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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18868/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 22/05/2025: Saraco denunciava (1) violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. e mancata/errata quantificazione del profitto corruttivo; (2) contraddittorietà nella quantificazione delle utilità in relazione al capo 2b), deducendo un doppio conteggio dell'assegno da €100.000; (3) erronea applicazione del principio solidaristico nella confisca e richiesta di applicazione della disciplina affermata dalle Sezioni Unite (cd. sentenza Massini) o, in subordine, sollevazione di questioni normative. Petrini denunciava (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della confisca ritenuta pari a €311.500, sostenendo che la Corte territoriale aveva indebitamente sovrapposto profitti del corruttore e prezzo percepito dal corrotto, applicando una solidarietà non prevista; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 81 c.p. e dell'art. 597 c.p.p. quanto alla determinazione della pena per il capo 9) (derubricato ad art. 318 c.p.) e agli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 23/04/2026, ha parzialmente accolto i ricorsi: per Saraco ha respinto la censura che negava in radice la confisca (ricordando la nozione ampia di profitto/provento e la possibilità di ricorrere alla clausola sussidiaria dell'art. 322ter comma 2 quando il profitto sia certo ma difficilmente quantificabile), ha però ritenuto fondato il secondo motivo relativo al doppio conteggio dell'assegno da €100.000 e ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca per €100.000, quantificando il profitto confiscabile in €150.000; il terzo motivo di Saraco è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza concreta. Quanto a Petrini, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla quantificazione della confisca: ha annullato la statuizione relativa alla confisca (rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli) e ha precisato che al pubblico ufficiale corrotto possono essere confiscati soltanto il prezzo effettivamente ricevuto e le utilità materialmente percepite (non le somme meramente promesse), chiedendo al giudice di merito di ricalcolare l'importo attenendosi a tali principi; il resto del ricorso di entrambi è stato rigettato. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della determinazione della pena sul capo 9) e ha ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per continuazione.

Norme richiamate

  • art. 322ter cod. pen.

    Distinzione tra confisca applicabile al corruttore (possibile confisca per equivalente anche in relazione ad utilità promesse come parametro minimale) e al pubblico ufficiale corrotto (confisca limitata al prezzo effettivamente percepito). La clausola sussidiaria del comma 2 consente di quantificare il profitto quando esistente ma difficilmente determinabile.

  • art. 318 cod. pen.

    Reato di corruzione per l'esercizio della funzione; la sua derubricazione rispetto all'art. 319ter incide sulla quantificazione della pena ma la gravità concreta del fatto resta parametro decisivo ai sensi dell'art. 133 c.p.

  • art. 319ter cod. pen.

    Corruzione in atti giudiziari (reato più grave per titolo); la qualificazione giuridica influisce sul trattamento sanzionatorio ma il giudice valuta la gravità concreta per la determinazione della pena.

  • art. 321 cod. pen.

    Corruzione attiva (norma richiamata nel contesto dell'art. 322ter comma 2) per la disciplina della confisca nei confronti del corruttore.

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiesta di uniformità del giudice di rinvio alla sentenza rescindente nella quantificazione del profitto; la Corte ha valutato le censure ma ha disatteso le pretese di annullamento totale per Saraco ove la quantificazione risultava corretta o spiegabile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla motivazione del ricorso in cassazione per i motivi enunciati dal difensore: i ricorsi sono stati formulati nei limiti richiesti dalla norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato che la pena va determinata sulla base della gravità concreta del fatto e che il giudice di merito deve motivare gli aumenti per continuazione, pur con diverso grado di dettaglio a seconda dell'entità degli aumenti.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di proporzione tra le pene e limiti al cumulo: richiamato nel controllo sulla congruità degli aumenti per continuazione.

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel contesto dei vizi di motivazione e delle deduzioni difensive relative alla riforma in peius e alla valutazione delle statuizioni sanzionatorie in appello.

  • art. 618bis cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa quale elemento di quadro normativo che, secondo la difesa, renderebbe ancor più incongruo il mantenimento del principio solidaristico nella confisca; la Corte ha ritenuto la questione di principio non decisiva nel concreto ma ha richiamato la giurisprudenza di legittimità recente.

  • Direttiva 2014/42/UE

    Richiamata per ampliare il concetto di provento del reato (vantaggio economico diretto o indiretto) e per sostenere l'interpretazione estesa della nozione di profitto/provento rilevante ai fini della confisca.

Massime di principio

  • In casi di corruzione, il "profitto" o "provento" è ogni vantaggio economicamente valutabile derivante dal reato; può essere un bene, una prestazione o qualsiasi vantaggio monetizzabile.
  • Per il corruttore (soggetto attivo) l'art. 322ter comma 2 ammette la confisca per equivalente e, quando il profitto è difficile da determinare ma certo, è legittimo assumere come parametro minimo l'ammontare delle utilità date o promesse.
  • Per il pubblico ufficiale corrotto (soggetto passivo) la confisca può riguardare soltanto il prezzo effettivamente ricevuto o le utilità materialmente percepite; non è ammessa la confisca di somme solo promesse e non consegnate.
  • In concorso di persone nel reato non opera automaticamente una solidarietà passiva: ciascun concorrente è chiamato ad essere confiscato in relazione a quanto effettivamente conseguito; solo in mancanza di individuazione della quota è legittima una ripartizione in parti uguali (secondo l'orientamento delle Sezioni Unite Massini).
  • Nella quantificazione della pena per reato continuato il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti relativi ai reati satellite, con grado di dettaglio correlato all'entità degli aumenti; motivazione sintetica è ammessa se gli aumenti sono di esigua entità.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve applicare i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento; tuttavia la valutazione concreta delle prove e la determinazione della pena rimangono area di discrezionalità vincolata del giudice di merito.

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