Cassazione Penale, Sentenza n. 25550/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva, dopo riqualificazione delle condotte, assolto o escluso la responsabilita' per vari capi. L'impugnazione deduceva: errata riqualificazione e valutazione dei reati di corruzione (artt. 319-321 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) in relazione al presunto conflitto di interessi del Marsiglia (rapporti con la moglie e pagamenti allo studio professionale), errata declaratoria di prescrizione con riferimento a pagamenti successivi, erronea esclusione della configurabilita' del delitto previsto dall'art. 353-bis c.p. (turbativa del procedimento di scelta del contraente) per affidamenti sospetti e frazionamenti, nonche' insufficiente valutazione della turbativa d'asta (art. 353 c.p.) e della violazione dell'obbligo di astensione e dei principi di rotazione e trasparenza (anche ai sensi dell'art. 6-bis L. n. 190/2012). Il Procuratore chiedeva l'annullamento con rinvio e la qualificazione dei fatti come abuso di ufficio quando opportuno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti dal Procuratore generale e quindi ha confermato la decisione della Corte di appello. In particolare la Cassazione ha: 1) condiviso la valutazione di merito secondo cui mancava la prova del "sinallagma" corruttivo tra atto d'ufficio e corrispettivo (i compensi percepiti erano ritenuti corrispettivi per prestazioni lecite e i rapporti di coniugio non bastano a provare l'accordo corruttivo); 2) considerato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione alla luce della riqualificazione dei fatti in abuso d'ufficio; 3) confermato che l'art. 353-bis c.p. non si applica quando l'affidamento e' stato diretto e privo di un segmento valutativo concorrenziale (cioe' non c'era una 'gara' o atto equipollente del quale sia stato inquinato il contenuto); 4) ritenuto che la sola violazione dell'obbligo di astensione o il conflitto di interessi, senza prova che abbiano condizionato concretamente la scelta del contraente o integrato un accordo corruttivo, non integri automaticamente i reati contestati; 5) dichiarato inammissibili o infondati altri motivi che non contestavano efficacemente i punti essenziali della decisione di merito. Conseguentemente il resistente (Marsiglia) ha prevalso.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen. (corruzione)
La Corte ha richiamato il requisito del sinallagma: la corruzione richiede un collegamento causale e funzionale tra l'atto d'ufficio e la promessa/da zione dell'utilita', che non puo' essere desunto solo da rapporti personali o da pagamenti giustificati come leciti.
art. 321 cod. pen.
Richiamato quale norma collegata al delitto di corruzione; la sentenza di merito e la Cassazione ne hanno valutato l'applicazione congiuntamente al 319 alla luce del sinallagma corruttivo.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La riclassificazione di alcune condotte in abuso d'ufficio e' stata ritenuta corretta e non censurabile; la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza degli elementi di questo reato e' stata confermata.
art. 353-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: il reato e' configurabile solo se vi e' un procedimento volto a una selezione/"gara" (anche informale) e la condotta ha inquinato il contenuto di un atto equipollente al bando; non si applica quando l'affidamento diretto e' privo di qualsiasi segmento valutativo concorrenziale.
art. 353 cod. pen. (turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente)
Richiamata la distinzione tra impedimento/turbamento della gara: la mera violazione dell'astensione non integra automaticamente il reato senza prova della nefasta incidenza sulla procedura o della presenza di concorrenti lesi.
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha osservato che la decorrenza della prescrizione va valutata alla stregua della fattispecie giuridica accertata in giudicato o in merito; la contestazione sulla decorrenza fondata su conteggi collegati a dazioni successive non e' persuasiva se la fattispecie originaria e' stata riqualificata.
art. 6-bis L. n. 190/2012
Richiamato rispetto all'obbligo di astensione e alla disciplina anticorruzione: la violazione dell'obbligo di astensione e il conflitto d'interessi, se non dimostrato che abbiano condizionato la scelta del contraente o costituito elemento dell'accordo corruttivo, non bastano a integrare i reati contestati.
artt. 110, 81 cod. pen. (concorso di persone)
Utilizzati nei capi d'imputazione originari per contestare la partecipazione alle condotte; la decisione di merito e la Cassazione ne hanno valutato l'applicazione alla luce dell'insufficienza probatoria sul piano del patto corruttivo e della turbativa.
art. 97 Cost.
Richiamato nel ricorso per censurare la riqualificazione e il mancato rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza nella gestione degli appalti; la Cassazione non ha ritenuto sussistenti elementi tali da riformare la decisione di merito.
Massime di principio
- Per la corruzione e' necessario il sinallagma tra atto d'ufficio e utilita': rapporti personali o pagamenti leciti non dimostrano di per se' un accordo corruttivo.
- La violazione dell'obbligo di astensione o l'esistenza di un conflitto d'interessi non integrano automaticamente corruzione o turbativa: occorre provare l'effettiva incidenza della condotta sul risultato della procedura o l'esistenza di una contropartita certa.
- L'art. 353-bis c.p. ha ambito applicativo circoscritto: e' rilevante solo quando esiste un procedimento selettivo (bando o atto equipollente) e la condotta ha inquinato il contenuto di quell'atto; non si applica ad affidamenti diretti privi di segmento concorsuale.
- La riqualificazione della fattispecie incide sulla valutazione della prescrizione: i termini vanno calcolati rispetto alla fattispecie accertata e non meccanicamente rispetto ad atti formali antecedenti o successivi.
- Il giudizio di merito ben motivato sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione fattuale e' difficilmente sindacabile in sede di legittimita' se non vi sono errori di diritto o manifesta illogicita'.
- L'onere probatorio spetta all'accusa: per reati di corruzione e turbativa e' richiesta documentazione/elementi concreti che dimostrino il collegamento funzionale tra utilita' e atto pubblico, la manipolazione del bando o la concreta alterazione della procedura.
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