Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 24h settimanali in ragione della frequenza a scuola di 24h settimanali; 2) GLO del 11/11/2025; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 24 necessarie in relazione alla disabilità; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 24 ore; e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 24 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026;

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, verbale del GLO e assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 24 ore di frequenza scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI 2025/2026 nella parte in cui prevedeva soltanto 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'accertamento del diritto del minore alla copertura integrale delle 24 ore di frequenza scolastica. Il minore è affetto da grave ritardo mentale, assenza di linguaggio, handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, rilevanti difficoltà nelle dimensioni della relazione, della comunicazione, dell'autonomia e dell'apprendimento, nonché necessità di accompagnamento negli spostamenti. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della riduzione delle ore per violazione della disciplina sul sostegno scolastico e del diritto all'inclusione, oltre che per illogicità e contraddittorietà intrinseca del PEI: il documento descriveva infatti una situazione di sostegno intensivo e, al contempo, limitava il sostegno a 18 ore su 24. È stata inoltre contestata la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione scolastica, della procedura per la richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il PEI nella parte relativa all'assegnazione di sole 18 ore, accertando il diritto del minore a essere assistito da insegnanti di sostegno per tutte le 24 ore di effettiva frequenza scolastica. Il Collegio ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, perché le gravi condizioni descritte nello stesso documento rendevano necessario un sostegno intensivo e la copertura integrale dell'orario, senza che fosse fornita una motivazione individualizzata idonea a giustificare la riduzione. Il diritto al sostegno scolastico è stato qualificato come costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato: carenze di organico o di risorse non possono giustificare la mancata attribuzione delle ore necessarie. L'amministrazione deve utilizzare il sistema dei posti in deroga e il dirigente scolastico deve tempestivamente rilevare il fabbisogno e richiedere le risorse ulteriori, quando necessarie. Nel caso concreto la difesa erariale non ha prodotto prova della tempestiva richiesta di insegnanti in deroga. Il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione; in caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato, se dovuto e versato. La decisione è stata trasmessa alle amministrazioni e autorità indicate in sentenza, compresa la Procura regionale della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    «diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo»

    La disposizione collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni necessarie, distinguendo tra sostegno ordinario e sostegno intensivo; la disabilità grave comporta priorità negli interventi pubblici.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Le disposizioni fondano il diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno necessarie alla frequenza dell'alunno con disabilità.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe»

    Il PEI deve individuare, sulla base della condizione individuale dell'alunno, gli interventi e le risorse necessari al progetto di inclusione e deve contenere una motivata proposta sul numero di ore di sostegno.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Il dirigente scolastico «invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno»

    Il dirigente scolastico deve rilevare il fabbisogno effettivo e richiedere tempestivamente all'USR anche i posti in deroga necessari; l'USR assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione della pronuncia e l'effettività della tutela, compresa la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62

    «sono “sostegni”: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici ... graduati in “sostegno” e “sostegno intensivo”»

    La disciplina definisce il sostegno intensivo in relazione alla frequenza, durata e continuità delle prestazioni necessarie alla partecipazione della persona con disabilità.

  • decreto interministeriale n. 153/2023 e Linee Guida allegate

    Le ore di sostegno «devono necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI»

    La proposta delle ore deve essere individualizzata, coerente con la documentazione sanitaria e con l'effettivo utilizzo delle risorse, senza impieghi generici a favore della classe o per sostituire docenti assenti.

  • art. 3, comma 3, Cost.

    Il diritto all'inclusione scolastica è ricondotto ai principi costituzionali di uguaglianza e integrazione.

  • art. 34 Cost.

    L'istruzione scolastica e le misure di sostegno sono strumenti di effettiva fruizione del diritto all'istruzione da parte dell'alunno con disabilità.

  • art. 38 Cost.

    Concorre al fondamento costituzionale delle prestazioni di sostegno in favore delle persone con disabilità.

Massime di principio

  • Il PEI che assegna un numero di ore di sostegno inferiore all'orario di effettiva frequenza dell'alunno con disabilità è illegittimo quando la stessa documentazione contenuta nel PEI evidenzia un'esigenza di sostegno intensivo e non fornisce una motivazione individualizzata, logica e coerente delle ragioni della riduzione.
  • Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno necessarie all'inclusione scolastica è costituzionalmente garantito e non può essere negato o ridotto per mere esigenze finanziarie, carenze di organico o difficoltà organizzative dell'amministrazione.
  • La qualificazione della disabilità come grave o la necessità di sostegno intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell'orario scolastico; tuttavia, quando la copertura integrale risulta necessaria in concreto, ogni riduzione deve essere sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con il Profilo di funzionamento, la certificazione o la diagnosi funzionale, con gli obiettivi del PEI e con l'effettivo utilizzo delle risorse.
  • Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno di sostegno derivante dalle condizioni individuali degli alunni e richiedere all'ufficio scolastico regionale i posti in deroga necessari alla copertura integrale. In assenza di prova della richiesta, la mancata attivazione dei posti in deroga integra illegittimità quando il sistema PEI-GLO evidenzia la necessità del rapporto di sostegno corrispondente all'intero orario scolastico.
  • Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma sono funzionalmente destinate alla realizzazione del progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere utilizzate genericamente per altri alunni, per esigenze indistinte della classe o per la sostituzione di docenti assenti.
  • In caso di mancata esecuzione della pronuncia che accerta il diritto alla copertura integrale, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.