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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-134/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2023. — MO contro SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Informazione e consultazione – Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma – Obbligo incombente al datore di lavoro che prevede di effettuare un licenziamento collettivo di trasmettere all’autorità pubblica competente una copia delle informazioni comunicate ai rappresentati dei lavoratori – Obiettivo – Conseguenze dell’inosservanza di tale obbligo. — Causa C-134/22

Giurisprudenza europea62022CJ0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la funzione dell’obbligo, imposto al datore di lavoro, di inviare all’autorità pubblica competente copia delle informazioni comunicate ai rappresentanti dei lavoratori nel corso delle consultazioni su un licenziamento collettivo. Tale obbligo serve a informare e preparare l’autorità, non a proteggere individualmente il singolo lavoratore. Ne deriva che la disposizione non può essere letta come fonte di una tutela individuale che consenta, di per sé, di far derivare la nullità del licenziamento per inosservanza della sola trasmissione della copia.

Obbligo di trasmettere all’autorità pubblica la copia delle informazioni comunicate ai rappresentanti dei lavoratori nell’ambito di un licenziamento collettivo: funzione della norma e assenza di tutela individuale del singolo lavoratore

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta fornita ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punti da i) a v), abbia la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati da licenziamenti collettivi, tale da poter fondare conseguenze invalidanti nel diritto nazionale in caso di inosservanza.

Principio di diritto

L’obbligo del datore di lavoro di trasmettere all’autorità pubblica competente una copia degli elementi della comunicazione scritta destinata ai rappresentanti dei lavoratori, previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59, ha una funzione meramente informativa e preparatoria, servendo a consentire all’autorità di anticipare e gestire le possibili conseguenze dei licenziamenti collettivi prospettati in vista della successiva notificazione ex articolo 3 e del termine di sospensione ex articolo 4. Tale obbligo non mira a tutelare individualmente il singolo lavoratore, ma realizza una tutela collettiva; di conseguenza, la sua violazione non è, per sé, qualificabile come violazione di una disposizione avente finalità di protezione individuale ai fini di una nullità automatica del licenziamento nel diritto nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2, paragrafo 3, direttiva 98/59/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 98/59/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1-3, direttiva 98/59/CE
  • Articolo 134 BGB
  • Articolo 17, paragrafi 1-3, Kündigungsschutzgesetz

Obbligo di trasmissione delle informazioni all’autorità pubblica nei licenziamenti collettivi

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra un lavoratore licenziato e il curatore fallimentare della società datrice di lavoro, nell’ambito di un licenziamento collettivo. La questione verte sull’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE e, in particolare, sulla funzione dell’obbligo di trasmettere all’autorità pubblica competente una copia delle informazioni comunicate ai rappresentanti dei lavoratori.

Fatti e procedimento principale

Il lavoratore era alle dipendenze della G GmbH dal 1981. Dopo l’apertura della procedura di insolvenza, il curatore fallimentare ha gestito il rapporto di lavoro in luogo della società. Il 17 gennaio 2020 la società ha deciso di cessare integralmente l’attività entro il 30 aprile 2020 e di licenziare oltre il 10% dei 195 dipendenti in un arco temporale ristretto. Nella stessa data è stata avviata la consultazione del comitato aziendale, al quale sono state comunicate per iscritto le informazioni previste dalla direttiva, ma senza trasmetterne copia all’Agenzia per il lavoro competente.

Successivamente il progetto di licenziamento collettivo è stato notificato all’Agenzia per il lavoro ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/59/CE. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che la mancata trasmissione della copia della comunicazione al comitato aziendale costituiva un vizio invalidante del recesso, anche alla luce dell’articolo 17, paragrafo 3, del Kündigungsschutzgesetz e dell’articolo 134 BGB.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 98/59/CE, in particolare:

  • articolo 2, paragrafi 1-3, relativo a informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
  • articolo 3, paragrafo 1, relativo alla notifica del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente;
  • articolo 4, paragrafi 1-3, relativo al termine dilatorio prima dell’efficacia dei licenziamenti e al ruolo attivo dell’autorità pubblica.

Nel diritto tedesco vengono in rilievo l’articolo 17, paragrafi 1-3, del Kündigungsschutzgesetz e l’articolo 134 BGB, invocati per sostenere l’eventuale nullità del licenziamento in caso di violazione di un divieto di legge.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’obbligo di trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia delle informazioni comunicate ai rappresentanti dei lavoratori abbia la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati, così da poter giustificare conseguenze invalidanti nel diritto nazionale per la sua inosservanza.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la disposizione tenendo conto del tenore letterale, del contesto, della finalità della direttiva e della genesi della norma.

Sul piano letterale, la disposizione non contiene indicazioni sufficienti per ricavarne da sola una tutela individuale.

Quanto al contesto, la Corte osserva che l’obbligo di trasmissione della copia è collocato nella sezione dedicata all’"informazione e consultazione", cioè in una fase preliminare in cui i licenziamenti sono soltanto prospettati e la consultazione è appena iniziata. L’autorità pubblica, in questa fase, riceve soltanto una copia informativa e non svolge alcun ruolo attivo; il ruolo operativo dell’autorità emerge invece negli articoli 3 e 4, con la notifica del progetto di licenziamento e il termine di attesa destinato a consentirle di ricercare soluzioni ai problemi derivanti dai licenziamenti collettivi.

La Corte sottolinea inoltre che, durante la consultazione, le informazioni possono evolvere, proprio perché devono consentire ai rappresentanti dei lavoratori di formulare proposte costruttive. La trasmissione all’autorità pubblica ha quindi una funzione di anticipazione e preparazione, per metterla in condizione, una volta ricevuta la notifica ex articolo 3, di esercitare efficacemente le sue competenze ex articolo 4.

Quanto alla finalità complessiva della direttiva, la Corte ribadisce che il suo obiettivo principale è far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica. Tuttavia, l’informazione trasmessa all’autorità in base all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, resta inserita in una logica collettiva e non individuale.

Infine, la genesi della disposizione conferma che l’obbligo fu introdotto per consentire alle autorità di prendere immediata conoscenza di una situazione potenzialmente incisiva sul mercato del lavoro e di predisporre eventuali misure necessarie.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori interessati da licenziamenti collettivi. L’obbligo di trasmissione della copia alla pubblica autorità ha natura informativa e preparatoria, funzionale alla successiva azione dell’autorità nella fase di notifica del progetto di licenziamento collettivo, e realizza una tutela collettiva dei lavoratori.

Rilievi pratici

Per la pratica forense e consulenziale, la pronuncia ridimensiona la tesi secondo cui la sola omissione dell’invio all’autorità della copia della comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori determini automaticamente la nullità del singolo licenziamento. La Corte distingue nettamente tale obbligo dagli adempimenti che incidono direttamente sulla validità del recesso, valorizzando la struttura bifasica della direttiva tra consultazione e successiva notifica del progetto di licenziamento collettivo.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettividiritto del lavoroinformazione e consultazione dei lavoratoriinsolvenza

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