Sentenza n. 126/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 110/2025, emessa dal Tribunale di Campobasso, sez. lav., il 16.04.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 1130/2024/LAV, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Campobasso che riconosceva il beneficio della Carta del docente, i relativi accessori e le spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva riconosciuto alla docente precaria il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore della docente, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso chiedeva inoltre gli interessi sulle somme dovute ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e le spese del giudizio di ottemperanza. Nelle more, il Ministero ha accreditato alla docente la sola sorte capitale di euro 1.000,00, senza interessi; sono invece rimasti ineseguiti il pagamento degli accessori spettanti alla docente e delle spese processuali dovute al difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere quanto all'accredito dei 1.000,00 euro relativi alla Carta del docente, poiché tale obbligazione era stata adempiuta nelle more. Ha invece accolto il ricorso per la parte residua, ordinando al Ministero di eseguire entro 40 giorni la sentenza civile mediante il pagamento degli interessi o della rivalutazione già riconosciuti dal giudice civile in favore della docente e delle spese processuali dovute al difensore antistatario. Ha respinto la richiesta di un'ulteriore condanna agli interessi in favore della docente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., poiché gli interessi o la rivalutazione erano già compresi nella condanna civile; l'ulteriore rivalutazione non era comunque riconoscibile senza prova del maggior danno. Ha accolto, invece, la domanda di interessi legali sulle spese processuali dovute al difensore, con decorrenza dal passaggio in giudicato, non essendo tali interessi stati riconosciuti nella sentenza civile. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per provvedere su istanza della parte. Non ha riconosciuto allo stato la penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di proporre azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, quando la sentenza da ottemperare non abbia precisato la relativa decorrenza; nel caso concreto la disposizione è stata applicata agli interessi sulle spese processuali, non già agli interessi inclusi nella condanna civile.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, in considerazione della nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'Amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata limitatamente alla domanda già soddisfatta nelle more, relativa al pagamento della sorte capitale di euro 1.000,00.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria ... devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, per l'esecuzione delle sentenze civili non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notifica di una copia attestata conforme all'originale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza civile aveva già riconosciuto interessi o rivalutazione sulla somma dovuta per la Carta del docente, sicché tali accessori dovevano essere eseguiti nell'ambito dell'ottemperanza senza necessità di una nuova condanna.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione, purché siano dimostrati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo secondo le forme vigenti.
- Quando l'Amministrazione adempie solo parzialmente nelle more del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata limitatamente alla prestazione effettivamente eseguita, mentre il giudizio prosegue sulle obbligazioni residue.
- Gli accessori già riconosciuti nella sentenza da ottemperare devono essere eseguiti insieme alla sorte capitale; non è possibile ottenere, mediante l'art. 112, comma 3, c.p.a., una nuova condanna per gli stessi interessi già compresi nel titolo giudiziale.
- Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di spese processuali possono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. dalla data del passaggio in giudicato, quando la sentenza da ottemperare non abbia già previsto la loro decorrenza.
- L'ulteriore rivalutazione monetaria di un debito di valuta non può essere riconosciuta in assenza della prova di un maggior danno rispetto a quello compensato dagli interessi legali.
- La nomina di un commissario ad acta può giustificare, almeno inizialmente, il mancato riconoscimento della penalità di mora, ferma la possibilità di rivalutarla in caso di persistente mancata collaborazione dell'Amministrazione.
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