Sentenza n. 4511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 3035/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 3035/2026, che aveva annullato l'esclusione di Trotta dalla gara e disposto il subentro nel contratto relativo al lotto 2
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Trotta Bus Services s.p.a. aveva impugnato l'esclusione dalla gara per il sub-affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, articolato in due lotti, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con Autoservizi Troiani s.r.l. e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il TAR aveva accolto il ricorso, annullato gli atti di gara, dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro. Autoservizi Troiani s.r.l. e Atac S.p.A. hanno appellato la sentenza, deducendone l'erroneità. Il Consiglio di Stato ha esaminato la legittimità dell'esclusione, fondata sul giudizio negativo di congruità dell'offerta tecnica. Trotta aveva ottenuto un punteggio premiale dichiarando di poter mettere a disposizione, sin dal primo giorno del servizio, autobus elettrici nuovi, inclusi sette mezzi di riserva. In sede di verifica, aveva prodotto un preventivo del fornitore qualificandolo come contratto valido ed efficace. La stazione appaltante lo ha invece ritenuto un preventivo ormai decaduto, privo della necessaria conferma d'ordine scritta prevista dalle condizioni generali di vendita. Sono state inoltre contestate l'inattendibilità del cronoprogramma di consegna, la divergenza tra il numero di mezzi indicato nell'offerta, nella relazione giustificativa e nella scheda di analisi prezzi, la decadenza del preventivo relativo alle colonnine di ricarica e l'inadeguatezza del termine di venti giorni lavorativi indicato per la realizzazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni e allacci. Gli appellanti hanno sostenuto che tali elementi rendevano complessivamente inattendibile l'offerta e legittimavano l'esclusione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli perché proposti contro la medesima sentenza e li ha accolti. Ha ritenuto che la disponibilità immediata degli autobus nuovi e dei sette mezzi di riserva costituisse un elemento premiale dell'offerta tecnica, decisivo per l'aggiudicazione, e non un mero requisito di esecuzione. Il documento del fornitore è stato qualificato come semplice preventivo, con validità di cinque giorni e quindi decaduto dal 18 ottobre 2024; inoltre, le condizioni generali subordinavano la conclusione del contratto alla conferma d'ordine scritta, mai intervenuta. Ne derivava l'assenza di un impegno giuridicamente vincolante e l'inattendibilità del cronoprogramma di consegna. Il Collegio ha inoltre valorizzato le rilevanti e non sanabili divergenze circa il numero dei mezzi offerti: ventitré nell'offerta, diciannove nella relazione giustificativa e diciassette nella scheda di analisi prezzi. Poiché l'offerta di sette mezzi di riserva aveva attribuito dieci punti, mentre l'offerta di due sole scorte avrebbe consentito un punteggio molto inferiore, la discrepanza incideva sulla stessa vittoria della gara. Anche il preventivo delle colonnine di ricarica era decaduto e presentava un'indicazione temporale ambigua; il termine di venti giorni per le infrastrutture è stato ritenuto plausibilmente sottostimato. Tali elementi rendevano il giudizio negativo di congruità logico, coerente e non affetto da manifesta erroneità o illogicità. Il giudice ha quindi escluso la possibilità di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale della stazione appaltante, ha riformato la sentenza del TAR e ha rigettato il ricorso di primo grado. Trotta è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 Disciplinare Tecnico
eventuale periodo transitorio con mezzi non nuovi
La disciplina di gara consentiva un periodo transitorio con mezzi non nuovi; la rinuncia a tale facoltà e l'offerta di mezzi nuovi sin dal primo giorno costituivano elemento premiale dell'offerta tecnica.
art. 15 Disciplinare Tecnico
La disposizione è richiamata insieme all'art. 6 quale base della disciplina tecnica relativa ai mezzi e al periodo transitorio.
art. 122 c.p.a.
È stato invocato in primo grado da Trotta quale fondamento della domanda di subentro nel contratto; la domanda è divenuta recessiva a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un concorrente ottiene un punteggio premiale per avere assunto in sede di offerta un impegno più gravoso rispetto alle modalità minime di esecuzione previste dalla lex specialis, tale impegno costituisce elemento dell'offerta tecnica e può essere verificato in sede di congruità; non è qualificabile come mero requisito di esecuzione.
- Un documento qualificato come preventivo, con validità temporale limitata e subordinato, secondo le condizioni generali del fornitore, a una successiva conferma d'ordine scritta, non dimostra l'esistenza di un contratto di fornitura vincolante dopo la scadenza del termine di validità o in assenza della conferma richiesta.
- La verifica di congruità può fondarsi sull'assenza di impegni giuridicamente vincolanti e sull'inattendibilità del cronoprogramma quando la disponibilità dei mezzi o delle forniture costituisce elemento decisivo dell'offerta; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante se il giudizio è logico, coerente e non manifestamente erroneo o illogico.
- Divergenze significative tra il numero dei beni indicati nell'offerta tecnica e quelli risultanti dalla documentazione giustificativa possono rendere complessivamente inattendibile l'offerta, soprattutto quando la quantità dichiarata incide sul punteggio premiale e sull'esito della gara.
- Il sindacato giurisdizionale sulla verifica di congruità dell'offerta non consente una nuova valutazione sostitutiva dell'attendibilità tecnica ed economica, ma resta limitato alla verifica di manifesta erroneità, illogicità, incoerenza o travisamento.
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