Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 11607 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accise - imposta di fabbricazione - Presupposto - Base imponibile - Determinazione - Irrogazione di sanzione amministrativa - Specialità della norma - Cumulo giuridico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta di consumo sul gas prevista dalla disciplina delle accise. Il ricorrente sosteneva che l'applicazione contemporanea della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'indennità di mora prevista dall'art. 3, n. 4, del D.Lgs. n. 504/1995 determinasse un illegittimo cumulo di sanzioni. Venivano inoltre in rilievo il principio di specialità, il favor rei e i criteri per quantificare la somma dovuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabili entrambe le disposizioni. La sanzione amministrativa ha funzione afflittiva e punitiva, mentre l'indennità di mora ha funzione reintegrativa, compensando il pregiudizio patrimoniale derivante dal ritardato pagamento; pertanto, non sussiste un cumulo illecito di sanzioni. È stato escluso anche il principio del favor rei previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, poiché tale principio opera solo quando norme succedutesi nel tempo disciplinano diversamente il medesimo illecito e la medesima sanzione. La quantificazione dell'importo può tenere conto dell'intensità dell'elemento soggettivo, della gravità della condotta e dell'eventuale abuso del processo, anche in relazione alla durata delle attività giudiziarie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, n. 4

    Nel testo vigente ratione temporis, prevede un'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'imposta di consumo. L'indennità ha funzione reintegrativa del patrimonio dell'Amministrazione e può essere applicata insieme alla sanzione amministrativa.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Prevede una sanzione amministrativa per l'omesso o tardivo pagamento dei tributi. La norma ha portata generale e si applica anche alle accise, salvo integrazioni o deroghe della disciplina speciale.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 3

    Disciplina il principio del favor rei, applicabile quando norme successive regolano diversamente il medesimo illecito sanzionatorio. Non si applica quando gli istituti messi a confronto hanno natura e funzione diverse.

  • D.Lgs. n. 504/1995

    Costituisce la disciplina speciale delle accise e integra, per gli aspetti specifici dell'imposta, il sistema generale delle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • Quando una disciplina generale sulle sanzioni tributarie convive con una disciplina speciale sulle accise, le due normative possono applicarsi congiuntamente se regolano profili diversi e perseguono funzioni differenti.
  • Non ogni pagamento aggiuntivo rispetto all'imposta costituisce una seconda sanzione: occorre distinguere tra somme con funzione punitiva e somme con funzione risarcitoria, compensativa o reintegrativa.
  • Il principio del favor rei opera solo in presenza di una successione di norme che disciplinano il medesimo illecito e la medesima sanzione in modo diverso; non si applica automaticamente a istituti eterogenei.
  • La quantificazione di una somma avente natura sanzionatoria può essere parametrata alla gravità della violazione, all'intensità del dolo o della colpa e alla condotta processuale, inclusa l'eventuale reiterazione di tesi nonostante orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  • In caso di omesso pagamento delle accise, la contestazione del cumulo richiede di dimostrare che gli importi applicati abbiano la stessa natura e perseguano la stessa finalità; la diversa funzione degli istituti rende normalmente compatibile la loro applicazione congiunta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.