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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10239/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento dell'INPS con cui veniva contestata alla parte datrice di lavoro l'indebita fruizione di sgravi contributivi, assumendosi che, in violazione del contratto collettivo, non fossero state pagate ai dipendenti somme dovute a titolo di indennità/rimborso chilometrico per trasferte fuori dal Comune. La Corte d'appello di Messina, in riforma del primo grado, aveva accolto l'opposizione del datore di lavoro, ritenendo che, secondo il CCNL per operai agricoli e florovivaisti, le somme corrisposte per viaggio, pasti e soggiorno in caso di prestazione fuori Comune avessero natura di mero rimborso spese e non di retribuzione, con esclusione sia dall'obbligo di inserirle in busta paga sia dall'obbligo contributivo. L'INPS ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse verificato se i rimborsi chilometrici corrisposti fossero esattamente pari a quelli previsti dal CCNL applicabile; 2) violazione dell'art. 12 l. n. 153/1969 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che i rimborsi chilometrici sono esclusi dalla retribuzione imponibile solo entro i limiti di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha osservato che le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva affermato che somme a titolo di rimborso chilometrico fossero state effettivamente pagate in misura non conforme al CCNL, ma aveva invece preso atto del verbale ispettivo dal quale emergeva il mancato pagamento delle somme dovute per rimborsi chilometrici. Su tale presupposto, la decisione di merito aveva escluso che l'omesso pagamento di tali voci, essendo esse non retributive, potesse integrare un inadempimento dell'obbligo contributivo o giustificare il diniego degli sgravi. I motivi dell'INPS, invece, assumevano l'esistenza di un pagamento e pretendevano una verifica dell'eventuale eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e fiscali: per questo risultavano estranei al decisum. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per inammissibilità, con conferma della decisione favorevole al datore di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo di verificare la corrispondenza dei rimborsi al contratto collettivo ai fini contributivi; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte lo reputa inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, poiché il decisum presupponeva il mancato pagamento dei rimborsi e non la loro corresponsione in misura difforme.

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Richiamato per sostenere l'assoggettamento a contribuzione delle somme aventi natura retributiva; la Corte osserva che la questione non è pertinente perché la sentenza di merito aveva qualificato le somme come rimborsi non retributivi.

  • art. 51, comma 5, TUIR

    Richiamato per i limiti di esclusione dalla retribuzione imponibile dei rimborsi chilometrici; la Corte non affronta nel merito il tema, ritenendo i motivi estranei alla ratio decidendi.

  • Cass. 635/15

    È citata per affermare il principio per cui il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si indirizzano contro una diversa ricostruzione dei fatti non posta a base della decisione.
  • In materia contributiva, l'omesso pagamento di somme qualificate come meri rimborsi spese, e non come elementi retributivi, non integra di per sé inadempimento dell'obbligo contributivo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sul presupposto del mancato pagamento di una voce non retributiva, è inconferente censurare la sentenza come se avesse accertato un pagamento in misura insufficiente o eccedente rispetto al contratto collettivo.
  • Il motivo di ricorso che presuppone un accertamento di fatto diverso da quello compiuto nella sentenza impugnata non può superare il vaglio di ammissibilità.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, l'onere di critica deve essere specifico e aderente al contenuto effettivo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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