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Interpello

Risposta n. 380 del 11/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che il trasferimento di sede, non configurando scioglimento né ricostituzione secondo le leggi lussemburghese e svizzera, non interrompa il possesso della partecipazione; pertanto il periodo minimo di detenzione resterebbe integro e i dividendi successivi potrebbero beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista dall’Accordo.

Esenzione da ritenuta sui dividendi in caso di trasferimento di sede da Lussemburgo a Svizzera in continuità giuridica

Il quesito

Si chiede se il trasferimento di sede della società madre Beta dal Lussemburgo alla Svizzera, senza liquidazione o nuova costituzione e in continuità giuridica, interrompa il periodo minimo di possesso della partecipazione richiesto dall’Accordo UE-Svizzera, impedendo l’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana Alfa.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il trasferimento di sede in continuità giuridica dal Lussemburgo alla Svizzera conservi la continuità del periodo di possesso. Di conseguenza, se sussistono anche gli altri requisiti previsti dall’Accordo, i dividendi corrisposti da Alfa a Beta possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta nello Stato della fonte.

Esenzione da ritenuta sui dividendi in caso di trasferimento di sede da Lussemburgo a Svizzera

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti da una società italiana, Alfa, alla propria controllante Beta, inizialmente residente in Lussemburgo e successivamente trasferita in Svizzera. Il tema centrale è se il trasferimento di sede in continuità giuridica incida sul periodo minimo di possesso della partecipazione richiesto per l’esenzione da ritenuta prevista dall’Accordo UE-Svizzera.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Alfa è interamente controllata da Beta. Dal 1° luglio 2019 Beta trasferirà la propria sede dal Lussemburgo alla Svizzera, con continuità giuridica e senza liquidazione, scioglimento o nuova costituzione.

Il contribuente ha rappresentato che:

  • la normativa lussemburghese consente il trasferimento della sede senza che ciò configuri liquidazione o scioglimento;
  • la normativa svizzera consente l’iscrizione nel registro locale e la prosecuzione dell’attività senza ricostituzione della società;
  • l’operazione è supportata da attestazione notarile e parere di consulente;
  • i saldi di chiusura del bilancio al 30/06/2019, redatto secondo la normativa lussemburghese, diventeranno i saldi di apertura del bilancio svizzero al 1° luglio 2019.

Quesito del contribuente

La questione posta all’Agenzia è se il trasferimento di sede interrompa il periodo di possesso della partecipazione in capo a Beta. In caso affermativo, i dividendi distribuiti da Alfa non potrebbero beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’Accordo UE-Svizzera e dovrebbero essere assoggettati a ritenuta interna o convenzionale.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante sostiene che l’Accordo non disciplini espressamente questa fattispecie, ma che la continuità civilistica riconosciuta tanto dal diritto lussemburghese quanto da quello svizzero sia sufficiente per ritenere non interrotto il possesso delle partecipazioni. In tale prospettiva, il trasferimento non inciderebbe sul requisito del minimum holding period e i dividendi pagati da Alfa dal 01/07/2019 potrebbero essere esenti da ritenuta.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia inquadra la questione nell’ambito dell’Accordo tra Unione europea e Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, come modificato dal Protocollo del 27/05/2015 e pubblicato in allegato alla decisione UE 2015/2400 del Consiglio dell’08/12/2015.

L’articolo 9 dell’Accordo prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine quando la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della figlia per un minimo di due anni.

L’Agenzia richiama inoltre:

  • l’articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui il trasferimento della sede legale è efficace solo se conforme agli ordinamenti dello Stato di provenienza e di destinazione;
  • la Risoluzione 5 agosto 2008, n. 345/E, con cui era stato chiarito, in tema di requisito dell’ininterrotto periodo di possesso ai fini dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir, che nel trasferimento in continuità giuridica è decisiva l’assenza di scioglimento e successiva ricostituzione della società secondo entrambi gli ordinamenti coinvolti.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, l’Accordo non fornisce indicazioni specifiche sul fatto che un trasferimento di sede in continuità giuridica costituisca o meno una causa di interruzione del minimum holding period.

Tuttavia, esaminando la disciplina civilistica richiamata:

  • il diritto lussemburghese non considera il trasferimento della sede come dissoluzione o creazione di una nuova entità;
  • il diritto svizzero riconosce il trasferimento in continuità a condizione che la legge dello Stato di origine lo consenta e che struttura e organizzazione dell’entità siano compatibili con la legge svizzera;
  • nel diritto italiano, in assenza di specifiche disposizioni convenzionali, la continuità del trasferimento dipende dal rispetto coordinato delle norme dello Stato di provenienza e di destinazione.

Sulla base di tale ricostruzione, l’Agenzia conclude che il trasferimento di sede dal Lussemburgo alla Svizzera presenta profili di continuità giuridica idonei ad assicurare la continuità del periodo di possesso.

Conseguenze operative

Ne consegue che i dividendi eventualmente corrisposti da Alfa a Beta possono beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’Accordo, a condizione che risultino anche gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal medesimo Accordo, che non sono stati oggetto di esame nell’interpello.

Tra tali requisiti l’Agenzia menziona in particolare:

  • la residenza fiscale in Svizzera della società madre, anche ai fini convenzionali;
  • l’assoggettamento a imposizione diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni;
  • l’adozione della forma societaria prevista dall’Accordo.

Conclusioni

L’interpello si chiude con un esito favorevole al contribuente: il trasferimento di sede in continuità giuridica non interrompe il periodo di possesso della partecipazione e non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’esenzione da ritenuta sui dividendi, ferma restando la verifica degli ulteriori presupposti previsti dall’Accordo.

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