Sentenza del 20/12/2016 n. 11607 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accise - imposta di fabbricazione - Presupposto - Base imponibile - Determinazione - Irrogazione di sanzione amministrativa - Specialità della norma - Cumulo giuridico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta di consumo sul gas prevista dalla disciplina delle accise. Il ricorrente sosteneva che l'applicazione contemporanea della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'indennità di mora prevista dall'art. 3, n. 4, del D.Lgs. n. 504/1995 determinasse un illegittimo cumulo di sanzioni. Venivano inoltre in rilievo il principio di specialità, il favor rei e i criteri per quantificare la somma dovuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabili entrambe le disposizioni. La sanzione amministrativa ha funzione afflittiva e punitiva, mentre l'indennità di mora ha funzione reintegrativa, compensando il pregiudizio patrimoniale derivante dal ritardato pagamento; pertanto, non sussiste un cumulo illecito di sanzioni. È stato escluso anche il principio del favor rei previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, poiché tale principio opera solo quando norme succedutesi nel tempo disciplinano diversamente il medesimo illecito e la medesima sanzione. La quantificazione dell'importo può tenere conto dell'intensità dell'elemento soggettivo, della gravità della condotta e dell'eventuale abuso del processo, anche in relazione alla durata delle attività giudiziarie.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 3, n. 4
Nel testo vigente ratione temporis, prevede un'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'imposta di consumo. L'indennità ha funzione reintegrativa del patrimonio dell'Amministrazione e può essere applicata insieme alla sanzione amministrativa.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Prevede una sanzione amministrativa per l'omesso o tardivo pagamento dei tributi. La norma ha portata generale e si applica anche alle accise, salvo integrazioni o deroghe della disciplina speciale.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3
Disciplina il principio del favor rei, applicabile quando norme successive regolano diversamente il medesimo illecito sanzionatorio. Non si applica quando gli istituti messi a confronto hanno natura e funzione diverse.
D.Lgs. n. 504/1995
Costituisce la disciplina speciale delle accise e integra, per gli aspetti specifici dell'imposta, il sistema generale delle sanzioni tributarie.
Massime di principio
- Quando una disciplina generale sulle sanzioni tributarie convive con una disciplina speciale sulle accise, le due normative possono applicarsi congiuntamente se regolano profili diversi e perseguono funzioni differenti.
- Non ogni pagamento aggiuntivo rispetto all'imposta costituisce una seconda sanzione: occorre distinguere tra somme con funzione punitiva e somme con funzione risarcitoria, compensativa o reintegrativa.
- Il principio del favor rei opera solo in presenza di una successione di norme che disciplinano il medesimo illecito e la medesima sanzione in modo diverso; non si applica automaticamente a istituti eterogenei.
- La quantificazione di una somma avente natura sanzionatoria può essere parametrata alla gravità della violazione, all'intensità del dolo o della colpa e alla condotta processuale, inclusa l'eventuale reiterazione di tesi nonostante orientamenti giurisprudenziali consolidati.
- In caso di omesso pagamento delle accise, la contestazione del cumulo richiede di dimostrare che gli importi applicati abbiano la stessa natura e perseguano la stessa finalità; la diversa funzione degli istituti rende normalmente compatibile la loro applicazione congiunta.
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