Risposta n. 381 del 11/09/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che, con le modifiche all’atto istitutivo, il trust acquisti autonomia gestionale sufficiente a essere fiscalmente rilevante e che i redditi prodotti vadano tassati in capo al trust; le attribuzioni ai beneficiari non dovrebbero essere ulteriormente imponibili perché già tassate in capo al trust.
Trattamento tributario dei redditi prodotti dai beni in trust e verifica della validità fiscale del trust Alfa dopo modifiche all’atto istitutivo
Il quesito
Il contribuente chiede se, dopo le modifiche proposte all’atto istitutivo, i dividendi e le plusvalenze prodotti dalle attività finanziarie del trust e le somme distribuite dal trustee ai beneficiari debbano essere tassati in capo al trust oppure, in caso di soggetto fiscalmente inesistente, in capo al disponente.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate conferma che, nonostante le modifiche prospettate, il trust resta fiscalmente inesistente/interposto perché permangono poteri e condizionamenti del disponente tali da impedire il pieno spossessamento e l’effettiva autonomia del trustee. Di conseguenza i redditi formalmente prodotti dal trust restano imputati al disponente secondo le ordinarie categorie reddituali.
Trattamento tributario dei redditi del trust Alfa dopo le modifiche all’atto istitutivo
L’interpello riguarda il trust "Alfa", istituito dal disponente per trasferire alle figlie e ai loro discendenti partecipazioni sociali, immobili e liquidità. Il tema centrale è se, alla luce di una nuova bozza di atto istitutivo modificata rispetto alla versione già esaminata dall’Agenzia, il trust possa finalmente essere considerato valido fiscalmente e quindi autonomamente tassato sui redditi prodotti dal fondo.
Contesto fattuale
Il disponente aveva conferito nel trust:
- la partecipazione totalitaria in Beta S.r.l., che controlla Alfa S.p.A.;
- la nuda proprietà di beni immobili;
- liquidità per euro xxx.
In una precedente istanza di interpello, l’Agenzia aveva ritenuto il trust fiscalmente irrilevante, evidenziando che l’atto istitutivo lasciava al disponente un ruolo troppo incisivo nella gestione e nelle decisioni del trustee. In particolare, la presenza di obblighi di acquisire il consenso o il parere del disponente, nonché la clausola che consentiva al disponente di attribuire al coniuge diritti di credito verso il trustee e di destinare beni o redditi a beneficiari, aveva portato a qualificare il trust come inesistente ai fini fiscali.
Evoluzione successiva e modifiche proposte
L’istante rappresenta di voler adeguare l’atto istitutivo:
- alle indicazioni già ricevute dall’Agenzia;
- agli eventi sopravvenuti dopo la costituzione del trust, tra cui la nascita di una figlia di un beneficiario e una scissione parziale di Beta S.r.l. con costituzione di Delta S.r.l., beneficiaria dell’usufrutto su n. Y azioni di Alfa S.p.A. pari al 28,5% del capitale sociale, mentre il diritto di voto resta alla società scissa.
Le modifiche intendono anche:
- precisare la nozione di "mantenimento del tenore di vita";
- ampliare l’autonomia del trustee;
- ridurre l’intervento preventivo del disponente o del Comitato dei Saggi a ipotesi tassative.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede nuovamente il corretto trattamento tributario:
- dei dividendi e delle plusvalenze prodotti dalle attività finanziarie costituenti il fondo del trust;
- delle somme che il trustee potrà versare ai beneficiari e ad altri soggetti avvantaggiabili nei limiti dell’atto istitutivo.
Secondo l’istante, i redditi finanziari dovrebbero essere tassati in capo al trust dalla data di efficacia delle modifiche, mentre le somme distribuite ai beneficiari non dovrebbero essere ulteriormente imponibili, poiché già assoggettate a tassazione in capo al trust.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 73 del Tuir, come modificato dall’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incluso i trust tra i soggetti passivi IRES;
- la circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E;
- la circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E.
Viene ribadito che, per qualificare un trust come soggetto passivo, è essenziale che il trustee abbia un effettivo potere di amministrare e disporre dei beni affidatigli. Se invece il potere di gestione permane, in tutto o in parte, in capo al disponente, il trust è fiscalmente inesistente o interposto e i redditi sono imputati al disponente.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che le modifiche all’atto istitutivo eliminino le precedenti criticità e rendano il trustee effettivamente autonomo. Di conseguenza:
- i dividendi incassati successivamente alla modifica dell’atto dovrebbero essere tassati in capo al trust;
- le distribuzioni ai beneficiari non dovrebbero subire un’ulteriore imposizione in capo ai percipienti, in quanto già tassate a monte in capo al trust.
Valutazione dell’Agenzia sull’ammissibilità
L’Agenzia ritiene l’istanza ammissibile perché presenta elementi di novità rispetto alla precedente, essendo fondata su una bozza di atto istitutivo ampiamente modificata rispetto a quella già esaminata.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel merito, l’Agenzia conferma il proprio orientamento restrittivo sulla validità fiscale del trust.
Viene osservato che, pur essendo state apportate alcune modifiche, permangono elementi che limitano l’autonomia del trustee e mantengono in capo al disponente un potere sostanziale di controllo, in particolare:
- in diversi articoli riformulati è stato eliminato il consenso preventivo del disponente o del Comitato dei Saggi su varie operazioni, ma non in modo completo;
- all’articolo 30 continua a essere richiesto, per l’alienazione di immobili in trust in godimento al disponente, al coniuge o ai beneficiari, il parere del disponente o del Comitato dei Saggi;
- l’articolo 51 sulle modifiche all’atto istitutivo continua a prevedere il consenso del disponente, scelta che l’Agenzia ritiene non necessaria e comunque limitante l’autonomia del trustee;
- l’articolo 10 lascia invariato il potere del disponente di attribuire al coniuge diritti di credito verso il trustee, anche con indicazione di condizioni, modalità e limiti delle prestazioni da eseguire;
- l’articolo 29, lettera A, subordina l’attività del trustee alle determinazioni espresse per iscritto dalla persona che ha incrementato il fondo con il bene;
- l’articolo 44, lettera D, consente la revoca del trustee in qualsiasi momento da parte del disponente, e ciò conferma che il suo potere gestorio resta sostanzialmente subordinato alla volontà del disponente.
Conclusioni dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che le modifiche prospettate non sono sufficienti a superare le ragioni già poste a base della precedente risposta. Pertanto, restano valide le conclusioni già espresse nell’interpello precedente: il trust è fiscalmente inesistente e i redditi formalmente prodotti devono essere tassati in capo al disponente secondo le regole ordinarie delle singole categorie reddituali.
In sintesi, i dividendi, le plusvalenze e, più in generale, i redditi prodotti dai beni in trust non sono imputati al trust, ma al disponente, con conseguente irrilevanza della tesi dell’istante secondo cui le distribuzioni ai beneficiari sarebbero esenti da ulteriore imposizione perché già tassate in capo al trust.
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