Sentenza n. 7086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01292/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1292 del 16 luglio 2025, che aveva annullato il diniego di nulla osta all’insediamento nell’agglomerato industriale di Battipaglia
Esito
Favorevole al resistente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva chiesto il 24 marzo 2025 al Consorzio A.S.I. di Salerno il nulla osta per insediarsi nell’agglomerato industriale di Battipaglia. Il Consorzio aveva respinto l’istanza con determina n. 245 del 1° luglio 2025, applicando misure di salvaguardia sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo n. 127 del 15 maggio 2025 e ravvisando un contrasto con il nuovo Piano dell’agglomerato, condiviso con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2025. L’impresa aveva contestato l’applicabilità delle misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 10 della legge regionale Campania n. 19 del 2013, l’insufficiente individuazione delle ragioni ostative e dello specifico contrasto con il Piano o con le proposte pianificatorie, nonché la violazione di correttezza e buona fede. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la legge regionale speciale non prevedesse misure di salvaguardia e che una mera proposta o condivisione del Piano, non ancora adottato, non potesse attivarle. Il Consorzio ha appellato la sentenza chiedendone la riforma. In appello sono però sopravvenuti l’adozione del Piano A.S.I. per il Comprensorio di Battipaglia, la ritipizzazione delle aree interessate dall’insediamento come zone “Ip2 (ex D4)”, il rilascio del nulla osta preliminare con determina n. 323 del 25 settembre 2025 e la sottoscrizione, il 30 settembre 2025, della convenzione preliminare per l’insediamento. La decisione non riporta l’esame dei singoli motivi d’appello, assorbiti dalla questione preliminare della sopravvenuta carenza d’interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le contestazioni del Consorzio relative alle misure di salvaguardia. L’interesse all’impugnazione deve persistere sino alla decisione e non basta l’interesse a ottenere l’affermazione astratta della correttezza della propria tesi. Il Consorzio aveva adottato una nuova disciplina pianificatoria compatibile con l’insediamento, rilasciato il nulla osta preliminare e stipulato la convenzione preliminare: tali determinazioni hanno superato il presupposto del diniego originario e reso l’eventuale riforma della sentenza priva di concreta utilità per l’appellante. La questione sulla possibilità di applicare le misure di salvaguardia già nella fase di condivisione del Preliminare di Piano è quindi divenuta astratta. Spese integralmente compensate per la particolarità della questione e l’assenza di precedenti editi negli esatti termini.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
L’appello diviene improcedibile se, durante il giudizio, sopravvengono circostanze che fanno venir meno l’interesse concreto e attuale dell’appellante alla decisione.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve permanere per l’intera durata del giudizio e la cui carenza può essere rilevata d’ufficio in ogni stato del processo.
- L’impugnazione è improcedibile quando, per effetto di atti sopravvenuti dell’amministrazione, viene meno l’utilità concreta che l’appellante potrebbe conseguire dalla riforma della decisione impugnata; non è sufficiente un interesse alla sola affermazione astratta della correttezza della propria interpretazione giuridica.
- Quando una nuova regolazione amministrativa supera il presupposto del provvedimento controverso e rimuove l’effetto lesivo o impeditivo contestato, la questione sulla legittimità del precedente assetto non giustifica una pronuncia di merito se non incide più su un conflitto attuale tra le parti.
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