Cassazione Civile, Ordinanza n. 15025/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa da una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia, verso la massa dei creditori, di otto rimesse effettuate su un conto corrente bancario intrattenuto presso un istituto di credito, per complessivi euro 117.418,86, nell'arco temporale indicato in sentenza. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell'elemento oggettivo. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo provata la natura revocabile delle rimesse sulla base di documenti prodotti dalla banca e dei conteggi della società, escludendo la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio. Contro tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 67 l.fall. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe errato nell'apprezzamento della prova relativa alla natura solutoria delle rimesse, valorizzando documentazione diversa da quella che avrebbe dovuto essere decisiva; con il secondo ha nuovamente dedotto violazione degli stessi articoli per mancata disposizione di una CTU, sostenendo che, in assenza di estratti conto ufficiali e a fronte della contestazione dei criteri di calcolo, il giudice avrebbe dovuto accertare tecnicamente l'ammontare delle rimesse revocabili secondo il criterio del saldo disponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare il concreto apprezzamento del materiale probatorio compiuto dalla corte territoriale, cioè una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre precisato che la censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, mentre qui la banca contestava soltanto l'esito della valutazione delle risultanze istruttorie. Analogamente, la deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. era infondata, perché la decisione impugnata si fondava su documenti prodotti in causa e non su prove acquisite d'ufficio fuori dai poteri del giudice. La Corte ha quindi condannato la banca al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui ha valutato le prove acquisite.
art. 67, secondo comma, l.fall.
È la base dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie considerate solutorie e non meramente ripristinatorie della provvista.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove di parte.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice, salvo che siano applicate regole legali di prova o si attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere probatorio; non quando la parte censura, sotto l'apparente veste di error in iudicando, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il peso attribuito dal giudice a documenti ritualmente acquisiti al processo; è denunciabile solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri del giudice.
- La mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un vizio di legittimità, quando il giudice ritenga di poter decidere sulla base dei documenti già in atti e della loro comparazione.
- Le censure che attaccano la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione se non si traducono in un vero vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →