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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04917/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a immobili di proprietà dell'agenzia regionale. La contribuente sosteneva che gli immobili dovessero godere dell'esenzione prevista per gli enti pubblici e per gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali o ad attività assistenziali/sanitarie non commerciali. In particolare deduceva: motivazione apparente della sentenza d'appello; omessa pronuncia su deduzioni concernenti il giudicato e sull'uso non commerciale degli immobili; erronea esclusione dell'esenzione nonostante la natura pubblica dell'ente, lo svolgimento di attività di tutela ambientale assimilate ad attività sanitarie e la presenza di un asilo nido aziendale; violazione delle regole sull'onere della prova e del giudicato; omesso esame di fatti decisivi relativi agli immobili privi di laboratori. Roma Capitale resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente, perché consentiva di comprendere la ratio decidendi. Nel merito ha escluso il diritto all'esenzione ICI: l'agenzia regionale, pur dotata di personalità giuridica e autonomia, non è una mera articolazione organica della Regione; inoltre l'esenzione richiede congiuntamente un requisito soggettivo e uno oggettivo, e l'attività svolta negli immobili deve essere concretamente non commerciale. La Corte ha valorizzato il fatto che i laboratori, gli uffici e l'asilo nido operavano secondo modalità commerciali, anche perché per l'asilo nido era previsto un corrispettivo. Ha poi negato rilievo al giudicato esterno, trattandosi di requisiti variabili e non permanenti, e ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità per motivazione apparente.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente, ma ritenuto non violato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ritiene che la sentenza d'appello abbia comunque deciso sul punto centrale dell'assenza dei presupposti per l'esenzione.

  • art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    È norma speciale, di stretta interpretazione, che non consente applicazione estensiva o analogica; l'esenzione spetta solo se l'immobile è destinato esclusivamente a compiti istituzionali dell'ente possessore e se l'attività è svolta con modalità non commerciali.

  • art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    Serve a individuare il soggetto passivo ICI proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile.

  • art. 87, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per il requisito soggettivo degli enti non aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione dei fatti non contestati; la Corte non ravvisa violazione decisiva.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ne limita l'operatività ai fatti permanenti o tendenzialmente permanenti.

  • art. 2082 c.c.

    La Corte ribadisce che il carattere imprenditoriale va valutato in senso oggettivo, in base all'attitudine a remunerare i fattori produttivi, a prescindere dallo scopo di lucro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'esenzione tributaria per gli immobili degli enti pubblici è norma speciale di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i soggetti e i presupposti espressamente previsti.
  • Per ottenere l'esenzione occorre la coesistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo: l'ente possessore deve rientrare tra quelli normativamente indicati e l'immobile deve essere destinato esclusivamente a compiti istituzionali o ad attività agevolate svolte in concreto con modalità non commerciali.
  • La verifica della natura commerciale o non commerciale dell'attività deve essere compiuta in concreto, considerando se il servizio sia reso dietro corrispettivo idoneo a coprire i costi e remunerare i fattori produttivi; la finalità sociale o pubblica non basta da sola a escludere l'attività economica.
  • L'autonomia organizzativa e la personalità giuridica propria di un ente strumentale possono escluderne la qualificazione come mera articolazione interna dell'ente territoriale di riferimento, impedendo di considerarlo automaticamente beneficiario dell'esenzione riservata agli enti territoriali.
  • Il giudicato tributario spiega effetti solo sui fatti a tendenziale permanenza o sui rapporti ad esecuzione prolungata; non vincola sulle circostanze variabili, come le concrete modalità di utilizzo dell'immobile in annualità diverse.
  • L'onere di dimostrare il requisito oggettivo dell'esenzione grava sul contribuente, che deve provare non solo la destinazione formale dell'immobile ma anche l'effettivo svolgimento di attività non commerciale al suo interno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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