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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41485/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un de cuius che, secondo le attrici di merito, aveva trasferito a uno dei figli, con atto notarile formalmente di compravendita di un immobile, l'intero compendio patrimoniale. Le originarie attrici hanno chiesto di accertare che il contratto fosse simulato, poiché in realtà dissimulava una donazione nulla per difetto di forma, con conseguente lesione dei loro diritti di legittimarie, essendo il patrimonio relitto asseritamente insufficiente a soddisfare la quota di legittima. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, valorizzando un ragionamento presuntivo. In cassazione il convenuto soccombente ha dedotto violazione degli artt. 2732, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la quietanza del prezzo inserita nell'atto pubblico avesse valore confessorio e potesse essere superata solo con la prova dell'errore di fatto o della violenza ex art. 2732 c.c., non essendo sufficienti né il dolo né la simulazione; ha quindi contestato l'utilizzabilità degli indizi presuntivi e la loro idoneità, singolarmente e complessivamente considerati, a provare la simulazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha distinto tra il difetto di veridicità della confessione/quietanza e la quietanza meramente apparente, rilasciata in base ad accordo simulatorio, precisando che le limitazioni dell'art. 2732 c.c. operano solo nel primo caso e nei rapporti tra le parti. Ha poi affermato che i legittimari che agiscano per recuperare alla massa ereditaria il bene oggetto di alienazione simulata o di donazione dissimulata nulla hanno veste di terzi rispetto all'atto e possono quindi provare la simulazione senza i limiti propri della revoca della confessione e con il solo rispetto delle regole generali sulla prova. Ne consegue che la corte territoriale ha correttamente utilizzato le presunzioni, prima selezionando gli indizi rilevanti e poi valutandoli globalmente; il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese e con l'ulteriore importo del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2732 c.c.

    La confessione può essere revocata solo per errore di fatto o violenza; tale limite opera nei rapporti tra le parti e per la quietanza genuina, non per la quietanza meramente apparente o simulata opponibile dai terzi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che, per i terzi, la simulazione può essere provata secondo le regole generali, senza le limitazioni proprie della revoca della confessione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono strumento probatorio idoneo alla dimostrazione della simulazione quando siano selezionati indizi rilevanti e la valutazione sia svolta in modo globale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non sono ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale; il limite opera nei confronti delle parti, non dei terzi.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato per affermare che le eccezioni ai limiti della prova testimoniale restano applicabili nei casi previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La quietanza contenuta in un atto pubblico ha natura confessoria solo se esprime un'effettiva attestazione di pagamento; se invece è meramente apparente perché frutto di un accordo simulatorio, non si applicano automaticamente i limiti di revoca della confessione di cui all'art. 2732 c.c.
  • I limiti probatori previsti per le parti in materia di confessione e prova testimoniale non vincolano i terzi: il legittimario che agisce per reintegrare la propria quota e recuperare alla massa ereditaria il bene alienato può provare la simulazione dell'atto anche mediante presunzioni.
  • La prova presuntiva è correttamente costruita quando il giudice seleziona anzitutto gli indizi dotati di almeno potenziale rilevanza probatoria e poi li valuta in modo unitario e sintetico; la censura è infondata se contesta solo la valutazione complessiva senza scardinare tale metodo.
  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile la ricostruzione fattuale della corte di merito quando il ragionamento presuntivo sia svolto secondo corretti parametri logici e giuridici.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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