Cassazione Penale, Ordinanza n. 28992/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna pronunciata in appello per il delitto di evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente ripetitivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, e in parte generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come reato per il quale era intervenuta la condanna in appello, ossia evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato solo come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato censurato dal ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito o che mirino a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova ricostruzione del fatto.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la generica contestazione del giudizio di responsabilità o degli elementi costitutivi del reato determina l'inammissibilità.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede un effettivo confronto con la motivazione di merito e non può essere proposta in forma assertiva o generica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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