori di ruolo, mancando la procedura comparativa di reclutamento, l’ampia attività di ricerca, il regime di incompatibilità, le regole disciplinari, i congedi e gli altri elementi caratterizzanti lo status dei professori universitari. L’art. 29 del d.lgs. 81/2015 è stato ritenuto riferibile ai rapporti di lavoro subordinato e non ai rapporti autonomi. Anche il superamento del limite quinquennale previsto dall’art. 23 della l. 240/2010 non comporta conversione o riqualificazione di un rapporto autonomo e non fonda, nel caso concreto, le pretese risarcitorie, tutte dipendenti dall’accertamento della subordinazione. La doglianza relativa alla nota dell’Università del 16 marzo 2020 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la nota costituisce una mera comunicazione nell’ambito di un rapporto paritetico e non un provvedimento autoritativo. Il motivo sul quantum è stato respinto perché mancava l’an della pretesa; l’indennità forfettaria ex art. 32, comma 5, l. 183/2010 riguarda rapporti subordinati a termine e non contratti autonomi. È stata infine confermata l’esclusione della legittimazione passiva dei Ministeri, poiché i contratti erano intercorsi esclusivamente con l’Università. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 l. 240/2010

    La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

    La docenza a contratto costituisce una figura autonoma e non attribuisce diritti alla stabilizzazione o all’accesso ai ruoli universitari; il limite massimo di durata non determina la conversione di rapporti autonomi.

  • art. 6 l. 240/2010

    I professori dell’Università sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.

    La posizione del professore di ruolo comprende, oltre alla didattica, ricerca, studio, verifica dell’apprendimento e ulteriori obblighi istituzionali; il mero raggiungimento di un monte ore didattico non dimostra la subordinazione.

  • art. 18 l. 240/2010

    Il reclutamento dei professori universitari avviene mediante procedure pubbliche comparative, con valutazione dei requisiti scientifici, delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica.

  • artt. 10 e 32 d.P.R. 382/1980

    Le mansioni dei professori universitari comprendono anche una qualificata attività di ricerca, che concorre a distinguere il rapporto di ruolo dalla docenza a contratto.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato [...] soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

    Il divieto di conversione dei rapporti flessibili illegittimamente instaurati opera per il pubblico impiego; nel caso concreto la norma è stata ritenuta comunque non decisiva, perché il rapporto non è stato qualificato come subordinato.

  • art. 29 d.lgs. 81/2015

    La disciplina richiamata dall’appellante sulle esigenze temporanee ed eccezionali e sull’abuso dei contratti a termine riguarda i rapporti di lavoro subordinato e non i contratti autonomi di docenza.

  • art. 19 d.lgs. 81/2015

    La disciplina della trasformazione del rapporto a termine eccedente i limiti di durata è riferita ai rapporti di lavoro subordinato e non è applicabile ai rapporti autonomi.

  • art. 32, comma 5, l. 183/2010

    Un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

    L’indennità forfettaria per l’abuso dei contratti a termine presuppone un rapporto di lavoro subordinato e non si applica ai contratti autonomi di docenza.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Nelle controversie relative a diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva opera il principio dispositivo; la parte deve allegare i fatti costitutivi della riqualificazione richiesta prima che possa essere disposta l’istruttoria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il rilievo officioso della possibile inammissibilità di una censura consente alle parti di interloquire prima della decisione.

  • art. 104 c.p.a.

    Il divieto di nuove domande e nuove censure in appello può determinare l’inammissibilità di doglianze non ritualmente dedotte in primo grado; nel caso concreto il rilievo officioso è stato superato dai chiarimenti della parte.

Massime di principio

  • La docenza universitaria a contratto costituisce, in via tipica, una prestazione di lavoro autonomo coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando riguarda insegnamenti ufficiali e comprende attività accessorie quali esami, assistenza alle tesi, tutoraggio e partecipazione a riunioni accademiche.
  • La riqualificazione giudiziale di una docenza a contratto in rapporto subordinato di professore universitario richiede l’allegazione specifica e concorrente degli elementi tipici dello status del professore di ruolo e degli indici sintomatici della subordinazione; in mancanza di tali allegazioni, l’istruttoria testimoniale è irrilevante e non può supplire al difetto di allegazione.
  • Per le prestazioni intellettuali, l’elemento decisivo della subordinazione è l’esistenza di un potere direttivo specifico, reiterato e inerente alle modalità della prestazione; orari concordati, coordinamento didattico, programmazione delle lezioni, tenuta del registro e verifica dell’adempimento sono compatibili con una collaborazione autonoma coordinata e non dimostrano da soli la subordinazione.
  • Il superamento dei limiti di durata previsti per i contratti di docenza a contratto non determina la conversione in rapporto a tempo indeterminato quando il rapporto è qualificato come autonomo; la disciplina della trasformazione del contratto a termine e l’indennità forfettaria per l’abuso dei contratti a termine riguardano i rapporti di lavoro subordinato.
  • In una controversia relativa a diritti soggettivi derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con un’università, la comunicazione con cui l’ateneo nega le pretese del docente non è un provvedimento autoritativo impugnabile, ma una manifestazione nell’ambito di un rapporto paritetico; le censure demolitorie contro tale comunicazione sono quindi inammissibili per carenza di interesse.
  • La legittimazione passiva nelle controversie fondate su contratti di docenza a contratto spetta all’università che li ha stipulati, non ai ministeri privi di un rapporto contrattuale diretto con il docente.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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