Sentenza n. 5450/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre in data 14/5/2025, conosciuto in data 18/6/2025 e del successivo verbale del Consiglio di Dipartimento dell’Universitàdegli Studi Roma Tre in data 12/6/2025, conosciuto in data 21/07/2025 con i quali èstata conclusa negativamente la valutazione del ricorrente, in qualità di ricercatore a t.d. tipo B, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 344/2011; - dei verbali di prima, seconda e terza riunione della Commissione istruttoria datati, rispettivamente, 14/3/2025, 2/4/2025 e 16/4/2025, recanti la valutazione del ricorrente ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato unitamente alla Relazione presentata al Consiglio di Dipartimento; - di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali della Commissione istruttoria e del Consiglio di Dipartimento dell'Università degli Studi Roma Tre recanti la valutazione negativa ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione negativa resa nel terzo anno del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo B ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento, sostenendo che il giudizio negativo sulla produzione scientifica fosse incompatibile con le valutazioni positive ricevute in precedenti procedure per il reclutamento come ricercatore di tipo B e per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo, violazione del procedimento e del principio di imparzialità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento, censurando il rilievo formulato dal Presidente della Commissione in merito al possibile svolgimento di attività didattica non autorizzata presso altro ateneo e sostenendo che tale rilievo rivelasse un pregiudizio nei suoi confronti. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 24 della l. n. 240/2010, del d.m. n. 344/2011, dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo, dell'art. 18 della l. n. 241/1990 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000, nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse valutato soltanto le pubblicazioni, omettendo la restante attività scientifica, e che il giudizio sull'attività didattica fosse viziato per non avere acquisito dati, tra cui le valutazioni degli studenti, già nella disponibilità dell'Ateneo. Il ricorrente ha inoltre contestato l'utilizzabilità delle controdeduzioni della Commissione prodotte dalla difesa erariale e le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e, in subordine, la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Università e della Ricerca, poiché il Ministero non aveva adottato alcun atto nella vicenda e, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'azione di annullamento deve essere notificata all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato. Il Collegio ha prescisso dall'esame dell'eccezione relativa all'irritualità delle controdeduzioni della Commissione e dai possibili profili di tardività, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito. I motivi sono stati esaminati congiuntamente. La valutazione negativa è risultata espressamente fondata sull'insufficiente qualità scientifica delle pubblicazioni prodotte nel triennio di contratto ed è stata motivata analiticamente in quasi dieci pagine. Il giudice ha ritenuto conforme alla disciplina applicabile la scelta di attribuire rilievo decisivo alla qualità delle pubblicazioni, poiché l'art. 24 della l. n. 240/2010, il d.m. n. 344/2011 e il Regolamento di Ateneo impongono la valutazione dell'attività scientifica e delle pubblicazioni, senza stabilire una gerarchia inderogabile tra i diversi elementi valutabili. Pertanto, anche le criticità particolarmente significative relative a un solo elemento possono giustificare l'esito negativo. Il giudizio della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, il quale può verificare soltanto il rispetto delle norme e della lex specialis e la presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria valutazione a quella della Commissione, senza dimostrare errori di fatto o vizi macroscopici. I giudizi precedenti relativi al concorso da ricercatore di tipo B e all'ASN non erano utilmente comparabili: riguardavano, almeno in parte, pubblicazioni diverse e perseguivano finalità differenti. Inoltre, l'ASN accerta l'idoneità astratta allo svolgimento delle funzioni di professore di seconda fascia, mentre la valutazione ex art. 24, comma 5, verifica in concreto la maturità acquisita attraverso l'attività svolta nel percorso accademico; è quindi possibile che i due giudizi divergano. Le censure sull'attività didattica sono state ritenute prive di interesse, poiché tale attività era stata valutata positivamente. Anche la contestazione del rilievo concernente la possibile attività didattica non autorizzata è stata dichiarata priva di interesse, poiché la questione era stata accantonata nella deliberazione finale e non aveva arrecato lesione al ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato […]
Nel processo amministrativo impugnatorio la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato.
art. 24, comma 5, l. n. 240/2010
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato
La valutazione del ricercatore di tipo B ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato riguarda l'attività svolta e deve essere condotta secondo gli standard qualitativi stabiliti dalla normativa e dal regolamento di ateneo.
d.m. n. 344/2011, art. 2
la valutazione del RtdB ai fini dell’inquadramento nel ruolo di Professore Associato riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore
La valutazione comprende attività didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti e ricerca, nonché l'attività svolta nei rapporti precedenti che hanno consentito l'accesso al contratto.
d.m. n. 344/2011, art. 3
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università […] disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti
La valutazione didattica deve considerare, tra l'altro, numero e continuità degli insegnamenti, valutazioni degli studenti, partecipazione alle commissioni d'esame e attività seminariali, esercitative e di tutoraggio.
d.m. n. 344/2011, art. 4
Le università valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa
La valutazione scientifica comprende la produzione complessiva e le pubblicazioni, da esaminare anche in relazione a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; la disciplina non stabilisce una gerarchia inderogabile tra gli elementi valutabili.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La motivazione della sentenza deve indicare sinteticamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione; il richiamo è utilizzato nel contesto del controllo giudiziale sulle valutazioni della Commissione.
art. 18, l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'acquisizione d'ufficio di dati già nella disponibilità dell'amministrazione, ma il motivo è stato respinto.
art. 43, d.P.R. n. 445/2000
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'acquisizione d'ufficio di dati già disponibili presso l'amministrazione, senza che il motivo determinasse l'annullamento degli atti.
Massime di principio
- Nella valutazione del ricercatore a tempo determinato di tipo B ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, l'amministrazione deve considerare le attività didattiche, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal decreto ministeriale e dal regolamento di ateneo.
- La disciplina della valutazione scientifica non impone necessariamente una gerarchia tra i diversi elementi valutabili; pertanto, un esito negativo può essere legittimamente fondato su criticità particolarmente significative riscontrate anche in relazione a uno solo di tali elementi, purché il giudizio sia adeguatamente motivato.
- Le valutazioni espresse da una commissione universitaria nell'ambito della discrezionalità tecnica non possono essere sostituite dal giudice amministrativo con una diversa valutazione di merito. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica del rispetto della disciplina applicabile e alla rilevazione di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Il giudizio ottenuto per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che accerta l'idoneità astratta allo svolgimento delle funzioni di professore di seconda fascia, non vincola la successiva valutazione concreta dell'attività svolta dal ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato; i due giudizi possono quindi legittimamente divergere.
- Nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato; l'amministrazione priva di ruolo nella sua adozione non è legittimata passivamente.
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