Cassazione Penale, Sentenza n. 18868/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 22/05/2025: Saraco denunciava (1) violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. e mancata/errata quantificazione del profitto corruttivo; (2) contraddittorietà nella quantificazione delle utilità in relazione al capo 2b), deducendo un doppio conteggio dell'assegno da €100.000; (3) erronea applicazione del principio solidaristico nella confisca e richiesta di applicazione della disciplina affermata dalle Sezioni Unite (cd. sentenza Massini) o, in subordine, sollevazione di questioni normative. Petrini denunciava (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della confisca ritenuta pari a €311.500, sostenendo che la Corte territoriale aveva indebitamente sovrapposto profitti del corruttore e prezzo percepito dal corrotto, applicando una solidarietà non prevista; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 81 c.p. e dell'art. 597 c.p.p. quanto alla determinazione della pena per il capo 9) (derubricato ad art. 318 c.p.) e agli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 23/04/2026, ha parzialmente accolto i ricorsi: per Saraco ha respinto la censura che negava in radice la confisca (ricordando la nozione ampia di profitto/provento e la possibilità di ricorrere alla clausola sussidiaria dell'art. 322ter comma 2 quando il profitto sia certo ma difficilmente quantificabile), ha però ritenuto fondato il secondo motivo relativo al doppio conteggio dell'assegno da €100.000 e ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca per €100.000, quantificando il profitto confiscabile in €150.000; il terzo motivo di Saraco è stato dichiarato inammissibile per irrilevanza concreta. Quanto a Petrini, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura sulla quantificazione della confisca: ha annullato la statuizione relativa alla confisca (rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli) e ha precisato che al pubblico ufficiale corrotto possono essere confiscati soltanto il prezzo effettivamente ricevuto e le utilità materialmente percepite (non le somme meramente promesse), chiedendo al giudice di merito di ricalcolare l'importo attenendosi a tali principi; il resto del ricorso di entrambi è stato rigettato. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della determinazione della pena sul capo 9) e ha ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per continuazione.
Norme richiamate
art. 322ter cod. pen.
Distinzione tra confisca applicabile al corruttore (possibile confisca per equivalente anche in relazione ad utilità promesse come parametro minimale) e al pubblico ufficiale corrotto (confisca limitata al prezzo effettivamente percepito). La clausola sussidiaria del comma 2 consente di quantificare il profitto quando esistente ma difficilmente determinabile.
art. 318 cod. pen.
Reato di corruzione per l'esercizio della funzione; la sua derubricazione rispetto all'art. 319ter incide sulla quantificazione della pena ma la gravità concreta del fatto resta parametro decisivo ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 319ter cod. pen.
Corruzione in atti giudiziari (reato più grave per titolo); la qualificazione giuridica influisce sul trattamento sanzionatorio ma il giudice valuta la gravità concreta per la determinazione della pena.
art. 321 cod. pen.
Corruzione attiva (norma richiamata nel contesto dell'art. 322ter comma 2) per la disciplina della confisca nei confronti del corruttore.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Richiesta di uniformità del giudice di rinvio alla sentenza rescindente nella quantificazione del profitto; la Corte ha valutato le censure ma ha disatteso le pretese di annullamento totale per Saraco ove la quantificazione risultava corretta o spiegabile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione del ricorso in cassazione per i motivi enunciati dal difensore: i ricorsi sono stati formulati nei limiti richiesti dalla norma.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato che la pena va determinata sulla base della gravità concreta del fatto e che il giudice di merito deve motivare gli aumenti per continuazione, pur con diverso grado di dettaglio a seconda dell'entità degli aumenti.
art. 81 cod. pen.
Principio di proporzione tra le pene e limiti al cumulo: richiamato nel controllo sulla congruità degli aumenti per continuazione.
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel contesto dei vizi di motivazione e delle deduzioni difensive relative alla riforma in peius e alla valutazione delle statuizioni sanzionatorie in appello.
art. 618bis cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa quale elemento di quadro normativo che, secondo la difesa, renderebbe ancor più incongruo il mantenimento del principio solidaristico nella confisca; la Corte ha ritenuto la questione di principio non decisiva nel concreto ma ha richiamato la giurisprudenza di legittimità recente.
Direttiva 2014/42/UE
Richiamata per ampliare il concetto di provento del reato (vantaggio economico diretto o indiretto) e per sostenere l'interpretazione estesa della nozione di profitto/provento rilevante ai fini della confisca.
Massime di principio
- In casi di corruzione, il "profitto" o "provento" è ogni vantaggio economicamente valutabile derivante dal reato; può essere un bene, una prestazione o qualsiasi vantaggio monetizzabile.
- Per il corruttore (soggetto attivo) l'art. 322ter comma 2 ammette la confisca per equivalente e, quando il profitto è difficile da determinare ma certo, è legittimo assumere come parametro minimo l'ammontare delle utilità date o promesse.
- Per il pubblico ufficiale corrotto (soggetto passivo) la confisca può riguardare soltanto il prezzo effettivamente ricevuto o le utilità materialmente percepite; non è ammessa la confisca di somme solo promesse e non consegnate.
- In concorso di persone nel reato non opera automaticamente una solidarietà passiva: ciascun concorrente è chiamato ad essere confiscato in relazione a quanto effettivamente conseguito; solo in mancanza di individuazione della quota è legittima una ripartizione in parti uguali (secondo l'orientamento delle Sezioni Unite Massini).
- Nella quantificazione della pena per reato continuato il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti relativi ai reati satellite, con grado di dettaglio correlato all'entità degli aumenti; motivazione sintetica è ammessa se gli aumenti sono di esigua entità.
- In sede di rinvio il giudice di merito deve applicare i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento; tuttavia la valutazione concreta delle prove e la determinazione della pena rimangono area di discrezionalità vincolata del giudice di merito.
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