Cassazione Penale, Sentenza n. 1199/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi: (1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto), deducendo che la Corte ha erroneamente valorizzato la quantità dei capi contraffatti e un precedente isolato per ritenere l'abitualità del comportamento; (2) contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in ordine alla determinazione della pena (la parte motiva indicava 1 anno e €400 di multa, mentre il dispositivo indicava 1 anno e 7 mesi e €650, aumento non coerente con la disapplicazione della recidiva).
La decisione
Il ricorso è stato in parte respinto e in parte accolto. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha ammesso che la valutazione sulla "abitualità" basata su un solo precedente non è conforme al principio delle Sezioni Unite (Tushaj) ma ha ritenuto comunque adeguata la valutazione della Corte di appello circa l'assenza della tenue offensività del fatto in ragione dell'elevata quantità di capi contraffatti (n.167) e del contesto commerciale, decisione di merito non sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto fondata la censura e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per contrasto logico tra motivazione e dispositivo, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio solo sul punto della pena; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede la valutazione di presupposti quali l'offesa minima e l'assenza di abitualità; la Corte ha ritenuto assente la tenuità in ragione della consistente quantità di beni contraffatti e del contesto commerciale, escludendo la causa di non punibilità.
Sezioni Unite, sent. n. 13682/2016 (Tushaj)
Principio interpretativo secondo cui il comportamento è 'abituale' quando l'autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre a quello per cui si procede; la Corte ha osservato che la valutazione sulla abitualità fondata su un solo precedente non è conforme a questo principio.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento di censura in cassazione per vizio di motivazione; il ricorso è stato articolato anche con riferimento a tale causa di nullità/mancata motivazione.
art. 619 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di cassazione, in certe ipotesi, di rettificare il dispositivo; il Procuratore generale ha chiesto la rettifica del dispositivo della sentenza impugnata, ma la Corte ha ritenuto necessario l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio sul punto sanzionatorio.
art. 611 e art. 23 comma 8 D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Norme richiamate in relazione alla trattazione del procedimento in contraddittorio scritto e alla requisitoria scritta del P.G.; la vicenda è stata trattata senza udienza orale, con deposito di requisitoria scritta.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. sono rilevanti due profili distinti: la minima offensività del fatto e l'eventuale abitualità; l'assenza di uno solo di questi presupposti è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
- La determinazione della tenue offensività è valutazione discrezionale del giudice di merito: elementi come la quantità di beni contraffatti e il contesto commerciale (attività imprenditoriale regolare che però commercializza anche prodotti contraffatti) possono giustificare l'esclusione della tenue offensività anche se il soggetto svolge anche attività lecite.
- L'abitualità del comportamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Tushaj), richiede in genere la commissione di almeno due illeciti della stessa indole oltre a quello per cui si procede; un singolo precedente non è normalmente sufficiente per fondare la tesi dell'abitualità.
- Contrasti fra la motivazione e il dispositivo in ordine alla pena non possono essere sanati in sede di cassazione sostitutiva: quando ricorra tale contrasto la Corte è tenuta ad annullare la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e a rinviare per nuovo giudizio al giudice di merito.
- La disapplicazione di una aggravante o di una recidiva modifica la base di calcolo della pena e la ridefinizione del quantum resta una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel merito dalla Cassazione se coerente e motivata.
- Il pubblico ministero può chiedere la rettifica del dispositivo; tuttavia, se sussiste un vizio logico fra motivazione e dispositivo, la soluzione corretta è spesso l'annullamento limitato e il rinvio per correggere la determinazione della pena.
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