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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27980/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva cinque censure. Principale motivo: la mancata configurabilità della bancarotta preferenziale per un trasferimento di Euro 85.500 a favore della Banca Popolare di Milano, essendo l'operazione un "giroconto"/compensazione tra un conto attivo e uno passivo intrattenuti dalla stessa società e banca (richiamando art.1853 c.c. e art.56 legge fallimentare). Altri motivi (poi collegati alle statuizioni civili): errore e vizio argomentativo nel confermare una provvisionale di €400.000 alla parte civile nonostante l'assoluzione per uno dei capi, omessa motivazione sulla sospensione della provvisionale, e richiesta di sospensione dell'esecuzione per eccessività e rischio di duplicazione della pretesa risarcitoria; il ricorrente ha successivamente rinunciato al quinto motivo e la curatela ha revocato la costituzione di parte civile in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo in parte: ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse lacunosa rispetto alla qualificazione del giroconto e alla verifica dei presupposti della compensazione (autonomia dei rapporti, esigibilità dei saldi, eventuale creazione ad hoc di provvista), per cui ha annullato la sentenza in relazione alla fattispecie di bancarotta preferenziale in favore della BPM e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame. Relativamente alle statuizioni civili, visti la rinuncia del ricorrente e la revoca della costituzione di parte civile, la Cassazione ha annullato senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata e le ha revocate.

Norme richiamate

  • art. 1853 cod. civ.

    "Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario"

    La compensazione tra saldi di rapporti plurimi banca-cliente può estinguere i debiti senza atto volontario di pagamento; per essere rilevante come esimente rispetto alla revocatoria/favore di un creditore devono esistere rapporti autonomi e saldi liquidi ed esigibili.

  • art. 56 legge fallimentare

    La legge fallimentare contempla la compensazione tra crediti e debiti reciproci con esclusione della revocatoria (art.67 l.f.) quando sussistono i presupposti civilistici; tale deroga alla par condicio deve essere rilevata anche in sede penale nella verifica della bancarotta preferenziale.

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    Norma che configura il reato di bancarotta preferenziale: rileva la violazione dolosa della par condicio creditorum e la volontà di favorire un creditore arrecando danno agli altri; la valutazione richiede riferimento alle norme civilistiche sulla compensazione.

  • art. 67 legge fallimentare (revocatorie)

    Prevede la revocatoria dei pagamenti effettuati in periodo sospetto; tuttavia la compensazione prevista dall'art.56 è esclusa dalla revocatoria se ricorrono i presupposti civilistici.

  • artt. 1241 e ss. cod. civ. (compensazione)

    Stabiliscono i presupposti della compensazione: coesistenza di debiti reciproci liquidi ed esigibili; tali condizioni devono essere verificate per escludere che un'operazione sia in realtà un pagamento preferenziale mascherato.

  • art. 111 legge fallimentare; art. 2741 c.c.

    Richiamate in relazione alla par condicio creditorum e all'ordine di soddisfazione dei creditori, costituendo l'oggetto di tutela del reato di bancarotta preferenziale.

Massime di principio

  • Un giroconto tra conti della stessa banca può essere scrutinato come compensazione (esente da revocatoria e da rilevanza come pagamento preferenziale) solo se emergono rapporti giuridici autonomi e saldi liquidi ed esigibili al momento dell'operazione.
  • Se la somma è stata appositamente accreditata per creare provvista e consentire l'estinzione di un debito, l'operazione potrà essere qualificata come pagamento e non come compensazione, integrando potenzialmente bancarotta preferenziale.
  • Per configurare la bancarotta preferenziale occorre oltre l'effetto oggettivo (alterazione della par condicio creditorum) anche il dolo specifico di voler agevolare un creditore a scapito degli altri; l'accertamento richiede un esame realistico dei rapporti patrimoniali e delle finalità dell'operazione.
  • Le norme civilistiche sulla compensazione (codice civile e art.56 l.f.) devono essere utilizzate come criterio interpretativo anche in sede penale quando si verifica la presenza di trasferimenti tra soggetti che intrattengono molteplici rapporti con la medesima banca.
  • Se la parte civile revoca la costituzione in Cassazione, le statuizioni civili pronunciate in primo o secondo grado vanno rilevate d'ufficio come estinte e le relative disposizioni della sentenza devono essere annullate senza rinvio.

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