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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 244/2020 RISCOSSIONE - TARSU - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termine di decadenza quinquennale - Avviso di liquidazione - Prescrizione quinquennale- Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contendere riguardava la decorrenza del termine per l'azione di riscossione della TARSU: se il termine quinquennale di prescrizione, successivo alla notifica di un avviso di accertamento/avviso di liquidazione, dovesse decorrere dalla data di notifica dell'avviso di accertamento o dalla data di scadenza del pagamento indicata nel prodromico avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha distinto l'avviso di accertamento (rettifica/di ufficio), soggetto al termine di decadenza che impone la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione/versamento, dall'avviso di liquidazione, che è manifestazione dell'attività di riscossione e soggetto alla prescrizione quinquennale. Ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata nel prodromico avviso di accertamento e non dalla data di notifica di quest'ultimo.

Norme richiamate

  • termine di decadenza per l'avviso di accertamento (regole sostanziali sui tributi locali)

    L'avviso di accertamento in rettifica o di ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

  • termine di prescrizione quinquennale relativo all'attività di riscossione

    L'avviso di liquidazione, come manifestazione dell'attività di riscossione, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale; tale prescrizione decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata nel prodromico avviso di accertamento e non dalla data di notifica di quest'ultimo.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra avviso di accertamento (atto impositivo soggetto a termine di decadenza per la notifica) e avviso di liquidazione (atto di riscossione soggetto a prescrizione): hanno regimi temporali diversi.
  • Per valutare la prescrizione quinquennale della riscossione, prendere come riferimento la data di scadenza del pagamento indicata nel prodromico avviso di accertamento, non la data in cui l'avviso è stato notificato.
  • La notifica tardiva dell'avviso di accertamento può incidere sul regime di decadenza ma non modifica la decorrenza della prescrizione della riscossione, che resta ancorata alla scadenza del pagamento indicata nell'avviso iniziale.
  • In situazioni simili verificare sempre il contenuto del prodromico avviso (se indica la scadenza del pagamento) e confrontare le date con i termini quinquennali per decidere se l'azione di riscossione è prescritta o l'accertamento è decaduto.
  • Se si è contribuenti e sono trascorsi più di cinque anni dalla scadenza di pagamento indicata nell'avviso prodromico, è possibile eccepire la prescrizione anche se la notifica dell'avviso di accertamento è successiva.

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