Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 379 del 11/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La banca ritiene che gli interessi siano imponibili in Italia ma soggetti alla Convenzione Italia-Svizzera con aliquota massima del 12,5%; se pagati tramite sostituti d'imposta italiani, si applicherebbe la ritenuta convenzionale, altrimenti presenterebbe la dichiarazione dei redditi in Italia senza nominare un rappresentante fiscale.

Interessi su finanziamenti concessi da una banca svizzera a clienti residenti in Italia e qualificazione come sostituto d'imposta

Il quesito

La banca svizzera chiede se gli interessi sui finanziamenti concessi a residenti italiani siano imponibili in Italia e assoggettabili alla Convenzione Italia-Svizzera, se sia applicabile l'aliquota convenzionale del 12,5%, e se, offrendo tali servizi, assuma la qualifica di sostituto d'imposta in Italia per i redditi di capitale incassati dalla clientela residente.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che gli interessi sono redditi prodotti in Italia ai sensi del Tuir e che la Convenzione Italia-Svizzera consente l'imposizione concorrente in Italia entro il limite del 12,5%, applicabile anche quando il percettore non è un sostituto d'imposta. Se il debitore è una fiduciaria italiana, questa deve operare la ritenuta; se il debitore non è sostituto, la banca non residente deve presentare il Modello Redditi SC. La banca, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non assume la qualifica di sostituto d'imposta per tali redditi.

Interessi su finanziamenti erogati da una banca svizzera a residenti italiani

L’interpello riguarda il trattamento fiscale degli interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero, fiscalmente residente in Svizzera e privo di stabile organizzazione in Italia, nei confronti di clienti fiscalmente residenti in Italia. La banca chiede chiarimenti sia sul regime impositivo degli interessi, sia sulla propria eventuale qualifica di sostituto d’imposta in Italia.

Fattispecie rappresentata

La banca istante svolge attività bancaria in Svizzera e intrattiene rapporti con clienti residenti in Italia, sia direttamente sia indirettamente tramite società fiduciarie di diritto italiano. Intende fornire alla clientela italiana servizi di finanziamento senza disporre di una stabile organizzazione in Italia e precisa, in documentazione integrativa, che i finanziamenti saranno concessi a persone fisiche al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata. Gli interessi e i proventi assimilati potranno essere pagati sia direttamente sia tramite fiduciaria italiana che operi per conto dei fiducianti.

Quesiti posti all’Agenzia

La banca chiede:

  • se gli interessi derivanti dai finanziamenti concessi a residenti italiani debbano essere tassati in Italia e ricadano nell’articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera;
  • se a tali interessi debba applicarsi l’aliquota convenzionale del 12,5%;
  • se, offrendo finanziamenti a soggetti italiani già clienti in Svizzera, assuma la qualifica di sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale incassati dalla clientela residente in Italia, con i relativi obblighi dichiarativi e di versamento.

Soluzione interpretativa del contribuente

L’istante ritiene che, in base agli articoli 23 e 151 del Tuir, gli interessi siano redditi prodotti nel territorio dello Stato e quindi imponibili in Italia, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia. Tuttavia, la normativa interna andrebbe coordinata con la Convenzione Italia-Svizzera, che, secondo la banca, consente l’imposizione degli interessi con aliquota massima del 12,5%.

La banca prospetta due modalità operative:

  • applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, se gli interessi sono corrisposti da società fiduciarie o altri sostituti d’imposta residenti intervenuti nella riscossione;
  • presentazione della dichiarazione dei redditi, precisando di non voler nominare un rappresentante fiscale.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 151 del Tuir, secondo cui il reddito complessivo delle società ed enti commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato;
  • l’articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir, che considera prodotti in Italia i redditi di capitale, inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali;
  • la Convenzione tra Italia e Svizzera firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, in particolare l’articolo 11;
  • la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1;
  • la risoluzione 25 settembre 2012, n. 89/E.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, in linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Quando però gli interessi non sono corrisposti da un sostituto d’imposta, il soggetto non residente che produce redditi in Italia deve assoggettarli a imposizione mediante apposita dichiarazione.

Sul piano convenzionale, l’articolo 11 della Convenzione Italia-Svizzera prevede che gli interessi siano imponibili nello Stato di residenza del percettore e possano essere tassati anche nello Stato della fonte, ma con un limite massimo del 12,5% se il percettore è l’effettivo beneficiario. Secondo l’Agenzia, tale limite si riferisce all’imposta applicata dallo Stato della fonte e non è circoscritto ai soli casi in cui intervenga un sostituto d’imposta. Di conseguenza, la banca può beneficiare del trattamento convenzionale più favorevole anche quando gli interessi siano corrisposti da privati non qualificati come sostituti d’imposta.

Per i casi in cui il debitore del finanziamento sia una società fiduciaria italiana che agisce per conto dei fiducianti, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 89/E del 2012 e precisa che la fiduciaria, in quanto obbligata contrattualmente alla corresponsione degli interessi, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente. In tale ipotesi, la fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’aliquota ridotta prevista dalla Convenzione.

Se invece la controparte del finanziamento non è sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, ad esempio una persona fisica che non esercita attività d’impresa commerciale, la banca non residente deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite Modello Redditi SC, applicando direttamente l’aliquota convenzionale sugli interessi percepiti.

Qualifica di sostituto d'imposta della banca svizzera

Con riferimento alla possibile assunzione della qualifica di sostituto d’imposta da parte della banca svizzera, l’Agenzia afferma che le banche non residenti rientrano, in linea di principio, tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, la circolare n. 326/1997 chiarisce che gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Poiché la banca istante ha dichiarato di non avere una stabile organizzazione in Italia, l’Agenzia ritiene che essa non debba assumere la qualifica di sostituto d’imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera.

Conclusioni operative

L’Agenzia conferma quindi che:

  • gli interessi sui finanziamenti concessi dalla banca svizzera a residenti italiani sono redditi prodotti in Italia;
  • si applica la Convenzione Italia-Svizzera, che consente l’imposizione concorrente nello Stato della fonte entro il limite del 12,5% sugli interessi percepiti dall’effettivo beneficiario;
  • la limitazione convenzionale opera anche in assenza di sostituto d’imposta;
  • se interviene una fiduciaria italiana, questa deve operare la ritenuta a titolo d’imposta;
  • se la controparte non è sostituto d’imposta, la banca non residente deve presentare il Modello Redditi SC;
  • la banca, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non assume la qualifica di sostituto d’imposta per i redditi in questione.

Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza dei fatti rappresentati, poiché la sussistenza di una stabile organizzazione o l’esercizio di un’attività d’impresa in Italia costituiscono circostanze di fatto non valutabili in sede di interpello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.