Cassazione Penale, Ordinanza n. 23114/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato che le censure erano prive della necessaria specificità, generiche o manifestamente infondate, e non idonee a scalfire la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa nell'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda quattro coimputati: la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale di tre di essi per furto aggravato e di un quarto per ricettazione. In Cassazione, un ricorrente deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. sulla valutazione degli indizi e mancata concessione delle attenuanti generiche; un altro censurava il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; il terzo contestava la sussistenza del dolo, in particolare del dolo eventuale, lamentava carenza di motivazione sull'affermazione di responsabilità e criticava la quantificazione della pena; il quarto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva, sugli aumenti per continuazione e sulla mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte ha ritenuto tutti i motivi generici, non specifici o manifestamente infondati, perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e, per alcuni profili, si risolvevano in una mera richiesta di diverso apprezzamento di merito.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione degli indizi; la Corte non entra nel merito della censura perché la reputa generica e non specificamente confrontata con la motivazione impugnata.
art. 133 c.p.
Usato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per valutare gli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche e della pena.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 618 c.p.p.
Non espressamente indicato nel testo fornito, non determinabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive, generiche o che si limitino a proporre una diversa lettura del fatto sono inammissibili.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è infondata quando la Corte di merito abbia dato conto in modo logico e congruo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., valorizzando i profili ritenuti prevalenti e disattendendo motivatamente quelli favorevoli.
- La scelta del rito abbreviato non può essere utilizzata, di per sé, come autonomo argomento per ottenere anche le attenuanti generiche, perché ciò comporterebbe una duplicazione indebita del beneficio sanzionatorio.
- La censura sulla sussistenza del dolo, anche eventuale, è inammissibile o infondata se non si confronta con gli elementi fattuali posti a base della decisione di merito e, in particolare, con le risultanze probatorie valorizzate dal giudice di appello.
- La contestazione della recidiva, della continuazione, della pena e delle pene sostitutive richiede una critica specifica alla motivazione di merito; in mancanza, il ricorso si risolve in una richiesta di nuovo giudizio di fatto, non consentita in cassazione.
- A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende quando ravvisi profili di colpa nell'impugnazione.
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