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Sentenza

Sentenza n. 13773/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: della determinazione del 29 maggio 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. -OMISSIS-del 03/06/2025, nonché sul portale nazionale "inPA", avente ad oggetto: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato, profilo amministrativo - giurista ed economista, vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-LAZIO-DAM). Verifica delle domande rientranti nelle ipotesi di esonero dalla prova preselettiva ex art. 5, commi 2 e 6 del bando: individuazione dei candidati esonerati dalla prova preselettiva e dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale. Elenco candidati chiamati a sostenere la prova preselettiva"; - della determinazione della Regione Lazio n. -OMISSIS-, del 17 giugno 2024; - di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale e comunque lesivo; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della Determinazione 30 settembre 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81, ordinario, del 02/10/2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato profilo amministrativo - giurista ed economista, vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-LAZIO-DAM), bandito con determinazione 17 giugno 2024, n. -OMISSIS-. - Presa d'atto dell'esito della prova preselettiva asincrona. Conferma dell'Allegato "B" alla determinazione 16 luglio 2025, n. -OMISSIS-”,

Giustizia amministrativa202507844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione di individuazione dei candidati esonerati dalla prova preselettiva e dei candidati esclusi dal concorso, nonché successiva determinazione di presa d'atto dell'esito della prova preselettiva e conferma dell'esclusione del candidato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava anzitutto la mancata inclusione tra i candidati esonerati dalla prova preselettiva del concorso regionale per quindici posti dirigenziali. Sosteneva che, essendo dirigente a tempo indeterminato presso un ente pubblico strumentale della Regione Lazio, dovesse essere equiparato ai dirigenti regionali ai fini dell'esonero previsto dall'art. 5 del bando, in forza degli artt. 16, comma 3, della l.r. Lazio n. 6/2002 e 15, comma 2, della l.r. Lazio n. 6/2018. Deduceva violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione della normativa regionale, illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento, arbitrarietà, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, massima partecipazione, parità di trattamento e legittimo affidamento. Invocava inoltre l'art. 16 della l.r. Lazio n. 2/2002, ritenendo che l'esonero spettasse anche a chi fosse stato assunto tramite procedura ad evidenza pubblica e avesse svolto l'incarico per almeno cinque anni. La Regione sosteneva invece che il bando esonerasse soltanto determinate categorie di dipendenti e dirigenti della Giunta regionale e che il ricorrente, dipendente di un ente distinto e autonomo, non possedesse il requisito previsto. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la successiva determinazione di esclusione, deducendo violazione dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, irragionevolezza e lesione delle garanzie partecipative, perché la seconda convocazione alla prova preselettiva gli era stata comunicata con un preavviso inferiore ai quindici giorni previsti dalla disciplina generale. La Regione replicava che il proprio regolamento concorsuale non prevedeva un termine minimo e che il termine concretamente accordato era ragionevole.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendolo manifestamente infondato e decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il ricorrente non possedeva il requisito previsto dalla lex specialis per l'esonero dalla preselezione, poiché era dirigente di un ente diverso dalla Regione Lazio, ancorché collegato ad essa; l'autonomia giuridica degli enti pubblici impediva di equiparare automaticamente tale posizione a quella dei dirigenti della Giunta regionale. Il requisito era ritenuto legittimo perché funzionale alla selezione di personale già dipendente a tempo determinato della stessa amministrazione regionale e professionalmente formato. Il TAR ha osservato inoltre che, dopo la seconda convocazione autonomamente disposta dalla Regione, il ricorso introduttivo sarebbe comunque divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la nuova convocazione un atto amministrativo successivo e autonomo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. La seconda convocazione, pur non essendo imposta da un provvedimento giurisdizionale, costituiva un atto autonomo e sostitutivo del precedente segmento procedimentale. Proprio perché la Regione aveva rimesso autonomamente il candidato in termini, era tenuta a rispettare il termine minimo di quindici giorni previsto, in via suppletiva, dall'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, in assenza di una specifica disciplina regionale. Un termine ragionevole non può essere individuato in modo non oggettivo e, nel silenzio della fonte regionale, il parametro statale consente il sindacato giurisdizionale sull'azione amministrativa. È stata quindi annullata la determinazione impugnata con i motivi aggiunti, con obbligo conformativo per la Regione di riconvocare il ricorrente a una prova preselettiva ad hoc. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Il ricorso introduttivo è stato deciso in forma semplificata perché manifestamente infondato.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 487/1994

    Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

    In assenza di una specifica disciplina regionale, il termine di quindici giorni costituisce parametro suppletivo applicabile alla nuova convocazione della prova preselettiva.

  • art. 16, comma 3, l.r. Lazio n. 6/2002

    La disposizione è richiamata come base normativa del regime di esonero dalla prova preselettiva riprodotto dal bando; il requisito è stato interpretato nel senso di riferirsi alle categorie individuate dalla lex specialis, non ai dirigenti di enti regionali distinti.

  • art. 15, comma 2, l.r. Lazio n. 6/2018

    Il ricorrente la invocava per sostenere l'equiparazione tra dirigenti degli enti pubblici regionali e dirigenti regionali, ma il TAR non ha ritenuto dimostrata un'equiparazione ai fini dell'esonero dalla preselezione.

Massime di principio

  • Il dirigente di un ente pubblico distinto e giuridicamente autonomo rispetto alla Regione non può essere automaticamente equiparato al dirigente della Giunta regionale ai fini dell'esonero da una prova preselettiva, quando la legge e la lex specialis limitano il beneficio a categorie interne all'amministrazione regionale.
  • La nuova convocazione a una prova concorsuale, autonomamente disposta dall'amministrazione dopo la precedente convocazione, costituisce un atto amministrativo autonomo e sostitutivo del precedente segmento procedimentale; le relative illegittimità devono essere valutate con riguardo a tale nuovo atto.
  • Quando la disciplina regionale non stabilisce un termine minimo per la convocazione a una prova concorsuale, il termine generale di quindici giorni previsto dalla disciplina statale può operare come parametro suppletivo di ragionevolezza e legittimità.
  • L'amministrazione che rimetta autonomamente in termini un candidato non è libera di fissare un termine di convocazione privo di parametro oggettivo, ma deve rispettare il termine minimo desumibile dalla disciplina applicabile, salvo una specifica e adeguata disciplina derogatoria.
  • L'accoglimento dell'impugnazione della seconda convocazione può comportare l'obbligo conformativo dell'amministrazione di riconvocare il candidato a una prova preselettiva ad hoc, mentre resta infondato il ricorso contro la precedente esclusione dall'esonero quando il candidato non possiede il requisito previsto dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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