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Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Direttore generale della Azienda Sanitaria Zero n. 587 del 24 dicembre 2025, recante l'approvazione degli esiti della procedura di selezione per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera (118) in forma continuativa per l'anno 2026, e dei suoi allegati, in particolare l'Allegato n. 2 "elenco odv assegnatarie delle convenzioni" e l'allegato n. 3 "schema tipo di convenzione"; - della deliberazione del Direttore generale della Azienda Sanitaria Zero n. 596 del 29 dicembre 2025, di integrazione e rettifica della precedente deliberazione n. 587/2025; - dei verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, delle griglie di valutazione, dei punteggi attribuiti nonché, per quanto di interesse, di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le note di assegnazione delle postazioni e le convenzioni stipulate o da stipularsi, nella parte in cui dispongono l'affidamento: a) del lotto TO1-1C in favore dell'ATS tra Croce Rossa Italiana Comitato di Torino e Croce Rossa Italiana Comitato di Beinasco; b) del lotto TO1-5C in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Torino in forma singola, come da deliberazioni e verbali richiamati; - dell'avviso di selezione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per le postazioni di soccorso in forma continuativa ubicate sul territorio della Regione Piemonte in convenzione con le organizzazioni di volontariato (periodo 01/01/2026 - 31/12/2026); - dei provvedimenti di ammissione e di attribuzione dei punteggi, delle comunicazioni di aggiudicazione e di assegnazione delle postazioni; della nota della Azienda Sanitaria Zero n. 2026/0001882 del 22 gennaio 2026, con cui è stato dato riscontro all'istanza di accesso agli atti della ricorrente e sono stati trasmessi i documenti di gara; - nonché per la conseguente dichiarazione di inefficacia delle convenzioni eventualmente stipulate tra Azienda Sanitaria Zero e la Croce Rossa Italiana Comitato di Torino, e la Croce Rossa Italiana Comitato di Beinasco, a seguito dei provvedimenti di affidamento di cui sopra, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.; - e, in via consequenziale, per la condanna dell'Azienda Sanitaria Zero, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.: in via principale, a disporre il subentro e l'affidamento in favore della Croce Verde Villastellone, quale operatore utilmente collocato in graduatoria, previa rinnovazione della valutazione e con ogni conseguente effetto conformativo; in via subordinata, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi impugnati e del mancato affidamento del servizio, ivi compresi il danno da perdita di chance, il danno patrimoniale da mancato conseguimento delle utilità economico-funzionali connesse all'esecuzione del servizio, che sarebbero state destinate alla copertura dei costi e al sostegno dell'attività istituzionale dell'ente, nonché il danno emergente, da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa;

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di selezione e affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per i lotti TO1-1C e TO1-5C, nonché atti di ammissione, valutazione e assegnazione delle postazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione affidante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta dall'Azienda Sanitaria Zero per l'affidamento in convenzione, mediante selezione comparativa, del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per l'anno 2026. Non è stata ammessa alla valutazione dell'offerta economica nei due lotti controversi perché il punteggio tecnico conseguito risultava inferiore di oltre cinque punti rispetto alla migliore offerta tecnica. Ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia delle convenzioni eventualmente stipulate, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. Il primo motivo denunciava la violazione della disciplina statale e regionale applicabile, dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenza, nonché eccesso di potere, sostenendo che la commissione avesse illegittimamente valorizzato l'anzianità storica e i volumi di attività della Croce Rossa Italiana sulla base di dati riferibili all'organizzazione complessiva e non ai singoli comitati partecipanti. Il secondo motivo deduceva violazione delle regole sulla motivazione e sulla partecipazione procedimentale, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, per l'integrazione della deliberazione di affidamento mediante una successiva deliberazione recante i verbali della commissione. Il terzo motivo contestava l'ammissione e la valutazione dell'offerta economica dell'aggregazione temporanea tra i comitati della Croce Rossa Italiana, assumendone l'inattendibilità, insostenibilità e incongruità. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l'accesso agli atti, la ricorrente deduceva inoltre l'illegittima ammissione dell'aggregazione temporanea di scopo, per asserita elusione del modello organizzativo volontaristico e insufficiente verifica della coerenza dell'assetto organizzativo dichiarato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'avviso recepiva la disciplina regionale, la quale attribuiva il punteggio per l'anzianità in base all'anno di costituzione e quello per l'esperienza in base ai servizi di emergenza urgenza svolti in convenzione nei dieci anni precedenti. La trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad associazione di diritto privato non ha determinato una discontinuità istituzionale, organizzativa e funzionale tale da impedire la valorizzazione dell'esperienza storica dei comitati territoriali. Le date di iscrizione al RUNTS attestano l'acquisizione della personalità giuridica privatistica, ma non escludono la continuità con le preesistenti articolazioni della Croce Rossa. Il giudice ha inoltre ritenuto che i servizi annui dichiarati fossero riferibili ai singoli comitati e non all'intera organizzazione nazionale, come confermato dalla documentazione prodotta e dai dati quantitativi. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l'omessa allegazione dei verbali alla prima deliberazione è stata ricondotta a un disguido tecnico; i verbali erano regolarmente formati e sottoscritti, allegati alla successiva deliberazione, pubblicati e consegnati alla ricorrente in sede di accesso. Quanto al terzo motivo e ai motivi aggiunti, il TAR ha precisato che l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario mediante convenzione con organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 117/2017 rientra nell'amministrazione condivisa e non nella disciplina degli appalti di servizi. Non era quindi necessario che la quota di partecipazione all'aggregazione corrispondesse alla quota di costi o di esecuzione del servizio. L'assetto organizzativo interno e la ripartizione delle risorse tra i soggetti aggregati erano rimessi alla loro autonomia, purché fossero rispettati i requisiti minimi dell'avviso. La normativa impone la prevalenza dell'attività volontaristica nella struttura dell'organizzazione di volontariato, non necessariamente nell'organizzazione dello specifico servizio affidato; inoltre, non vieta in assoluto l'impiego di lavoratori dipendenti. Nel caso concreto, l'aggregazione aveva garantito il minimo di 7.960 ore annue di volontari richiesto per la postazione, coprendo con personale dipendente le ore residue. Tale modalità non è stata ritenuta elusiva né incompatibile con la disciplina applicabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell'Azienda Sanitaria Zero e dei due comitati aggiudicatari, nella misura di euro 1.500 per ciascuno, oltre accessori; sono state compensate nei confronti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Il TAR ha escluso l'applicazione del rito speciale sugli appalti, poiché la procedura non riguardava l'aggiudicazione di un appalto di servizi.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 57 d.lgs. n. 117/2017

    L'affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza a organizzazioni di volontariato rientra nello schema dell'amministrazione condivisa e non nella disciplina concorrenziale degli appalti di servizi.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117/2017

    enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

    La prevalenza dell'attività volontaristica riguarda la struttura della singola organizzazione di volontariato e non impone necessariamente che ogni specifico servizio affidato sia svolto prevalentemente da volontari.

  • art. 1-bis d.lgs. n. 178/2012

    I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 [...] assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato [...] I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti

    La privatizzazione dei comitati della Croce Rossa Italiana ha comportato il mutamento della natura giuridica, ma ha preservato la continuità istituzionale, organizzativa, funzionale e nei rapporti attivi e passivi con le precedenti articolazioni.

  • art. 3 Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080/2024

    Richiede, per le aggregazioni temporanee, il rispetto del modello organizzativo e del numero minimo di ore di servizio prestate dai volontari, senza imporre la prevalenza della componente volontaristica rispetto al lavoro dipendente nell'organizzazione specifica del servizio.

  • art. 4 Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080/2024

    È richiamato con riferimento ai requisiti e alle regole applicabili alle aggregazioni temporanee di scopo.

  • art. 5.1.c Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 9-8080/2024

    un massimo di 5 punti siano attribuiti “in base all'anno di costituzione” alle organizzazioni di volontariato partecipanti

    Il criterio dell'anzianità di costituzione consente di valorizzare la continuità storica dell'organizzazione, senza limitarsi alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

  • art. 5 dell'avviso di selezione

    Prevede la valutazione dell'anno di costituzione, dell'esperienza nei servizi di emergenza urgenza e della capacità organizzativa, compresa quella delle aggregazioni temporanee.

  • art. 6 dell'avviso di selezione

    Prevede l'esclusione dalla valutazione dell'offerta economica quando il concorrente riporti uno scostamento superiore a cinque punti rispetto alla migliore offerta tecnica.

  • art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato come espressione del superamento della rigida corrispondenza tra requisiti, quote di partecipazione e quote di esecuzione nei raggruppamenti; il giudice lo utilizza quale argomento sistematico, pur ritenendo non applicabile il Codice dei contratti pubblici alla procedura in esame.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa verifica dell'integrità del contraddittorio e avviso alle parti.

  • artt. 121, 122 e 124 c.p.a.

    Le domande di inefficacia delle convenzioni, subentro e risarcimento erano state proposte in via consequenziale, ma sono rimaste assorbite dal rigetto della domanda di annullamento.

Massime di principio

  • Quando un servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza è affidato in convenzione a organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, la procedura appartiene al modello dell'amministrazione condivisa e non costituisce una gara per l'aggiudicazione di un appalto di servizi, salvo diversa qualificazione risultante dagli atti della procedura.
  • La trasformazione di un'articolazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico ad associazione di diritto privato non determina, di per sé, una discontinuità dell'esperienza istituzionale, organizzativa e funzionale: ove la normativa di riorganizzazione preveda il subentro nei rapporti attivi e passivi, l'anzianità e l'esperienza pregresse possono essere valorizzate nella selezione, se l'avviso attribuisce rilievo all'anno di costituzione e all'esperienza maturata.
  • La prevalenza dell'attività di volontariato richiesta per qualificare un'organizzazione come organizzazione di volontariato riguarda la struttura della singola associazione e non impone necessariamente che, nello specifico servizio affidato, le ore rese dai volontari siano maggiori di quelle rese da lavoratori dipendenti, purché siano rispettati i requisiti minimi di volontariato stabiliti dall'avviso e dalla disciplina applicabile.
  • Nelle aggregazioni temporanee di organizzazioni di volontariato, in assenza di una specifica prescrizione dell'avviso, la quota di partecipazione non deve necessariamente corrispondere alla quota dei costi sostenuti o alla quota di esecuzione del servizio; la ripartizione interna delle risorse e delle attività rientra nell'autonomia organizzativa dei soggetti aggregati, salvo il rispetto dei requisiti minimi di ammissione.
  • L'omessa allegazione dei verbali a una deliberazione di affidamento non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto quando i verbali siano stati regolarmente formati e sottoscritti, siano stati successivamente allegati a un atto integrativo, pubblicati e messi a disposizione dell'interessato mediante accesso agli atti, purché non risulti un'effettiva lesione delle garanzie di conoscibilità e difesa.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiBandi di finanziamento e graduatorieDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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