Sentenza n. 1049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio-Roma, 30 agosto 2024, n. 16021, resa tra le parti, non notificata e concernente l’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per non idoneità nella prova di acquaticità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e gli atti della procedura, deducendo violazione delle regole concorsuali e del principio del favor partecipationis, disparità di trattamento rispetto a una precedente procedura di stabilizzazione nella quale il tempo massimo per la prova di acquaticità era di due minuti anziché trentacinque secondi, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, difetto di istruttoria ed erronea motivazione. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato l’infortunio e la sintomatologia fisica accusati durante la prova, che avrebbero compromesso l’esecuzione dell’esercizio. Ha inoltre contestato la profondità della piscina, le modalità di rilevazione del tempo e la scarsa visibilità del cronometro posto al fondo della vasca, sostenendo che il bando non avrebbe previsto il mancato superamento della prova di acquaticità quale autonoma ipotesi escludente. A sostegno dell’infortunio ha prodotto un certificato del medico curante del giorno successivo e un referto del pronto soccorso risalente a cinque giorni dopo la prova.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. La lex specialis, mediante il rinvio all’allegato C, prevedeva quattro moduli di prova, tra cui quello sull’acquaticità, stabilendo espressamente che l’interruzione, la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte del modulo, anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la prova, determinava il mancato superamento del modulo e della prova complessiva, con conseguente non idoneità. Il mancato superamento della prova di capacità operativa comportava inoltre l’esclusione dalla procedura. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il nesso causale tra la prova e l’infortunio: il verbale della prova, avente piena efficacia probatoria fino a querela di falso, non riportava alcun infortunio; il certificato del medico curante si limitava a riferire quanto dichiarato dal candidato; il referto del pronto soccorso era stato redatto cinque giorni dopo la prova e non consentiva di escludere una diversa causa della sintomatologia, anche alla luce di una preesistente sintomatologia. La documentazione non dimostrava quindi che il mancato superamento fosse dovuto a un evento fortuito anziché a inidoneità fisica rispetto alle funzioni da svolgere. Sono state respinte anche le censure sulle modalità della prova: l’allegato C non stabiliva specifiche dimensioni o profondità della piscina; la dedotta scarsa visibilità del cronometro non era stata collegata concretamente alla prestazione; il cronometraggio automatico era conforme alle modalità previste e quello manuale era stato aggiunto dalla Commissione a maggior tutela del candidato. Il tempo conseguito, pari a 40,17 secondi, superava di oltre cinque secondi il limite di 35 secondi, sicché non si trattava di uno scarto marginale. È stata esclusa la disparità di trattamento rispetto a precedenti procedure, poiché ciascun concorso è autonomamente disciplinato dalla propria lex specialis. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso
“il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento”
Il bando collega espressamente il mancato superamento della prova di capacità operativa all’esclusione dalla procedura.
allegato C al bando di concorso
“l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso”
La lex specialis considera ostativo anche l’infortunio verificatosi durante la prova, salvo che sia dimostrato in modo attendibile e causalmente collegato alla prestazione, poiché la mancata esecuzione o il mancato superamento del modulo comporta la non idoneità.
art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76
Richiamato dal bando quale disposizione cui si ricollegano gli effetti del mancato superamento della prova.
art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Richiamato dal bando quale disposizione cui si ricollegano gli effetti del mancato superamento della prova.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l’accesso a ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, quando la lex specialis stabilisce che il mancato superamento di un modulo della prova fisica determina la non idoneità e l’esclusione, tale disciplina si applica anche all’infortunio occorso durante la prova, salvo che il candidato dimostri con elementi attendibili e temporalmente prossimi l’esistenza dell’infortunio e il suo nesso causale con la mancata prestazione.
- Il verbale della prova concorsuale, in quanto atto assistito da piena efficacia probatoria fino a querela di falso, prevale sulle allegazioni successive del candidato circa un infortunio non riportato nel verbale, salvo adeguata prova contraria nelle forme previste.
- La documentazione medica formata a distanza di tempo dalla prova e priva di accertamenti immediatamente riferibili all’evento non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il mancato superamento della prova fisica sia stato causato da un infortunio verificatosi durante l’esercizio.
- Le diverse modalità e soglie di superamento previste in precedenti procedure concorsuali non determinano disparità di trattamento, poiché ogni procedura è autonoma e deve essere valutata in base alla propria lex specialis.
- È legittima la valutazione di non idoneità fondata sul superamento significativo del tempo massimo previsto per una prova fisica, quando le modalità di cronometraggio risultino conformi alla lex specialis e non sia dimostrata un’incidenza concreta di irregolarità organizzative sulla prestazione del candidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →