Cassazione Civile, Ordinanza n. 25541/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate a una società di persone e ai suoi soci, per l’anno d’imposta 2006, con cui veniva contestata la mancata inclusione della società nel test di operatività delle società di comodo e venivano rilevate altre irregolarità su ammortamenti e immobilizzazioni, con conseguente maggiore reddito imputato alla società e, per trasparenza, ai soci in proporzione alle quote. I contribuenti impugnavano gli atti avanti la CTP e poi in appello davanti alla CTR, che confermava la pretesa fiscale. In cassazione veniva proposto un unico motivo di ricorso, ma prima della decisione nel merito i contribuenti depositavano memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare al giudizio e documentando il pagamento delle prime rate; chiedevano quindi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. L’Agenzia delle Entrate confermava l’integrale adempimento degli oneri della definizione agevolata e aderiva alla richiesta di estinzione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata e della rinuncia al giudizio, rilevando il consenso dell’Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, ha richiamato il principio secondo cui, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la condanna alle spese è incompatibile con la ratio dell’istituto e va disposta la compensazione. Ha inoltre escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
richiamato quale base dell’imputazione per trasparenza del maggior reddito della società ai soci in proporzione alle quote.
art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193
norma invocata per la definizione agevolata delle controversie tributarie, sulla cui base i contribuenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio.
l. 01/12/2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata in relazione alla definizione agevolata.
art. 391, comma 2, c.p.c.
la Corte richiama il principio per cui, nella definizione agevolata, non si applica la regola generale della condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso in cassazione, dovendosi disporre la compensazione.
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla memoria dell’Agenzia delle Entrate depositata nel procedimento di legittimità.
d.l. n. 193 del 2016
richiamato per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
l. n. 225 del 2016
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.
Massime di principio
- Quando le parti documentano l’adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria e la rinuncia al giudizio, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la regolazione delle spese deve essere improntata alla compensazione, perché una condanna alle spese contrasterebbe con la finalità incentivante dell’istituto e introdurrebbe oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
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