Cassazione Penale, Sentenza n. 1879/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Poziello impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano (01/03/2021) che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano (29/10/2019) per il reato di cui all'art. 642 c.p., contestando: (1) la valutazione della prova e la presunta utilizzazione di dichiarazioni ritenute false (testimoni Ciro Gioia e Felice Pirozzi), con doglianza di vizio di motivazione e violazione di legge; (2) la motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, del beneficio della non menzione e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) la statuizione sulla provvisionale, lamentando l'assenza di prova del danno concreto subito dalla compagnia assicurativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e congrua la motivazione dei giudici di merito, sottolineando che la valutazione della attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra versioni contrastanti è riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio logico o apoditticità. Ha inoltre ritenuto non ammissibile il gravame avverso la provvisionale in quanto decisione discrezionale e non definitiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; la sentenza è stata emessa a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma penale richiamata quale titolo di reato contestato (fatto in danno della Direct Lines S.p.A.); la Corte ha ritenuto provata la condotta ascritta al ricorrente in base alle risultanze istruttorie.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 lett. b), c) ed e)
Norma che delimita l'oggetto del sindacato di legittimità; la Corte ha osservato che, ai sensi di tali disposizioni, non compete alla Cassazione riformulare la valutazione del merito o sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della attendibilità delle prove, salvo vizio di motivazione logicamente apprezzabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la statuizione sulle spese e sulle sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020
Citata in relazione alle conclusioni scritte presentate dal Sostituto Procuratore Generale, quale norma procedurale che disciplina modalità di deposito delle conclusioni.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - Tosto)
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 (Rv. 25036201)
Principio secondo cui la valutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra versioni contrastanti è devoluta ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e logica.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019)
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 (Rv. 277773-02)
Principio secondo cui la statuizione penale relativa alla provvisionale è decisione discrezionale, meramente delibativa e non è impugnabile in Cassazione poiché destinata alla liquidazione definitivo in sede risarcitoria.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non reinterpreta i fatti: le contestazioni aventi natura eminentemente probatoria (affidabilità dei testimoni, contrasti testimoniali, scelta tra versioni contrastanti) sono riservate ai giudici di merito e sono sindacabili in legittimità solo se la motivazione è logicamente contraddittoria, apodittica o manifestamente insufficiente.
- Una doglianza basata sul presunto uso di prove false deve dimostrare un vizio logico nella motivazione o una palese contraddizione nella ricostruzione; la mera alternativa ricostruzione difensiva non è idonea a fondare la cassazione.
- Il diniego di benefici penitenziari (sospensione condizionale della pena, non menzione, riconoscimento di attenuanti generiche) può essere censurato in cassazione solo se il giudice ha omesso di motivare o la motivazione è illogica o contraddittoria, non per semplice dissenso sulla valutazione del merito.
- Le statuizioni sulla provvisionale in sede penale sono decisioni discrezionali e, salvo profili specifici di illegittimità, non sono normalmente rimediabili con ricorso per cassazione.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può irrogare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'ordinamento processuale, valutando i profili di colpa del ricorrente.
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