Sentenza n. 51/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 156 del 15 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica docente per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 156 del 15 marzo 2024, passata in giudicato il 27 marzo 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dalla l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero alla corresponsione di 500 euro per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Nonostante la notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione il 29 luglio 2024 e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni debitrici costituisce presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale di condanna.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
dell’importo nominale complessivo di euro di € 500,00 per ciascuna annualità per le finalità e secondo le modalità attributive di cui all’art. 1, co. 121, della citata legge n. 107/2015
La disposizione individua le finalità e le modalità attributive della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale passato in giudicato, dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni debitrici, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale della statuizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, se dagli atti non risulta l’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine specifico, indicando gli adempimenti necessari per dare piena attuazione al titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta, una volta attivato, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del titolo, incluso il pagamento delle somme ancora dovute.
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