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Sentenza

Sentenza n. 952/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1454/2025, resa sul ricorso R.G. n. 14597/2024 dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. I civ., in data 01.04.2025 e notificata in data 20.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;

Giustizia amministrativa202502458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Comune di Palermo nell’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 3.225,00 a titolo di risarcimento, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza n. 1454/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto: l’ordine al Comune di corrispondere la somma di € 3.225,00, oltre interessi; la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; l’irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di Palermo di dare piena e puntuale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, stabilendo che l’intervento sostitutivo avrà luogo entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese di giudizio, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, sono state poste a carico del Comune e distratte in favore del difensore antistatario. Il giudice ha precisato il carattere obbligatorio dell’incarico di ausiliario del giudice, i criteri per la liquidazione del compenso del Commissario e le modalità telematiche di deposito degli atti.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica ordinando l’esecuzione del titolo, nominando il Commissario ad acta e regolando le misure conseguenti all’inerzia amministrativa.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una penalità di mora per la violazione o inosservanza successiva del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata individuata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è stato ritenuto presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del Commissario ad acta e delle spese connesse all’incarico, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscurare i dati personali sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo vigente, a fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la formazione del giudicato, il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l’inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine e adottare le misure sostitutive necessarie.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta destinato a subentrare all’amministrazione inadempiente dopo l’inutile decorso del termine assegnato, anche attribuendogli la facoltà di delega secondo quanto stabilito nella sentenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in caso di mancata esecuzione di un’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, mediante la corresponsione degli interessi legali sull’importo dovuto per il periodo successivo alla pronuncia di ottemperanza e fino all’insediamento del Commissario ad acta.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al Commissario ad acta ha carattere obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del Commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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