Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03869/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna di un amministratore delegato al risarcimento del danno erariale, pari a euro 61.756,20 oltre accessori, per avere indebitamente ottenuto tra il 2009 e il 2014 rimborsi di spese di vitto, pernottamento e uso di auto di servizio, in aggiunta a una indennità annuale onnicomprensiva già prevista. La Corte dei conti aveva ritenuto sussistente la giurisdizione contabile perché la società danneggiata, interamente partecipata da enti pubblici regionali, integrava una società in house della Regione Sardegna. Il ricorrente ha dedotto violazione di norme costituzionali, della l. n. 20/1994 e del d.lgs. n. 174/2016, sostenendo che la società non avesse i requisiti dell'in house: nei vari statuti succedutisi nel tempo sarebbero mancati la totale partecipazione pubblica, un effettivo controllo analogo e la prevalenza dell'attività a favore dei soci pubblici; inoltre il rapporto dell'amministratore con la società non sarebbe stato equiparabile a quello di un dirigente regionale e il danno sarebbe stato riferito al patrimonio sociale, non a quello dell'ente pubblico. Ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, solo lo statuto del 2013 avrebbe eventualmente introdotto il modello in house, con effetti limitati ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura di difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha affermato che la società presentava, già dagli statuti del 2006 e del 2011 oltre che in quello del 2013, i requisiti della società in house: capitale integralmente pubblico, attività svolta in via prevalente e sostanzialmente esclusiva a favore della Regione e degli organismi regionali, e controllo analogo esercitato dalla Regione tramite poteri di nomina, approvazione di piani e bilanci, flusso informativo e indirizzi gestori. Da ciò deriva che il danno arrecato alla società integra danno erariale e resta devoluto alla giurisdizione contabile, senza distinzione, in questo contesto, tra pregiudizio al patrimonio sociale e pregiudizio all'ente pubblico controllante. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma processuale a fondamento del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato come norma che consente il ricorso per cassazione in materia di giurisdizione

  • art. 103 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla giurisdizione contabile

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla giurisdizione contabile

  • art. 1 l. 20/1994

    richiamato quale base normativa della responsabilità amministrativo-contabile

  • art. 1 d.lgs. 174/2016

    richiamato in relazione al giudizio contabile e alla giurisdizione della Corte dei conti

  • art. 13 d.lgs. 174/2016

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di giurisdizione contabile

  • art. 12 d.lgs. 175/2016

    menzionato dal controricorrente per affermare la giurisdizione della Corte dei conti nelle società in house

  • art. 2479 c.c.

    richiamato negli statuti come parametro delle decisioni dei soci

  • art. 2465 c.c.

    richiamato nello statuto 2006 tra le materie riservate all'assemblea

  • art. 2051 c.c.

    non richiamato espressamente nel testo; non incluso

  • artt. 103 e 111 Cost.

    fondano la dedotta questione di giurisdizione, ma la Corte le supera confermando la giurisdizione contabile

  • d.lgs. 174/2016

    evocato come codice della giustizia contabile, ma la decisione si fonda soprattutto sui principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di società in house

Massime di principio

  • La giurisdizione contabile per il danno arrecato a una società partecipata si configura solo se, al momento dei fatti, la società abbia cumulativamente i requisiti dell'in house providing: capitale interamente pubblico, attività prevalentemente svolta in favore degli enti partecipanti e controllo analogo da parte dell'ente pubblico.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualifica di società in house va accertata con riferimento al momento della commissione dei fatti illeciti e non con riguardo alla data di proposizione dell'azione o del giudizio.
  • Il controllo analogo non coincide con un controllo societario ordinario del socio di maggioranza, né richiede una perfetta sovrapposizione con i poteri dell'amministrazione sui propri uffici; è sufficiente un'influenza determinante sulle linee strategiche e sulle decisioni fondamentali, esercitata mediante poteri statutari specifici e un adeguato flusso informativo.
  • L'assenza di una partecipazione privata e la previsione statutaria che riservi la cessione delle quote ai soli soggetti pubblici sono indici decisivi della natura integralmente pubblica della compagine sociale.
  • Quando la società è in house, il danno causato dagli amministratori al suo patrimonio è trattato come danno erariale, senza che assuma rilievo decisivo la distinzione formale tra patrimonio sociale e patrimonio dell'ente pubblico controllante.
  • La successione di più statuti può essere letta in chiave evolutiva: se gli statuti successivi esplicitano un modello in house già coerentemente presente nelle versioni anteriori, ciò conferma la continuità della natura pubblicistica della società lungo tutto il periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.