Cassazione Penale, Sentenza n. 3275/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso personale in Cassazione proposto da Pagliaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia (18/12/2014) per i reati indicati negli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen., per fatti commessi a Cerignola il 18/05/2010. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto presentato personalmente dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017, la quale ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha previsto che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il Procuratore Generale aveva richiesto la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi.
Norme richiamate
legge n. 103 del 2017
entrata in vigore 4 agosto 2017
Ha escluso la facoltà per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; dal 4/8/2017 il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 571, comma 1, codice di procedura penale
Norma richiamata in combinato con la legge 103/2017 per imporre la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati; la mancata sottoscrizione determina l'inammissibilità.
art. 613, comma 1, codice di procedura penale
Ulteriore richiamo procedurale che, rispetto alla legge 103/2017, si interpreta nella giurisprudenza come richiedente la firma del difensore iscritto nell'albo speciale per la cassazione.
Giurisprudenza: Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18 (Aiello) e Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018 (Rv. 273282-01)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione che conferma l'interpretazione secondo cui, dopo la legge 103/2017, non è più ammesso il ricorso personale del condannato e che la mancanza della sottoscrizione da parte di difensori dell'albo speciale comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (4/8/2017) il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
- Prima di depositare un ricorso per cassazione verificare sempre la data dell'atto impugnato e la normativa applicabile; se la presentazione è successiva al 4/8/2017 assicurarsi che il ricorso sia firmato da un difensore abilitato alla cassazione.
- La mancata osservanza del requisito della sottoscrizione del difensore comporta non solo l'inammissibilità del ricorso ma può anche comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle Ammende.
- Se il ricorrente non ha difensore iscritto nell'albo speciale occorre incaricare un avvocato che soddisfi tale requisito o valutare le procedure per ottenere assistenza (es. nomina difensore di fiducia iscritto nell'albo speciale o assistenza a spese dello Stato, se applicabile).
- La Procura Generale può chiedere l'inammissibilità del ricorso per difetto formale o per manifesta infondatezza; le irregolarità formali sostanziali (come la mancanza della firma del difensore abilitato) sono trattate con inammissibilità.
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