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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18732/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato dalla Corte d'appello di Milano. L'unico motivo deduceva vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso in un tentativo di rapina, sostenendo che la mancata identificazione del ricorrente rendeva insostenibile il giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproponeva sostanzialmente doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese con motivazione completa e immune da vizi logici, specie quanto all'identificazione dell'imputato, supportata da individuazione fotografica effettuata da un teste e da un'ulteriore testimonianza. Il motivo è stato quindi ritenuto una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 628 c.p.

    primo comma e terzo comma

    richiamati quali disposizioni integranti il titolo di responsabilità contestato, ossia concorso nel tentativo di rapina

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e già motivatamente respinte, se la sentenza impugnata contiene una risposta completa e logicamente coerente.
  • La censura che mira a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una nuova valutazione dell'identificazione dell'imputato risolve una questione di merito e non può essere scrutinata come vizio di motivazione in cassazione.
  • L'identificazione dell'imputato può essere sorretta da elementi convergenti, anche di natura testimoniale e fotografica, la cui attendibilità e rilevanza, se adeguatamente motivate dal giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione salvo vizi logici manifesti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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